N. 142 SENTENZA 18 marzo - 5 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Lavoratrice C.E.R.P.L.- Trattamento di fine
 rapporto- Richiesta di anticipazione per l'acquisto della  primacasa-
 Esclusione  per gli acquisti in itinere o comunque non documentati da
 atto   notarile   attestante    la    definitivita'    dell'acquisto-
 Ingiustificate  limitazioni  ad un beneficio incidenti altresi' sulle
 pari opportunita' tra i lavoratori- Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.C., art. 2120, ottavo comma, lett.  b), come novellato  dall'art.
 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297)
 
 (Cost., artt. 3, primo e secondo comma e 45, primo comma).
(GU n.15 del 10-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
 ottavo, lettera b), della legge 29 maggio 1982, n.  297  ("Disciplina
 del  trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"),
 cosi' come interpretato  dalla  Corte  di  Cassazione,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  4  agosto  1990  dal  Pretore  di  Bologna nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Druidi  Manuela  e  E.N.P.A.I.A.
 iscritta  al  n.  734  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  50,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto di costituzione dell'E.N.P.A.I.A., nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per l'E.N.P.A.I.A. e l'avv. dello
 Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudizio promosso innanzi al Pretore di Bologna da Druidi
 Manuela  (lavoratrice  dipendente del C.E.R.P.L.) - la quale chiedeva
 la condanna dell'Ente nazionale di previdenza e  assistenza  per  gli
 impiegati     dell'agricoltura     (E.N.P.A.I.A.)     al    pagamento
 dell'anticipazione  (parziale)  del  trattamento  di  fine   rapporto
 (T.F.R.)  di  cui  all'art.  2120  cod.  civ.,  nel  testo  novellato
 dall'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297, per l'acquisto  della  prima
 casa  di abitazione, acquisto in corso di realizzazione attraverso la
 partecipazione ad una cooperativa edilizia a proprieta'  divisa,  con
 patto  di  futura  vendita  -  il  giudice adito (con ordinanza del 4
 agosto 1990) sollevava, in riferimento agli artt. 3, primo e  secondo
 comma,   e   45,   primo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, lett. b), legge cit., nella
 parte in cui, per il conseguimento del beneficio de  quo,  presuppone
 "l'acquisto   definitivo   del   bene,   nonche'   la   sua   formale
 documentazione notarile al tempo della richiesta".
    Il Pretore -  premesso  in  fatto  che  l'E.N.P.A.I.A.,  ancorche'
 tenuto  per  statuto  a sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento
 del T.F.R., negava  il  diritto  della  ricorrente  all'anticipazione
 eccependo che i meri assegnatari di alloggio in cooperativa sarebbero
 esclusi   dal   beneficio   richiesto   -   osservava   che,  secondo
 l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte  di  cassazione
 (sent.  21  gennaio  1988 n. 448), l'anticipazione del trattamento di
 fine  rapporto  per  l'acquisto  della   prima   casa   richiede   la
 documentazione notarile dell'avvenuto acquisto e non e' quindi dovuta
 in  caso di acquisto ancora in itinere al momento della richiesta del
 beneficio; questa interpretazione induceva ad escludere la  spettanza
 del  beneficio  stesso  nel  caso  di  specie,  in cui la lavoratrice
 istante aveva ricevuto  soltanto  l'assegnazione  provvisoria  di  un
 alloggio  di  cooperativa  e  ne avrebbe acquistata la proprieta', in
 osservanza del patto di futura vendita, se e quando avesse completato
 il pagamento del prezzo.
    Il giudice rimettente esprimeva quindi  il  dubbio  che  la  norma
 impugnata contrastasse col principio di eguaglianza sostanziale (art.
 3  Cost.)  per  l'ingiustificato  deteriore  trattamento  riservato a
 lavoratori  che,  per  le  loro  minori  capacita'  economiche,   non
 potessero conseguire l'acquisto immediato della prima abitazione, che
 presuppone  l'avvenuto pagamento del prezzo, nonche' col principio di
 favore verso la cooperazione a carattere di mutualita' e  senza  fini
 di speculazione privata (art. 45 Cost.)
    2.  -  L'ordinanza  del  giudice  a  quo, ritualmente notificata e
 comunicata,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 50, prima serie speciale, del 19 dicembre 1990.
    3.  -  E'  intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, a
 mezzo  dell'Avvocatura  generale  di  Stato,  la  quale  ha   chiesto
 dichiararsi l'inammissibilita' della questione, intesa a sottoporre a
 sindacato  una  scelta  discrezionale  del  legislatore in materia di
 determinazione dei requisiti del beneficio de quo, che  non  risponde
 ad  alcuna esigenza costituzionale ed i cui presupposti tengono conto
 delle  compatibilita'  economiche  delle  imprese.  In  subordine  ha
 sostenuto    l'infondatezza    della    questione    rilevando    che
 l'anticipazione del trattamento di fine rapporto richiede  l'acquisto
 della  casa,  ma  non  anche il pagamento integrale del prezzo. Cio',
 mentre giustifica la rigidita'  del  requisito  della  documentazione
 notarile,  non discrimina sfavorevolmente i lavoratori meno abbienti,
 che abbiano acquistato la casa con dilazione del pagamento del prezzo
 in  forma   diretta   o   indiretta,   ne'   vulnera   il   principio
 cooperativistico   essendo   possibile   l'anticipazione  del  T.F.R.
 all'atto dell'assegnazione in proprieta'.
    4.  -   Si   e'   costituito   l'E.N.P.A.I.A.   ed   ha   eccepito
 preliminarmente   il   difetto   di   rilevanza  della  questione  di
 costituzionalita' sostenendo di aver operato secondo le  prescrizioni
 del proprio regolamento interno (art. 5 del Regolamento del Fondo per
 il   trattamento   di   fine  rapporto  approvato  dal  Consiglio  di
 Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983), norma  questa  che
 si sottrae al giudizio di costituzionalita' delle leggi.
    Nel  merito  l'ente ha concluso per l'infondatezza della questione
 di costituzionalita' sostenendo che l'anticipazione  del  trattamento
 di fine rapporto non rientra nell'area dei diritti costituzionalmente
 garantiti,   bensi'   costituisce   espressione  di  discrezionalita'
 legislativa.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata sollevata questione incidentale di costituzionalita'
 dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art.
 1, legge 29 maggio 1982 n. 297, che prevede il diritto del lavoratore
 di ottenere un'anticipazione del trattamento  di  fine  rapporto  per
 l'acquisto  della  prima  casa  di  abitazione per se' o per i figli,
 documentato con atto notarile, ove interpretato nel  senso  che  tale
 forma  documentale  non ammetta equipollenti e che occorra l'acquisto
 definitivo, escludendosi in tal modo dal beneficio - in contrasto con
 gli artt. 3 e 45 Cost. - i lavoratori che stiano per  acquistare  (ma
 non   abbiano   ancora   definitivamente  acquistato)  la  proprieta'
 dell'alloggio anche  attraverso  una  fattispecie  negoziale  diversa
 dalla  compravendita  (come nell'ipotesi di alloggi assegnati ai soci
 di cooperativa).
    2.  -  Va  preliminarmente  respinta  l'eccezione  di  difetto  di
 rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa
 dell'E.N.P.A.I.A.  atteso che e' pregiudiziale alla valutazione della
 legittimita'  del  regolamento  dell'ente   previdenziale   (peraltro
 meramente  riproduttivo,  in  parte  qua, dell'ottavo comma dell'art.
 2120 c.c.) lo scrutinio di costituzionalita' della  norma  censurata,
 la     cui     dichiarazione    di    incostituzionalita'    comporta
 conseguenzialmente vuoi la disapplicazione del regolamento  da  parte
 del  giudice  ordinario ( ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, All.
 E), se atto di normazione  secondaria,  vuoi  l'invalidita'  parziale
 dello  stesso se atto di autonomia privata ( ex art. 2120, undicesimo
 comma, c.c., che per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto
 consente solo condizioni di  miglior  favore  rispetto  a  quelle  di
 legge).
    3. - La questione e' fondata.
    La  premessa  interpretativa  da  cui parte il giudice a quo trova
 puntuale  riscontro  nell'orientamento  della  giurisprudenza   della
 Cassazione,  ancorche'  espressa  dall'unica  pronuncia  sul tema. Ha
 infatti ritenuto detta Corte nella citata  sentenza  n.  448  del  21
 gennaio   1988   che  costituisce  requisito  dell'anticipazione  del
 trattamento di fine rapporto la "completa realizzazione dell'acquisto
 definitivo formalmente documentato  al  momento  della  richiesta  di
 anticipazione";  quindi  l'atto notarile, che il lavoratore e' tenuto
 ad allegare a fondamento della sua richiesta di  anticipazione,  deve
 "documentare  inequivocabilmente  l'avvenuto acquisto" talche' non e'
 sufficiente un acquisto meramente in itinere.
   Questa esegesi  trova  conforto  nella  lettera  della  norma,  che
 riferisce  l'onere di documentazione mediante atto notarile, non gia'
 alla   "necessita'"   (di   acquistare),    bensi'    all'"acquisto",
 introducendo  cosi'  nel  precetto  legale  una  rigidita'  lessicale
 difficilmente superabile in via  interpretativa,  tanto  piu'  se  si
 considera  che  -  nella  concorrente ipotesi delle "spese sanitarie"
 (che, secondo il disposto dell'ottavo  comma,  lett.  a),  art.  2120
 cit.,  giustificano  anch'esse  l'anticipazione del T.F.R.) - l'onere
 probatorio  (consistente nel riconoscimento da parte delle competenti
 strutture  pubbliche)  e'  invece  riferito  alle  "terapie  e   agli
 interventi  straordinari"  di cui necessita il lavoratore, e non gia'
 alle  spese  sanitarie  stesse,  si'  che,  in  tal   caso,   risulta
 inequivocabilmente   esplicitata   l'intenzione  del  legislatore  di
 ritenere sufficiente che tali spese possano essere "eventuali" e  che
 quindi  l'erogazione  dell'anticipazione  possa  precedere  l'esborso
 delle prime.
    4. - Dall'interpretazione cosi' operata della  norma  censurata  -
 alla stregua della quale non sarebbe sufficiente neppure il contratto
 preliminare  di compravendita, ancorche' stipulato con atto pubblico,
 perche' documenterebbe l'obbligo per il lavoratore di acquistare, non
 gia'  l'acquisto  avvenuto  -  risulta  di  conseguenza   un   ambito
 dell'anticipazione  piu'  ridotto  di  quello che si avrebbe ove (non
 solo  l'acquisto  definitivo,  ma)  anche   l'acquisto   in   itinere
 consentisse al lavoratore di beneficiare dell'anticipazione medesima.
 Non  e'  pero'  tale  minore  operativita'  del  beneficio  che possa
 costituire  di  per  se'  sola  offesa  ai  parametri  costituzionali
 invocati,   giacche'   rientra   nella   piena  discrezionalita'  del
 legislatore dimensionare in termini  piu'  o  meno  ampi  la  portata
 dell'istituto,  che  legittimamente  avrebbe potuto non esser affatto
 previsto (come non lo era nel precedente  regime  dell'indennita'  di
 anzianita').  Ma  nell'esercizio  di  tale  ampia discrezionalita' il
 legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali ed  in
 speciale  modo  - per quanto rileva nella fattispecie - del canone di
 eguaglianza e razionalita' che discende dall'art. 3 Cost.
    Risulta invece che l'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120  cit.,
 come  sopra  interpretato,  favorisce  l'accesso  alla  prima casa di
 abitazione pressoche' esclusivamente ai  lavoratori  che  gia'  hanno
 disponibilita'  sufficienti per l'acquisto definitivo, rarissimamente
 verificandosi nella dinamica della vita economica  reale  ipotesi  in
 cui    l'acquisto    della   proprieta'   possa   conseguirsi   prima
 dell'effettuazione  degli  esborsi  necessari,   secondo   le   varie
 fattispecie  acquisitive,  per  realizzarne  i  presupposti. Non solo
 quindi non vengono avvantaggiati i  lavoratori  che  versano  in  una
 situazione  di  maggiore necessita' dell'anticipazione perche' dotati
 di minori disponibilita'  economiche,  ma  neppure  e'  garantita  la
 parita'  di  opportunita'  perche'  la  circostanza  che  per  alcuni
 lavoratori l'anticipazione del trattamento di fine rapporto,  la  cui
 natura  di  retribuzione  differita risulta accentuata nella legge n.
 297 del 1982, sia determinante per l'acquisto dell'alloggio (e quindi
 la necessita' della stessa si presenti in maggior grado)  rileverebbe
 irragionevolmente   come   scriminante   negativa   rispetto  a  quei
 lavoratori che,  anche  senza  l'anticipazione,  siano  in  grado  di
 effettuare  l'acquisto stesso e mal si concilierebbe con la rilevanza
 costituzionale (evidenziata da questa Corte da ultimo nelle  sentenze
 n.  404  e  n.  217 del 1988) della tutela dell'abitazione quale bene
 primario.
    Vi e' altresi' uno iato  tra  il  mezzo  predisposto  ed  il  fine
 perseguito,   giacche'   -   dovendo   il   lavoratore,   che  aspira
 all'anticipazione,  avere  comunque  una  sufficiente  disponibilita'
 economica    tale    da    consentirgli   l'acquisto   definitivo   -
 l'anticipazione stessa non e' in  concreto  idonea  a  soddisfare  la
 "necessita'  dell'acquisto" (secondo l'intenzione del legislatore che
 chiaramente traspare dalla lettera della norma) per il fatto che essa
 non concorre a renderlo possibile tramite l'approntamento ex ante (in
 tutto  od  in  parte)  della  provvista del suo finanziamento, bensi'
 finisce per essere  finalizzata  piuttosto  a  ripianare  esposizioni
 debitorie gia' verificatesi.
    Inoltre    il   requisito   della   definitivita'   introduce   un
 contraddittorio elemento di alea perche'  il  lavoratore  che  aspira
 all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere
 se  (ed  in  che  misura)  l'anticipazione gli sara' concessa, con la
 conseguenza che il suo acquisto  potrebbe  successivamente  rivelarsi
 sbilanciato per eccesso o per difetto.
    5.  -  Ne'  infine rileva che la norma censurata ponga soltanto le
 condizioni  minime  per  l'accesso  dei   lavoratori   al   beneficio
 dell'anticipazione,   condizioni  che  possono  essere  derogate  con
 clausole di miglior  favore  poste  dalla  contrattazione  collettiva
 (undicesimo  comma,  art.  2120  cit.).  Il  fatto  che  quest'ultima
 potrebbe correggere  la  norma  censurata,  consentendo  l'erogazione
 dell'anticipazione  anche in caso di acquisto in itinere, non esclude
 il vizio di incostituzionalita' della norma stessa.
    6.  -   Ingiustificata   si   appalesa   quindi   la   limitazione
 dell'anticipazione  alle  sole  ipotesi  di  acquisto  definitivo con
 esclusione del lavoratore  dal  beneficio  in  caso  di  acquisto  in
 itinere.
    Conseguentemente  anche la prescrizione dell'atto notarile, il cui
 carattere  vincolato   si   giustifica   solo   nella   ricostruzione
 restrittiva  operata dalla Corte di cassazione perche' correlato alla
 forma  piu'  ricorrente  di  acquisto  definitivo,  non   puo'   piu'
 costituire  esclusiva  tipizzazione  legale  della  prova  di  cui e'
 onerato  il  lavoratore  che  richieda  l'anticipazione,  atteso  che
 l'acquisto  in  itinere  puo'  atteggiarsi  in  diverse  e  variegate
 fattispecie concrete (preliminare di compravendita, partecipazione  a
 cooperativa  edilizia,  costruzione dell'immobile su suolo proprio ed
 ogni  altra  possibile  fattispecie   acquisitiva   a   realizzazione
 progressiva); deve quindi consentirsi che esso possa essere parimenti
 provato anche con mezzi diversi dall'atto notarile, i quali - secondo
 il  prudente  apprezzamento  del  giudice  del merito - ne dimostrino
 l'effettivita',  ossia   dimostrino   la   serieta'   dell'operazione
 negoziale   in  corso  e  quindi  la  sua  attendibile  idoneita'  al
 raggiungimento del fine dell'acquisto della prima casa di  abitazione
 per il lavoratore medesimo o i suoi figli.
    L'evenienza poi che, nonostante l'apprezzamento positivo (ex ante)
 della serieta' ed attendibilita' del prospettato acquisto in itinere,
 questo  non  si  realizzi  puo'  trovare  (alla  stregua  di verifica
 demandata  al  giudice  del  merito)  soddisfacente   disciplina   in
 meccanismi  risolutori  sia  espressi  - perche' previsti dalle parti
 stesse all'atto della concessione dell'anticipazione (che costituisce
 pur  sempre  un   accordo   bilaterale   a   contenuto   patrimoniale
 suscettibile  di apposizione di condizioni risolutive o sospensive) -
 sia taciti  (come  in  applicazione  dell'istituto,  di  elaborazione
 giurisprudenziale,  della presupposizione atteso che l'acquisto della
 prima casa costituisce in  ogni  caso  il  presupposto,  comune  alle
 parti, dell'accordo avente ad oggetto l'anticipazione).
    Vanno  pertanto  rimosse le limitazioni al beneficio de quo, quali
 contenute   nella   norma   impugnata,   e   quindi   va   dichiarata
 l'illegittimita'   costituzionale   dell'ottavo   comma,   lett.  b),
 dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio  1982  n.
 297,  nella  parte in cui - richiedendosi, come esclusivo presupposto
 dell'anticipazione  del  trattamento  di  fine  rapporto,   la   gia'
 verificatasi  definitivita'  dell'acquisto  della casa di abitazione,
 documentato con atto  notarile  -  non  prevede  la  possibilita'  di
 concessione  dell'anticipazione  in  ipotesi  di  acquisto  anche non
 definitivo,  e  quindi  in  itinere,  comprovato  con  mezzi  diversi
 dall'atto   notarile   purche'   idonei,   nella  congruenza  con  le
 fattispecie acquisitive  ipotizzabili,  a  dimostrare  l'effettivita'
 dell'operazione negoziale in corso.
    7.  -  E'  assorbito il profilo di incostituzionalita' della norma
 censurata in relazione all'art. 45 Cost.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo  comma,  lett.
 b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982,
 n.  297,  ("Disciplina  del  trattamento  di fine rapporto e norme in
 materia  pensionistica"),  nella  parte  in  cui   non   prevede   la
 possibilita' di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto
 in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0419