N. 117 SENTENZA 27 febbraio - 15 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente- Regione Friuli- Venezia Giulia- Rifiuti solidi urbani-
 Smaltimento di rottami- Autorizzazioni- Prosecuzione di attivita' in
 via transitoria in assenza di alcune di esse- Richiamo alle sentenze
 nn. 370/1989, 43 e 309 del 1990- Impossibilita' per le regioni di
 variare o rimuovere la punibilita' di reati - Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art.   6,
 secondo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma e 116).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo
 comma, della legge della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  28  agosto
 1989,  n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi
 regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21  gennaio  1989,  n.    1,  in
 materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il
 19  settembre  1990  dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a
 carico di Jankovits Edino, iscritta al n. 681 del registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa il 19 settembre
 1990 (R.O. n. 681 del 1990), nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Jankovits  Edino, imputato del reato di cui all'art. 25, primo comma,
 d.P.R. n. 915 del 1982 per  avere  effettuato,  quale  gestore  della
 ditta  "Autodemolizioni Gianotti", lo smaltimento (raccolta e pressa)
 di rifiuti speciali (nella specie autoveicoli e parti di essi)  senza
 le  debite  autorizzazioni,  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale  del
 Friuli-Venezia  Giulia  n. 23 del 28 agosto 1989, il quale stabilisce
 che "coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
 esercitano  l'attivita'  di  cui  all'art.  5, comma primo" - id est,
 quella di cui al primo comma dell'art. 15 d.P.R. n. 915  del  1982  -
 "possono  proseguire  l'esercizio  di  detta  attivita',  sempre  che
 presentino istanza  di  autorizzazione  entro  sei  mesi  dalla  data
 medesima".
    Il  giudice  a  quo  ha  anzitutto  ritenuto  che  l'attivita' del
 prevenuto era compresa in quella prevista dall'art. 15 del d.P.R.  n.
 915  del 1982, (gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore
 e simili); ha, poi, rilevato che, secondo l'orientamento della  Corte
 di   Cassazione,  l'attivita'  dei  c.d.  rottamatori  necessita  sia
 dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del citato  d.P.R.
 n.  915  del  1982,  sia  della  licenza comunale di cui all'art. 15,
 quarto  comma,  dello  stesso  decreto,  essendo  ormai  cessata   la
 disciplina  transitoria  di cui all'art. 31 del citato d.P.R. fin dal
 marzo  1983.  Ha  osservato,  inoltre,  che  la  norma  impugnata  ha
 l'effetto   di  rendere  lecita,  sia  pure  in  via  transitoria,  e
 subordinatamente alla presentazione di istanza di autorizzazione  nei
 sei mesi successivi alla data del 28 agosto 1989, un'attivita' che la
 normativa statale considera penalmente rilevante.
    Risulterebbero, quindi violati:
       a)   l'art.   3   Cost.,   per  la  disparita'  di  trattamento
 ingiustificata che si verificherebbe tra i  rottamatori  del  Friuli-
 Venezia Giulia e quelli di altre Regioni;
       b)   l'art.   25,  secondo  comma,  Cost.,  avendo  la  Regione
 illegittimamente interferito in materia penale;
       c) l'art. 116 Cost., come integrato dalla legge  costituzionale
 n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),
 in   quanto   la   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  non  ha  potesta'
 legislativa esclusiva  in  materia  di  rifiuti,  e  comunque,  anche
 qualora  l'avesse, non potrebbe dettare disposizioni contrastanti con
 le norme fondamentali di una riforma economico-sociale  dello  Stato,
 quali  quelle  di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, emesse, tra l'altro,
 in attuazione di direttive comunitarie (sentenze Corte cost.  nn.  79
 del 1977, 179 del 1986, 370 del 1989).
    2.  -  L'ordinanza  e'  stata ritualmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
                         Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 6, secondo comma,
 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28  agosto  1989,  n.
 23,  che  consente  a  coloro i quali, alla data di entrata in vigore
 della  legge  medesima,  gia'  esercitassero  l'attivita'   c.d.   di
 rottamatori  senza  essere  muniti  delle  debite  autorizzazioni, di
 proseguire tale esercizio a  condizione  che  presentino  istanza  di
 autorizzazione  entro sei mesi da quella data, violi gli artt. 3, 25,
 secondo comma, 116 Cost., come integrato dalla  legge  costituzionale
 n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),
 rendendo  lecita,  sia  pure  in via transitoria, un'attivita' che la
 normativa statale considera penalmente rilevante.
    2. - La questione e' fondata.
    Il  giudice  remittente  ha  ritenuto   che   l'attivita'   svolta
 dall'imputato  e' inquadrabile in quelle contemplate dall'art. 15 del
 d.P.R. n.  915  del  1982,  ed  e'  soggetta  sia  all'autorizzazione
 regionale  sia alla licenza comunale (artt. 6 e 15 del d.P.R. citato)
 e  che  la  mancanza  dell'una  e  dell'altra,  secondo  il  disposto
 dell'art.  25  del  d.P.R.  suddetto,  rende l'esercente della stessa
 punibile  con  l'arresto  e  l'ammenda,  essendo  oramai  cessata  la
 disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R.
    Ha  rilevato, inoltre, che, di contro, la disposizione della legge
 regionale  censurata  rende   lecita,   sia   pure   temporaneamente,
 l'attivita' in esame.
    Cio'  posto,  sussiste  la  violazione dei precetti costituzionali
 invocati.
    Va ribadito che la potesta' legislativa regionale e'  destinata  a
 cedere  all'intervento  legislativo  statale  ispirato  a  criteri di
 omogeneita' ed univocita' di indirizzo e generalita' di  applicazione
 in  tutto  il  territorio  dello  Stato,  con  specifiche  norme  che
 costituiscono attuazione di direttive C.E.E. e che disciplinano anche
 i risvolti penali dei problemi affrontati.
    Comunque, e' decisiva la considerazione che la  fonte  del  potere
 punitivo  risiede  nella  sola  legislazione statale e le Regioni non
 hanno  potesta'  di  rimuovere  o  variare  con  proprie   leggi   la
 punibilita'  di  reati  sancita  da  leggi  dello Stato. Non possono,
 cioe', interferire negativamente con leggi  statali  rendendo  lecita
 un'attivita'  che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e
 sanziona penalmente (Corte cost., sentt. nn. 370 del 1989, 43  e  309
 del 1990).
    La   disposizione   regionale  impugnata,  quindi,  va  dichiarata
 costituzionalmente illegittima.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6, secondo
 comma, della legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  28  agosto
 1989,  n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi
 regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21  gennaio  1989,  n.    1,  in
 materia di smaltimento dei rifiuti).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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