N. 121 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Controversie promosse nelle forme ordinarie dalle
 OO.SS. dell'impiego statale in materia del diritto soggettivo alla
 liberta' e attivita' sindacale e all'esercizio del diritto di
 sciopero - Inapplicabilita' delle disposizioni relative -  Jus
 superveniens: legge 12 giugno 1990, n. 146, art.   6 - Necessita' di
 riesame della rilevanza della questione Restituzione degli atti al
 giudice  a quo.
 
 (C.P.C., art. 409; legge 8 novembre 1977, n. 847, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 97).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 409 del
 codice di procedura civile e 1 della legge 8 novembre  1977,  n.  847
 (Norme  di  coordinamento  tra  la  legge 11 agosto 1973, n. 533 e la
 procedura di cui all'art. 28 della legge 28  maggio  1970,  n.  300),
 promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1990 dal Tribunale di Roma
 nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  la  Presidenza del
 Consiglio   dei   ministri   e   la   Federazione   Sindacale   delle
 Rappresentanze  di  Base,  iscritta  al n. 702 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio  1991  il  giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma, con ordinanza emessa il 30
 aprile 1990 (R.O. n. 702 del 1990), nei procedimenti  civili  riuniti
 vertenti   tra   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 Federazione Sindacale delle  Rappresentanze  di  Base,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 409 del codice
 procedura civile e dell'art. 1 della legge 8 novembre  1977,  n.  847
 (Norme  di  coordinamento  tra  la  legge 11 agosto 1973, n. 533 e la
 procedura di cui all'art. 28 della legge  28  maggio  1970,  n.  300)
 nella  parte  in  cui  tra le controversie alle quali si applicano le
 disposizioni del libro secondo, titolo IV, capo I  di  detto  codice,
 non   comprendono  anche  le  controversie  promosse  -  nelle  forme
 ordinarie e non con ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
 300 - dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni  sindacali
 dell'impiego  statale,  per  far  valere  nei confronti del datore di
 lavoro, ossia nei confronti dello Stato, i propri diritti  soggettivi
 alla  liberta' ed all'attivita' sindacale e all'esercizio del diritto
 di sciopero, non  correlati  con  posizioni  soggettive  inerenti  al
 rapporto individuale di impiego di singoli dipendenti;
      che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati:
        a)  l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparita' di
 trattamento della ipotesi  considerata,  rispetto  a  quelle  che  si
 propongono  ex art. 28, legge n. 300 del 1970, imponendosi nell'una e
 nelle altre identiche esigenze di tutela;
        b) l'art. 25 della Costituzione per la lesione  del  principio
 costituzionale  del  giudice  naturale inteso come specificazione, in
 tema  di  ripartizione  delle  competenze,  del  canone  di  coerenza
 dell'ordinamento  di  cui  l'art.  3  della  Costituzione costituisce
 espressione generale;
        c) l'art. 97 della Costituzione per la lesione  del  principio
 del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  tra cui vanno
 compresi anche gli uffici giudiziari;
      che  nel  giudizio   dinanzi   questa   Corte   e'   intervenuta
 l'Avvocatura  Generale  dello  Stato in rappresentanza del Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  la   quale   ha   concluso   per   la
 inammissibilita'   della   questione   ed,   in   subordine,  per  la
 infondatezza.
    Considerato che successivamente  all'ordinanza  di  remissione  e'
 intervenuto  a  regolare  la  materia  l'art. 6 della legge 12 giugno
 1990, n. 146;
      che, pertanto, si rende necessario un  riesame  della  rilevanza
 della  questione  alla  stregua delle suddette norme e che a tal fine
 gli atti vanno restituiti al giudice a quo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0345