N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1990

                                N. 176
 Ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla commissione tributaria di
   secondo grado di Isernia sul ricorso proposto dall'ufficio iva di
                   Isernia contro Fiore Maria Luisa
 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)  -  Versamenti  o  dichiarazioni
 effettuati   ad   ufficio  I.V.A.  diverso  da  quello  competente  -
 Sussistenza della violazione dell'obbligo della  dichiarazione  anche
 ove,  come  nella specie, la tempestivita' e la conseguente validita'
 della dichiarazione dipende  da  fatti  estranei  alla  volonta'  del
 contribuente  (il  caso o la solerzia dell'ufficio nel trasmettere la
 dichiarazione all'ufficio competente).
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 40, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado  di
 appello  contro  la  decisione  della commissione tributaria di primo
 grado di Isernia n. 232 del 9 giugno 1988 promosso  dall'ufficio  Iva
 di  Isernia  c/Fiore Maria Luisa nata l'8 febbraio 1958, accertamenti
 Iva anno 1982 e 1983;
    Visto il ricorso in appello proposto da Fiore Maria Luisa  avverso
 la sentenza emessa in data 9 giugno 1988 dalla commissione tributaria
 di primo grado di Isernia;
    Vista  l'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di
 cui al secondo comma, art. 40, del d.P.R. n. 633/1972  per  contrasto
 con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione,
 eccezione proposta dall'appellante;
    Ritenuto  che  la  norma  denunciata  deve  essere  applicata  nel
 presente procedimento poiche'  dalla  stessa  dipende  l'accertamento
 della   sussistenza   o   meno   della   violazione  dell'obbligo  di
 dichiarazione e della  indebita  detrazione  d'imposta  per  acquisti
 effettuati;
      che  conseguentemente  la  eccezione  proposta e' da considerare
 rilevante;
    Ritenuto altresi' che la predetta eccezione e' non  manifestamente
 infondata  poiche' fa dipendere da fattori estranei alla volonta' del
 contribuente (il caso o la solerzia dell'ufficio) la tempestivita'  e
 conseguentemente   la   validita'   di   dichiarazioni  o  versamenti
 effettuati ad ufficio Iva diverso da quello competente, generando  in
 tal modo evidenti sperequazioni tra contribuenti che si trovino nella
 stessa   posizione   giuridica   per  aver  effettuato  versamenti  o
 dichiarazioni ad Ufficio incompetente;
      che la norma denunciata, in quanto  fa  discendere  dal  caso  o
 comunque  dall'operato di terzi estranei, effetti determinanti per il
 contribuente,  appare  altresi'  contrastare  con  il  principio   di
 ragionevolezza della legge;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale della norma di cui  al  secondo  comma,
 art.  40,  del  d.P.R.  n.  633/1972 per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione e con il principio di ragionevolezza della legge;
    Dispone sospendersi il presente procedimento  e  trasmettersi  gli
 atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  segreteria  per le notifiche e comunicazioni previste
 dalla legge (art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953).
     Cosi' deciso, addi' 28 novembre 1990
              Il presidente-relatore: (firma illeggibile)

 91C0339