N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 1991

                                N. 191
 Ordinanza  emessa il 7 gennaio 1991 dal giudice conciliatore di Massa
 nel   procedimento   civile   vertente   tra    Dunchi    Gianni    e
 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara
 Caccia  - Regione Toscana - Divieto, sanzionato in via amministrativa
 con pena pecuniaria, di  addestramento  ed  allevamento  di  cani  da
 caccia  fuori  dei  tempi  stabiliti - Assunta esorbitanza dal limite
 alla  competenza  legislativa  regionale  costituito   dai   principi
 fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale n. 968/1977 che
 non prevede il divieto in questione.
 (Legge regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, art. 38, lett. q)).
 (Cost., art. 117).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
    Premesso  che  in  data  29  aprile 1990 con verbale n. 701 veniva
 contestata all'attore Dunchi Gianni la violazione degli artt. 34 e 38
 della legge regionale Toscana 15 marzo 1980, n. 17, per aver lasciato
 vagare in campagna il cane in tempo vietato;
      che con lettera 14  maggio  1990  l'amministrazione  provinciale
 richiedeva  al  Dunchi  il pagamento della somma di L. 80.000 (doppio
 del minimo edittale) per l'infrazione commessa;
      che il Dunchi, con lettera 21 maggio  1990,  contestava  sia  in
 fatto  che in diritto le pretese dell'amministrazione provinciale per
 i motivi ivi esposti, anche se in maniera sommaria;
      che tuttavia l'amministrazione provinciale non ritenendo  valide
 le  giustificazioni  del  Dunchi,  gli  notificava, in data 18 luglio
 1990, ingiunzione 10 luglio 1990 per il pagamento della somma  di  L.
 86.000;
      che il Dunchi Gianni ha proposto opposizione nei confronti della
 detta   ingiunzione   eccependo,   tra   l'altro,  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 38 della  legge  della  regione  Toscana  15
 marzo 1980, n. 17, per violazione dell'art. 117 della Costituzione;
    Considerato  che secondo l'art. 117 della Costituzione "La regione
 emana per le  seguenti  materie  norme  legislative  nei  limiti  dei
 principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.. .. ..:.. ..
 ..  caccia.. .. ..;
    Considerato  che  l'art.  31  della legge 27 dicembre 1977, n. 968
 (legge quadro statale sulla caccia)  non  considera  sanzionabile  la
 fattispecie  prevista  dall'art.  38,  lett. q) della legge regionale
 Toscana 15 marzo 1980, n. 17;
   Considerato  che  l'art.  31  della  legge statale, alla lettera n)
 commina una sanzione amministrativa da  L.  5.000  a  L.  50.000  per
 violazioni   della   legge  quadro  sulla  caccia  non  espressamente
 richiamate nel detto articolo;
    Considerato che l'ultimo comma dell'art. 31  della  legge  statale
 autorizza le regioni a stabilire sanzioni solo per eventuali abusi in
 materia di tabellazione dei terreni in attualita' di coltivazione;
    Considerato  infine che l'art. 38, lett. q), della legge regionale
 Toscana prevede, per chi esercita l'allevamento e l'addestramento  di
 cani da caccia fuori dei tempi stabiliti, una sanzione amministrativa
 da L. 40.000 a L. 300.000;
    Considerato  che  la legge regionale Toscana 1› settembre 1989, n.
 59, ha quindi previsto, all'art. 38, nuove ipotesi sanzionabili,  di-
 verse e non previste dalla legge quadro statale sulla caccia;
    Ritenuto quindi che la eccezione di violazione dell'art. 117 della
 Costituzione non appare manifestamente infondata;
    Ritenuto  altresi'  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale;
                               P. Q. M.
    Dichiara    non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 38,  lett.  q),  della  legge
 regionale  Toscana 15 marzo 1980, n. 17, per violazione dell'art. 117
 della Costituzione della Repubblica italiana;
    Dispone  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  sospendendo  il  presente  giudizio;  ordina  che  la
 presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente
 della  giunta  regionale  della  regione  Toscana  e  comunicata   al
 presidente del consiglio regionale della regione Toscana.
    Cosi' deciso in Massa, oggi 7 gennaio 1991.
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)

 91C0366