Entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980, e della convenzione relativa all'adesione della Grecia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.(GU n.91 del 18-4-1991)
A seguito dell'emanazione della legge 18 dicembre 1984, n. 975, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1985, che ha autorizzato, in data 25 giugno 1985, la ratifica della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980, ed a seguito dell'emanazione della legge 14 ottobre 1985, n. 613, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 7 novembre 1985, che ha autorizzato, in data 13 febbraio 1986, la ratifica della convenzione relativa all'adesione della Grecia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sopraindicata, firmata in Lussemburgo il 10 aprile 1984, ed essendosi verificate le condizioni rispettivamente previste dall'art. 29, par. 1, e dall'art. 4, comma 1, le convenzioni sono entrate in vigore sul piano internazionale, il 1 aprile 1991, nei rapporti tra l'Italia e i seguenti Stati: Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Granducato del Lussemburgo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 18 giugno 1980, l'Italia, in conformita' di quanto consentito dall'art. 22, ha dichiarato di riservarsi il diritto di non applicare la lettera e) del par. 1 dell'art. 10.