MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento
   delle  entrate  ai  titolari  dei  servizi  di  riscossione  delle
   province di Ancona, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Milano e Salerno.
(GU n.69 del 22-3-1991)

   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1844  del  27  febbraio  1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi dell'art.
62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1992, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di   L.   1.433.723.688
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.437.990.518 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con decreto ministeriale n. 1/1916 del 27 febbraio 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Bergamo  e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 19.840.696.333 corrispondente, al
netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico di L. 19.854.465.657
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/2056  del  27  febbraio  1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione del versamento delle
entrate, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della
rata  di  febbraio  1992,  per  l'ammontare  di   L.   23.723.373.000
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
23.733.083.166 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/2303  del  27  febbraio  1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della   provincia  di  Catanzaro  e'  concessa  dilazione,  ai  sensi
dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  37.620.594.282
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
37.664.684.226 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza   di  finanza  di  Catanzaro  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/2155  del  27  febbraio  1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Milano e' concessa dilazione del versamento delle
entrate, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della
rata  di  febbraio  1992,  per  l'ammontare  di   L.   82.899.597.180
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
82.959.478.131 iscritto a ruolo  a  nome  dei  contribuenti  elencati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1888  del  27  febbraio  1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi dell'art.
62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1992, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   17.367.722.038
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
17.413.131.756 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.