Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.90 del 17-4-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n.1107 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, e la tabella XVIII/ bis ad esso allegata; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 62 del vigente statuto di questa Universita' relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria viene modificato come segue: TITOLO VII FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Art. 62. - Aggiungere all'elenco degli insegnamenti complementari: 8) lingua inglese; 9) malattie infettive. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 28 novembre 1990 Il rettore: DOZZA