N. 127 ORDINANZA 18 - 26 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e assistenza -  Ex combattenti - Benefici pensionistici -
 Decorrenza - Identiche questioni gia' dichiarate
 infondate  (sentenza  n.  101/1990)   e   manifestamente   infondate
 (ordinanze   nn.   414   e  501  del  1990  e  28/1991)  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione  di  trattamenti
 pensionistici   e  aumento  della  pensione  sociale),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  24  luglio  1990  dal  Pretore  di  Milano  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Bergami  Gabriele  e l'I.N.P.S.,
 iscritta al n. 691 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  civile  vertente  tra
 Bergami  Gabriele  e  l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza
 del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90),  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  una  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella
 parte in cui - letto in connessione con  l'art.  6  della  successiva
 legge  n.  544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-
 combattenti spetti per il periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai
 soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e
 non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a  quo)  titolari
 di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
      che  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a  mezzo  dell'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione, a seguito della
 pronunzia  di  infondatezza  n.  101   del   1990,   sia   dichiarata
 inammissibile o infondata;
    Considerato  che questioni sostanzialmente identiche alla presente
 sono state dichiarate infondate  con  sentenza  n.  101  del  1990  e
 manifestamente  infondate  con  ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28
 del 1991;
      che  pertanto  la  questione,  non  essendo  stati   prospettati
 argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  6,  secondo  comma,  della legge 15 aprile
 1985,  n.  140   (Miglioramento   e   perequazione   di   trattamenti
 pensionistici  e  aumento  della  pensione  sociale),  sollevata,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano  con
 ordinanza del 24 luglio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0391