N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1990

                                N. 214
 Ordinanza  emessa  il  19  dicembre  1990  dal pretore di Firenze nel
 procedimento penale a carico di Hamidovic Gianna ed altra
 Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile gia'
 escusso dalla p.g. - Non  acquisibilita'  di  tale  prova  agli  atti
 processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e
 ufficiali  di  p.g.  -  Violazione dei principi di eguaglianza e pari
 dignita' tra cittadini.
 (C.P.P. 1988, art. 195, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                              IL PRETORE
    Premesso che l'imputazione concerne un furto  aggravato  (624-625)
 n.  4  c.p.)  commesso  in  danno  di turista straniera in transito a
 Firenze  che,  sebbene  ritualmente  citata,  non  si  e'  presentata
 all'odierno dibattimento per rendere la dovuta testimonianza.
    Del  resto,  per il divieto espresso sancito dall'art. 195, quarto
 comma, del c.p.p. non puo' essere sentito il  verbalizzante  su  cio'
 che  ha  riferito "a caldo" la parte offesa e trasfuso nel verbale di
 denunzia.
    Contro  tale  norma  la  sollevato   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale  il p.m. d'udienza il quale ha eccepito che il divieto
 di testimonianza indiretta per i soli  agenti  e  ufficiali  di  p.g.
 stabilita  dal  quarto  comma dell'art. 159 del c.p.p. viola l'art. 3
 della Costituzione perche' discrimina, in base alla loro appartenenza
 alle forze dell'ordine, taluni soggetti rispetto a  tutti  gli  altri
 non rivestenti tale qualifica.
    La  questione e' sen'altro rilevante nel presente processo perche'
 dalla  sua  risoluzione  dipende  la  possibilita'  per  il  p.m.  di
 introdurre prove a sostegno dell'accusa.
    Invero, per quanto sopra evidenziato, attesa la non accessibilita'
 al  fascicolo  processuale delle dichiarazioni testimoniali contenute
 nella denuncia sporta dalla derubata, non rimane che  l'esperibilita'
 della prova testimoniale indiretta.
    La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata.
    La testimonianza indiretta, ammessa a certe condizioni per tutti i
 testimoni  in  caso  di  irreperibilita' delle persone da cui i fatti
 furono appresi (art. 195, terzo comma), e' vietata assolutamente  per
 gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria, nell'implicito
 presupposto che gli stessi siano portatori di interessi alla condanna
 e, quindi, testimoni non attendibili.
    La norma censurata appare violare il principio di uguaglianza e di
 pari dignita' di  tutti  i  cittadini  davanti  alla  legge,  essendo
 inaccettabile  in  un  regime  democratico il presupposto iuris et de
 iure della tendenziosita' dei  testimoni  qualora  essi  appartengono
 alla   polizia   giudiziaria,   violandosi,   contemporaneamente,  il
 principio generale della libera valtazione della prova da  parte  del
 giudice.
    Il  legislatore,  nell'intento di parificare i poteri delle parti,
 appare avere ecceduto in  senso  opposto,  negando  attendibilita'  a
 testi  normalmente  qualificati proprio per la loro funzione di primi
 interlocutori con le parti offese di comportamenti delittuosi. Per  i
 motivi  di  cui alla narrativa la testimonianza del verbalizzante non
 appare  assumibile  se  non   previa   rimozione   del   divieto   di
 testimonianza  indiretta  gravante  sugli agenti e sugli ufficiali di
 p.g. a norma dell'art. 195, quarto comma del c.p.p.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n.  84, su eccezione del p.m. dichiara rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  195,
 quarto  comma,  del c.p.p. nella parte in cui vieta agli ufficiali ed
 agli agenti  di  p.g.  di  deporre,  in  caso  di  irrepibilita'  del
 testimone,  sul  contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite, a
 differenza di tutti gli altri soggetti capaci di testimoniare;
    Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri,  nonche'  di  comunicarla  al
 Presidente dei due rami del Parlamento.
      Firenze, addi' 19 dicembre 1990
                        Il pretore: SIGNORELLI

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