Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Milano e Salerno.(GU n.69 del 22-3-1991)
Con decreto ministeriale n. 1/1844 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.433.723.688 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.437.990.518 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1916 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.840.696.333 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 19.854.465.657 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/2056 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa dilazione del versamento delle entrate, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, per l'ammontare di L. 23.723.373.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 23.733.083.166 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/2303 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.620.594.282 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.664.684.226 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Catanzaro dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/2155 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Milano e' concessa dilazione del versamento delle entrate, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, per l'ammontare di L. 82.899.597.180 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 82.959.478.131 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1888 del 27 febbraio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.367.722.038 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 17.413.131.756 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.