N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990
N. 193 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Spoletini Rosa Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita' per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla facolta' dell'imputato di adire direttamente a tale rito, nonche' rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta del p.m. per detto giudizio - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.14 del 3-4-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. pervenuta il 13 dicembre 1990 di rinvio a giudizio dell'imputata, finalizzata alla fissazione dell'udienza preliminare ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p.; Dovendosi nella specie sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, primo comma, del nuovo c.p.p. laddove rende obbligatoria la fissazione della detta udienza (e quindi del rito ordinario) e dell'art. 419, nn. 5 e 6, dello stesso cod. laddove condiziona la non attuazione del detto meccanismo alla rinuncia da parte dell'imputato, il tutto stante la disparita' di trattamento con la fattispecie di cui all'art. 455 che consente al g.i.p. il rigetto della richiesta del p.m. di giudizio immediato, e non viceversa, e la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione. Stante altresi', nel caso in esame, la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza nel giudizio, essendo la prova per il rinvio a giudizio evidente in atti (trattandosi di ammissione di versamento all'erario delle ritenute di cui al capo d'imputazione per L. 2.087.000), tale quindi da giustificare il giudizio immediato previo interrogatorio dell'imputato, che ben poteva essere espletato entro giorni novanta (si rifletta alle seguenti date: 1) 4 ottobre 1990 data di iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 2) 11 dicembre 1990 data di chiusura delle indagini preliminari) (prematura); Riportandosi per il resto lo scrivente alle motivazioni di cui alle rispettive ordinanze 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 (proc. pen. n. 21311/90 r.g.n.r. e n. 2176/90 r.g.g.i.p.; proc. pen. n. 1614/90 r.g.n.r. e n. 2216/90 r.g.g.i.p.);
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, primo comma, e 419, nn. 5 e 6, del nuovo c.p.p., rilevante nel corrente giudizio, per la prima norma ed anche per la seconda per le specifiche causali identiche a quelle di cui ad ordinanze rispettivamente 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 del g.i.p. c/o tribunale di Ancona emesse la prima nel proc. pen. n. 21311/90 r.g.n.r. e n. 2176/90 r.g.g.i.p., la seconda nel proc. pen. n. 1614/90 r.g.n.r. e n. 2216/90 r.g.g.i.p.; Sospende il corrente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; E' richiesta al Presidente della Consulta per la procedura d'urgenza consistente nella riduzione fino alla meta' dei termini del procedimento in oggetto; Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.; Nomina all'imputato che ne e' attualmente sprovvisto difensore d'ufficio al di fuori delle tabelle di cui all'art. 29 delle disp. att. nel nuovo c.p.p. non essendo fissata udienza ne' in Camera di Consiglio ne' prelimiare, nella persona dell'avv. Amos Benni del foro di Ancona, corso Garibaldi, 144; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio, persona offesa dal reato Ministero delle finanze in persona del Ministro pro-tempore c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 14 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0368