N. 139 ORDINANZA 18 - 29 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Radiocomunicazioni  -  Esercizio  senza  autorizzazione di apparecchi
 radioelettrici di debole  potenza  -  Regime  sanzionatorio  -    Jus
 superveniens:  legge  6 agosto 1910, n. 223, art. 30, settimo comma -
 Necessita' di riesame della questione  in  ordine  alla  rilevanza  -
 Restituzione degli atti al giudice  a
 quo.
 
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, come modificato dall'art. 45
 della legge 14 aprile 1975, n. 103)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici:  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco GRECO, prof.
 Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo
 CASAVOLA,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
 29  marzo  1973,  n.  156  (Approvazione  del   testo   unico   delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni), come  modificato  dall'art.  45  della  legge  14
 aprile 1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel
 procedimento  penale  a  carico di Arnaudo Pietro, iscritta al n. 721
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel
 procedimento  penale  a  carico di Gramaglia Federico, iscritta al n.
 756 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con due ordinanze di  identico
 tenore  emesse entrambe il 9 ottobre 1990 nel corso di giudizi aventi
 ad   oggetto   l'esercizio   senza   autorizzazione   di   apparecchi
 radioelettrici  di  debole  potenza,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 195  del  d.P.R.  29  marzo  1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in
 materia postale, di bancoposta e  di  telecomunicazioni),  nel  testo
 sostituito  con  l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la
 parificazione, ritenuta  arbitraria,  nel  trattamento  sanzionatorio
 dell'esercizio   abusivo   di  impianti  rispettivamente  soggetti  a
 concessione ovvero - come nella specie -  ad  autorizzazione  (questi
 ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte);
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 entrambi i giudizi tramite  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
 chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato   che  dalle  ordinanze  non  appare  che  il  giudice
 rimettente  abbia  tenuto  conto   che,   anteriormente   alla   loro
 emanazione,  la disposizione impugnata e' stata sostituita con l'art.
 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina  del
 sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato), che ha modificato il
 previgente  regime   sanzionatorio,   differenziando   tra   impianti
 radioelettrici  -  tra  cui  quelli  di  debole  potenza, soggetti ad
 autorizzazione in  base  alla  predetta  sentenza  -  e  impianti  di
 radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione;
      che  conseguentemente  gli  atti  vanno  restituiti  al predetto
 giudice, perche' riesamini la rilevanza della questione alla  stregua
 della nuova normativa;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0416