N. 127 ORDINANZA 18 - 26 marzo 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Ex combattenti - Benefici pensionistici - Decorrenza - Identiche questioni gia' dichiarate infondate (sentenza n. 101/1990) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28/1991) - Manifesta infondatezza. (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 3-4-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex- combattenti spetti per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data; che nel giudizio davanti a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28 del 1991; che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 24 luglio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0391