N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1990
N. 176 Ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla commissione tributaria di secondo grado di Isernia sul ricorso proposto dall'ufficio iva di Isernia contro Fiore Maria Luisa Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Versamenti o dichiarazioni effettuati ad ufficio I.V.A. diverso da quello competente - Sussistenza della violazione dell'obbligo della dichiarazione anche ove, come nella specie, la tempestivita' e la conseguente validita' della dichiarazione dipende da fatti estranei alla volonta' del contribuente (il caso o la solerzia dell'ufficio nel trasmettere la dichiarazione all'ufficio competente). (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 40, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 20-3-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello contro la decisione della commissione tributaria di primo grado di Isernia n. 232 del 9 giugno 1988 promosso dall'ufficio Iva di Isernia c/Fiore Maria Luisa nata l'8 febbraio 1958, accertamenti Iva anno 1982 e 1983; Visto il ricorso in appello proposto da Fiore Maria Luisa avverso la sentenza emessa in data 9 giugno 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Isernia; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui al secondo comma, art. 40, del d.P.R. n. 633/1972 per contrasto con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione, eccezione proposta dall'appellante; Ritenuto che la norma denunciata deve essere applicata nel presente procedimento poiche' dalla stessa dipende l'accertamento della sussistenza o meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e della indebita detrazione d'imposta per acquisti effettuati; che conseguentemente la eccezione proposta e' da considerare rilevante; Ritenuto altresi' che la predetta eccezione e' non manifestamente infondata poiche' fa dipendere da fattori estranei alla volonta' del contribuente (il caso o la solerzia dell'ufficio) la tempestivita' e conseguentemente la validita' di dichiarazioni o versamenti effettuati ad ufficio Iva diverso da quello competente, generando in tal modo evidenti sperequazioni tra contribuenti che si trovino nella stessa posizione giuridica per aver effettuato versamenti o dichiarazioni ad Ufficio incompetente; che la norma denunciata, in quanto fa discendere dal caso o comunque dall'operato di terzi estranei, effetti determinanti per il contribuente, appare altresi' contrastare con il principio di ragionevolezza della legge;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui al secondo comma, art. 40, del d.P.R. n. 633/1972 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza della legge; Dispone sospendersi il presente procedimento e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria per le notifiche e comunicazioni previste dalla legge (art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953). Cosi' deciso, addi' 28 novembre 1990 Il presidente-relatore: (firma illeggibile) 91C0339