N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1990
N. 214 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1990 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Hamidovic Gianna ed altra Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile gia' escusso dalla p.g. - Non acquisibilita' di tale prova agli atti processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e ufficiali di p.g. - Violazione dei principi di eguaglianza e pari dignita' tra cittadini. (C.P.P. 1988, art. 195, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 3-4-1991 )
IL PRETORE Premesso che l'imputazione concerne un furto aggravato (624-625) n. 4 c.p.) commesso in danno di turista straniera in transito a Firenze che, sebbene ritualmente citata, non si e' presentata all'odierno dibattimento per rendere la dovuta testimonianza. Del resto, per il divieto espresso sancito dall'art. 195, quarto comma, del c.p.p. non puo' essere sentito il verbalizzante su cio' che ha riferito "a caldo" la parte offesa e trasfuso nel verbale di denunzia. Contro tale norma la sollevato eccezione di legittimita' costituzionale il p.m. d'udienza il quale ha eccepito che il divieto di testimonianza indiretta per i soli agenti e ufficiali di p.g. stabilita dal quarto comma dell'art. 159 del c.p.p. viola l'art. 3 della Costituzione perche' discrimina, in base alla loro appartenenza alle forze dell'ordine, taluni soggetti rispetto a tutti gli altri non rivestenti tale qualifica. La questione e' sen'altro rilevante nel presente processo perche' dalla sua risoluzione dipende la possibilita' per il p.m. di introdurre prove a sostegno dell'accusa. Invero, per quanto sopra evidenziato, attesa la non accessibilita' al fascicolo processuale delle dichiarazioni testimoniali contenute nella denuncia sporta dalla derubata, non rimane che l'esperibilita' della prova testimoniale indiretta. La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata. La testimonianza indiretta, ammessa a certe condizioni per tutti i testimoni in caso di irreperibilita' delle persone da cui i fatti furono appresi (art. 195, terzo comma), e' vietata assolutamente per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nell'implicito presupposto che gli stessi siano portatori di interessi alla condanna e, quindi, testimoni non attendibili. La norma censurata appare violare il principio di uguaglianza e di pari dignita' di tutti i cittadini davanti alla legge, essendo inaccettabile in un regime democratico il presupposto iuris et de iure della tendenziosita' dei testimoni qualora essi appartengono alla polizia giudiziaria, violandosi, contemporaneamente, il principio generale della libera valtazione della prova da parte del giudice. Il legislatore, nell'intento di parificare i poteri delle parti, appare avere ecceduto in senso opposto, negando attendibilita' a testi normalmente qualificati proprio per la loro funzione di primi interlocutori con le parti offese di comportamenti delittuosi. Per i motivi di cui alla narrativa la testimonianza del verbalizzante non appare assumibile se non previa rimozione del divieto di testimonianza indiretta gravante sugli agenti e sugli ufficiali di p.g. a norma dell'art. 195, quarto comma del c.p.p.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 84, su eccezione del p.m. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agli agenti di p.g. di deporre, in caso di irrepibilita' del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite, a differenza di tutti gli altri soggetti capaci di testimoniare; Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla al Presidente dei due rami del Parlamento. Firenze, addi' 19 dicembre 1990 Il pretore: SIGNORELLI 91C0398