N. 136 SENTENZA 18 - 29 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione  -  Procedimenti
 minorili  - Inammissibilita' dell'azione civile per le restituzioni e
 il  risarcimento  del  danno  per  i  procedimenti  gia'  pendenti  -
 Applicabilita'   -   Mancata   previsione   -   Ragionevolezza  della
 discrezionalita' legislativa - Non fondatezza.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 30).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici:  prof.  Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,
 prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI,
 prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  272  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento  e  transitorie  del  d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
 recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
 minorenni),  promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  ottobre 1990 dal
 Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico
 di Guzzo Carlo ed altro, iscritta al n. 720  del  registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Guzzo Carlo  ed
 altri,  il  Tribunale  per  i  minorenni  di Salerno ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  30 del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del d.P.R. 22  settembre  1988,  n.  448,
 recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
 minorenni (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 272),  nella  parte  in  cui  non   prevede   l'applicabilita',   nei
 procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del detto d.P.R.
 n.  448 del 1988 i quali proseguono con il vecchio rito, dell'art. 10
 delle nuove disposizioni, che sancisce l'inammissibilita' dell'azione
 civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato  dal
 reato.
   Premesso  che  nel  processo a quo, in presenza delle condizioni di
 cui all'art. 242  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di  procedura penale (approvate con decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271), si continuano  ad  applicare  le
 norme  del codice di procedura penale abrogato, il giudice remittente
 rileva  che  le  nuove  disposizioni  sul  processo  penale  minorile
 escludono,  all'art. 10, l'ammissibilita' della costituzione di parte
 civile sul presupposto della prevalenza  data  alla  personalita'  ed
 alle  esigenze  educative  del  minorenne  (principio  del resto gia'
 sancito nell'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987).
    Cio' posto, la norma transitoria di  cui  al  censurato  art.  30,
 mentre   dispone  l'immediata  applicabilita'  nei  procedimenti  che
 proseguono con il rito abrogato di alcuni istituti  nuovi,  quali  la
 sentenza  di  non  luogo  a  procedere per irrilevanza del fatto e la
 messa alla prova (che pur comportano il  sacrificio  degli  interessi
 della  persona  offesa dal reato rispetto alla tutela prioritaria del
 minorenne),  esclude  la  medesima   immediata   applicabilita'   del
 principio dell'inammissibilita' dell'azione civile.
    Ad    avviso    del    giudice    remittente,    tale   disciplina
 (inammissibilita'  della  costituzione  di  parte  civile  nel  nuovo
 procedimento,  ammissibilita'  della  stessa nel vecchio, nei casi in
 cui sia tuttora applicabile), viola l'art. 3 della Costituzione,  per
 ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche.
    La  rilevanza  della  questione,  infine,  sussiste,  conclude  il
 giudice a quo, in  quanto  l'eventuale  suo  accoglimento  renderebbe
 inammissibile   la   costituzione  di  parte  civile  fatta  da  tale
 Mastrogiovanni Pasqualina nell'interesse proprio e dei figli minori.
    2.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
    Rileva l'Avvocatura Generale dello Stato  che  la  doglianza,  nei
 termini  in  cui  e'  formulata,  potrebbe  riguardare tutte le norme
 transitorie del nuovo codice di procedura penale, nella misura in cui
 dalle stesse discende l'applicazione per un certo lasso di  tempo  di
 un  doppio  regime processuale. La ratio di tali norme, in genere, e'
 quella di contemperare esigenze diverse e di assicurare il  passaggio
 graduale  dalla  vecchia  alla nuova disciplina. Nella specie, pur in
 presenza dell'esigenza di preservare  la  delicata  personalita'  del
 minore  dalle tensioni derivanti dalla partecipazione del danneggiato
 al processo, sembra ragionevole, conclude l'Avvocatura, la scelta del
 legislatore di non estendere l'applicazione dell'art. 10  del  d.P.R.
 n.  448  del 1988 all'ambito di ultrattivita' del vecchio rito, tanto
 piu'  ove  si  consideri  che,  per  evidenti  motivi   di   economia
 processuale,  la  norma  suddetta non avrebbe comunque potuto trovare
 applicazione nella ipotesi in cui la  costituzione  di  parte  civile
 fosse  gia'  avvenuta  anteriormente alla entrata in vigore del nuovo
 processo.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale per i minorenni di Salerno solleva questione  di
 legittimita'   costituzionale,   in   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dell'art. 30 del testo delle norme  di  attuazione,  di
 coordinamento  e  transitorie  del  d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
 recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
 minorenni (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 272),  nella  parte  in  cui esclude l'applicabilita' dell'art. 10 di
 tali nuove  disposizioni  nei  procedimenti  pendenti  alla  data  di
 entrata  in vigore delle stesse e destinati a proseguire con le norme
 del codice abrogato.
    Il menzionato art. 10 prescrive - per quanto qui interessa  (primo
 comma)  -  l'inammissibilita',  nel  procedimento  penale  davanti al
 tribunale per i minorenni, dell'esercizio dell'azione civile  per  le
 restituzioni  e  il  risarcimento  del  danno  cagionato  dal  reato.
 L'impugnato art. 30, nel  dettare  le  disposizioni  transitorie  del
 d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  448,  dispone  l'applicabilita'  ai
 procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di  quest'ultimo
 degli  artt.  27  ("sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
 del fatto"), 28 ("sospensione del processo e messa alla  prova"),  29
 ("dichiarazione  di  estinzione  del  reato  per esito positivo della
 prova") e 30 ("sanzioni sostitutive") del medesimo d.P.R.
    Ad avviso del giudice remittente, la mancata  previsione,  tra  le
 norme  di  immediata applicazione nei processi in corso, dell'art. 10
 (anch'esso, fra l'altro, ispirato, al pari degli istituti di cui agli
 articoli citati, dalle esigenze educative del  minorenne),  viola  il
 principio di eguaglianza per ingiustificata disparita' di trattamento
 di situazioni identiche: disparita' consistente nel fatto che, mentre
 nei   nuovi   procedimenti   la   costituzione  di  parte  civile  e'
 inammissibile, in quelli gia'  pendenti  e  destinati  -  come  nella
 fattispecie  -  a  proseguire  con  le norme del codice abrogato tale
 costituzione continua ad essere ammissibile.
    2. - La questione non e' fondata.
    Questa  Corte  ha  costantemente  affermato  -  anche recentemente
 proprio  in  relazione  a  norme  transitorie  del  nuovo  codice  di
 procedura penale - che rientra nella discrezionalita' del legislatore
 regolare,  in  ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da
 una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art.
 25, secondo comma, della Costituzione),  dettando  norme  transitorie
 intese  a  mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni abrogate
 per  situazioni  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
 disposizioni  nuove  e,  in  particolare,  a  stabilire  la sorte dei
 processi in corso a tale data e i limiti della applicabilita' ad essi
 delle sopravvenute norme processuali (cfr. sentt. nn. 301  del  1986,
 190 del 1988, 277 del 1990; ordd. nn. 180 e 419 del 1990).
    Nel  caso  di  specie,  deve,  poi,  certamente  escludersi che la
 discrezionalita'   legislativa   sia   stata   esercitata   in   modo
 irragionevole.
    Nell'intento  di  assicurare una graduale sostituzione della nuova
 normativa  a  quella  abrogata,  mediante  appunto  l'emanazione   di
 disposizioni  di  carattere transitorio (secondo quanto previsto, del
 resto, dall'art. 6 della legge-delega n. 81 del 1987), il legislatore
 delegato  ha  stabilito,  con  la  norma  censurata,  di   assicurare
 l'immediata operativita', anche nei procedimenti pendenti destinati a
 proseguire  con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, dei
 soli istituti in precedenza citati, da  esso  evidentemente  ritenuti
 particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile.
    Il  fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la
 norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che,
 pertanto,   non   puo'   in   alcun   modo   ritenersi   viziata   da
 irragionevolezza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento  e
 transitorie   del   d.P.R.   22   settembre  1988,  n.  448,  recante
 disposizioni sul processo  penale  a  carico  di  imputati  minorenni
 (testo  approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272),
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
 Tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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