MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 aprile 1991 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei
decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo
1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo
1 gennaio-30 giugno 1991.
(GU n.88 del 15-4-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  3  del  proprio  decreto  del  28  giugno 1989, come
modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del
25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1›  gennaio
1991, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66, la misura massima del tasso di
interesse annuo posticipato applicabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione
titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia,
e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della
lira  interbancaria  tre  mesi  lettera,  rilevati  dal  comitato  di
gestione nel mercato telematico dei depositi  interbancari,  con  una
maggiorazione dello 0,75;
  Visto  il  proprio  decreto  del  31 dicembre 1990, con il quale e'
stato fissato, per il periodo 1› gennaio-30  giugno  1991,  il  tasso
semestrale variabile da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui
ai  decreti-legge  1› luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2
marzo 1989, n. 66, recanti provvedimenti per la finanza locale;
  Visto il decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la  commissione
onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e'
stata fissata per l'anno 1991, nella misura dello 0,95%;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni  previste  dal  decreto-legge  n.  66/1989,  regolate  dal
decreto ministeriale del 25 marzo 1991:
   rendimento effettivo lordo del campione titoli  pubblici  soggetti
ad imposta: 13,38%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 12,90%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre  mesi  lettera  va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
                              Decreta:
  Per  il periodo 1› gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile
e' pari:
    a)  al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1› luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) al 12,15% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
    c) al 12,50% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 26 giugno 1990;
    d)  al  13,50%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.
  Al  costo  della  provvista  come  sopra  stabilito  va aggiunta la
commissione onnicomprensiva per  il  credito  fondiario  ed  edilizio
tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le
operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI