Revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane.(GU n.81 del 6-4-1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2, punto 2, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, sulla revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano; Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazioine, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane; Visti gli articoli 16, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernenti le commissioni censuarie; Considerato che occorre provvedere all'attuazione della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare; Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3669 dell'8 ottobre 1990; Decreta: L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a compiere entro il 1993 la revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento indicata in premessa, con conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, con le modificazioni indicate dall'art. 2, punti 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione delle operazioni e comunque non oltre il 1995. Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. All'onere derivante per la esecuzione della revisione sara' fatto fronte come indicato dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 427. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1991 Il Ministro: FORMICA