N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 1991
N. 191 Ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Dunchi Gianni e l'amministrazione provinciale di Massa Carrara Caccia - Regione Toscana - Divieto, sanzionato in via amministrativa con pena pecuniaria, di addestramento ed allevamento di cani da caccia fuori dei tempi stabiliti - Assunta esorbitanza dal limite alla competenza legislativa regionale costituito dai principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale n. 968/1977 che non prevede il divieto in questione. (Legge regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, art. 38, lett. q)). (Cost., art. 117).(GU n.14 del 3-4-1991 )
IL GIUDICE CONCILIATORE Premesso che in data 29 aprile 1990 con verbale n. 701 veniva contestata all'attore Dunchi Gianni la violazione degli artt. 34 e 38 della legge regionale Toscana 15 marzo 1980, n. 17, per aver lasciato vagare in campagna il cane in tempo vietato; che con lettera 14 maggio 1990 l'amministrazione provinciale richiedeva al Dunchi il pagamento della somma di L. 80.000 (doppio del minimo edittale) per l'infrazione commessa; che il Dunchi, con lettera 21 maggio 1990, contestava sia in fatto che in diritto le pretese dell'amministrazione provinciale per i motivi ivi esposti, anche se in maniera sommaria; che tuttavia l'amministrazione provinciale non ritenendo valide le giustificazioni del Dunchi, gli notificava, in data 18 luglio 1990, ingiunzione 10 luglio 1990 per il pagamento della somma di L. 86.000; che il Dunchi Gianni ha proposto opposizione nei confronti della detta ingiunzione eccependo, tra l'altro, la illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge della regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, per violazione dell'art. 117 della Costituzione; Considerato che secondo l'art. 117 della Costituzione "La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.. .. ..:.. .. .. caccia.. .. ..; Considerato che l'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (legge quadro statale sulla caccia) non considera sanzionabile la fattispecie prevista dall'art. 38, lett. q) della legge regionale Toscana 15 marzo 1980, n. 17; Considerato che l'art. 31 della legge statale, alla lettera n) commina una sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per violazioni della legge quadro sulla caccia non espressamente richiamate nel detto articolo; Considerato che l'ultimo comma dell'art. 31 della legge statale autorizza le regioni a stabilire sanzioni solo per eventuali abusi in materia di tabellazione dei terreni in attualita' di coltivazione; Considerato infine che l'art. 38, lett. q), della legge regionale Toscana prevede, per chi esercita l'allevamento e l'addestramento di cani da caccia fuori dei tempi stabiliti, una sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 300.000; Considerato che la legge regionale Toscana 1 settembre 1989, n. 59, ha quindi previsto, all'art. 38, nuove ipotesi sanzionabili, di- verse e non previste dalla legge quadro statale sulla caccia; Ritenuto quindi che la eccezione di violazione dell'art. 117 della Costituzione non appare manifestamente infondata; Ritenuto altresi' che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 38, lett. q), della legge regionale Toscana 15 marzo 1980, n. 17, per violazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio; ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della regione Toscana e comunicata al presidente del consiglio regionale della regione Toscana. Cosi' deciso in Massa, oggi 7 gennaio 1991. Il giudice conciliatore: (firma illeggibile) 91C0366