MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 aprile 1991 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantatre giorni.
(GU n.94 del 22-4-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per  il 30 aprile 1991 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantatre  giorni con scadenza il 30 ottobre 1991 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato nella
misura di 5 centesimi, sara' reso noto con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 31 dicembre 1990, di  altri  operatori  tramite  gli
agenti  di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e/o
di assistenza soggetti al controllo della Corte dei  conti  ai  sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della  Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre
le ore 12 del giorno 23 aprile 1991, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 17 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 333