UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.87 del 13-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta'  di  medicina  e chirurgia I del 14 luglio
1988; del senato accademico del 10 febbraio 1989;  del  consiglio  di
amministrazione del 27 febbraio 1989;
  Riconosciuta  la  necessita' di approvare le modifiche proposte, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 25 giugno 1988;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli  "Federico  II",
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli da 1642 a 1655, relativi alla scuola diretta  ai  fini
speciali  per ortottisti - assistenti in oftalmologia, afferente alla
prima facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e  sostituiti,
con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione successiva, dai
seguenti nuovi articoli:
                   Scuola diretta a fini speciali
             per ortottisti - assistenti di oftalmologia
  Art. 1642. - E' istituita una scuola diretta a  fini  speciali  per
ortottisti  -  assistenti di oftalmologia, presso l'Universita' degli
studi di Napoli "Federico II".
  La scuola ha lo scopo di dare una  preparazione  completa  teorico-
pratica,   istruendo   gli   allievi  sui  problemi  della  motilita'
binoculare,  del  trattamento  pre  e  postoperatorio  dei   pazienti
strabici,  dei  problemi  sui  vizi  della  refrazione  e  della loro
correzione e delle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La scuola  rilascia  il  diploma  di  ortottisti  -  assistenti  in
oftalmologia.
  Art.  1643.  -  Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  un  numero  massimo  di iscritti determinato in
cinque per  ciascun  anno  del  corso,  per  un  totale  di  quindici
studenti.
  Art.   1644.   -   Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche
programmate dal consiglio della scuola provvedono la  prima  facolta'
di  medicina  e  chirurgia,  l'istituto di chirurgia e la cattedra di
oftalmologia pediatrica della prima facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita' di Napoli.
  Art.  1645.  -  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed  alla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 1646. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   elementi di anatomia dell'apparato visivo e  del  sistema  nervoso
centrale;
   fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare, della visione
binoculare;
   ottica fisica e fisiopatologica;
   ortottica;
   psicologia infantile.
 2› Anno:
   elementi di patologia oculare;
   elementi di neuroftalmologia;
   nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
   ortottica.
 3› Anno:
   tecniche semeiologiche  dell'apparato  visivo  (esame  refrazione,
contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
   tecniche   semeiologiche   ed  elettrofisiologiche  (tonometria  e
tonografia,   ERG,    EOG,    EMG,    ecografia,    retinografia    e
fluorangiografia);
   ortottica;
   nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;
   nozione di medicina legale.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.  L'esame  relativo,  da  svolgersi  mediante colloquio e
traduzione di testi scientifici,  sara'  effettuato  entro  il  primo
biennio.
  Art.  1647. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   prima divisione di clinica oculistica;
   ambulatorio di oftalmologia pediatrica ed ortottica;
   laboratorio di elettrofisiologia;
   laboratorio di fluorangiografia;
   laboratorio di perimetria manuale e computerizzata.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
allievo   un   adeguato   periodo   di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consente  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 1648. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia  frequentato  i  corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie
in materia.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 29 ottobre 1990
                                              Il pro-rettore: VARVARO