N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990

                                N. 193
 Ordinanza  emessa  il  14  dicembre  1990 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento  penale  a
 carico di Spoletini Rosa
 Processo  penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza
 della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita'  per  tale
 giudice  di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina
 discriminata  rispetto   alla   facolta'   dell'imputato   di   adire
 direttamente  a  tale  rito,  nonche'  rispetto  alla possibilita' di
 rigetto della richiesta del p.m. per detto giudizio  -  Irragionevole
 limitazione  del  potere  giurisdizionale  dell'organo  giudicante  -
 Violazione  del  principio  di  buon   andamento   della   p.a.,   in
 particolare,  dell'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del
 principio di soggezione del giudice alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letta la richiesta del p.m. pervenuta il 13 dicembre 1990 di rinvio
 a  giudizio  dell'imputata,  finalizzata alla fissazione dell'udienza
 preliminare ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p.;
    Dovendosi  nella   specie   sollevare   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  418,  primo comma, del nuovo
 c.p.p. laddove rende obbligatoria la fissazione della  detta  udienza
 (e  quindi  del  rito  ordinario)  e  dell'art. 419, nn. 5 e 6, dello
 stesso cod. laddove condiziona la non attuazione del detto meccanismo
 alla rinuncia da parte dell'imputato, il tutto stante  la  disparita'
 di trattamento con la fattispecie di cui all'art. 455 che consente al
 g.i.p.  il  rigetto della richiesta del p.m. di giudizio immediato, e
 non viceversa, e la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 e  101,
 secondo comma, della Costituzione.
    Stante  altresi', nel caso in esame, la non manifesta infondatezza
 della questione e la sua rilevanza nel giudizio, essendo la prova per
 il rinvio a giudizio evidente in atti (trattandosi di  ammissione  di
 versamento all'erario delle ritenute di cui al capo d'imputazione per
 L.  2.087.000),  tale  quindi  da  giustificare il giudizio immediato
 previo interrogatorio dell'imputato, che ben poteva essere  espletato
 entro giorni novanta (si rifletta alle seguenti date:
 1)  4  ottobre 1990 data di iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.;
 2) 11 dicembre 1990 data  di  chiusura  delle  indagini  preliminari)
 (prematura);
    Riportandosi  per  il  resto  lo scrivente alle motivazioni di cui
 alle rispettive ordinanze 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990  (proc.
 pen.  n.  21311/90  r.g.n.r.  e  n. 2176/90 r.g.g.i.p.; proc. pen. n.
 1614/90 r.g.n.r. e n. 2216/90 r.g.g.i.p.);
                               P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1,  9  della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge
 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 418, primo comma, e 419,  nn.  5  e  6,  del
 nuovo  c.p.p., rilevante nel corrente giudizio, per la prima norma ed
 anche per la seconda per le specifiche causali identiche a quelle  di
 cui  ad ordinanze rispettivamente 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990
 del g.i.p. c/o tribunale di Ancona emesse la prima nel proc. pen.  n.
 21311/90  r.g.n.r. e n. 2176/90 r.g.g.i.p., la seconda nel proc. pen.
 n. 1614/90 r.g.n.r. e n. 2216/90 r.g.g.i.p.;
    Sospende il corrente giudizio;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte
 costituzionale;
    E'  richiesta  al  Presidente  della  Consulta  per  la  procedura
 d'urgenza consistente nella riduzione fino alla meta' dei termini del
 procedimento in oggetto;
    Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.;
    Nomina  all'imputato  che  ne  e' attualmente sprovvisto difensore
 d'ufficio al di fuori delle tabelle di cui all'art.  29  delle  disp.
 att.  nel  nuovo  c.p.p. non essendo fissata udienza ne' in Camera di
 Consiglio ne' prelimiare, nella persona dell'avv. Amos Benni del foro
 di Ancona, corso Garibaldi, 144;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  (imputato,  difensore  d'ufficio,
 persona offesa dal reato  Ministero  delle  finanze  in  persona  del
 Ministro pro-tempore c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona,
 piazza  Cavour,  29)  ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 14 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0368