N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1990

                                N. 260
 Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di
                         primo grado di Prato
 sul ricorso proposto da Magni Roberto, liquidatore S.r.l. Manifattura
                Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze
 Contenzioso   tributario   -   Procedimento   avanti  le  commissioni
 tributarie - Impossibilita' di sospenderlo in  pendenza  di  giudizio
 penale  la  cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso -
 Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7  agosto
 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sulla eccezione proposta
 dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn.
 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990,
 con la quale si osserva che  non  puo'  essere  sospeso  il  processo
 tributario  ai  sensi  dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429,
 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516,  anche
 in  pendenza  di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto
 di base e cioe' le bolle alterate;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
                             O S S E R V A
    La  questione,  sollevata  dalla  difesa,  di  incostituzionalita'
 dell'art.  12  del  d.-l.  10  luglio  1982,  n. 429, con riferimento
 all'art. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e' manifestamente
 rilevante e viene  pertanto  accolta  da  questa  commissione;  detta
 fondatezza  emerge dalla considerazione che la "bolla alterata" viene
 sequestrata dall'autorita' giudiziaria penale  e,  quale  "corpo  del
 reato",  non  puo'  essere  messa  a  disposizione  della commissione
 tributaria per il suo giudizio.
    E' pur vero che l'ufficio o la parte potrebbero produrre una copia
 della bolla, ma la cosa non e' sufficiente per un obiettivo giudizio,
 giacche', come ampiamente dimostrato da  tutte  le  perizie  grafiche
 espletate, occorre la presenza dell'orginale, che solo puo' garantire
 il riconoscimento di segni alterati.
    Ne  consegue  che  il  giudice  tributario,  non potendo esaminare
 l'originale ne' disporre consulenza  tecnica  fino  al  passaggio  in
 giudicato  della  decisione  penale,  si  trova  nella  piu' assoluta
 difficolta' di decidere tutti i ricorsi che  traggono  fondamento  da
 accertamenti effettuati a seguito dell'alterazione delle bolle.
    E'   palese,  pertanto,  il  contrasto  tra  dette  situazioni  di
 giustizia tributaria e tutte le altre che possono essere decise anche
 sulla base di copie autentiche.
    Atteso questo contrasto tra  le  diverse  fattispecie  tributarie,
 emerge  evidente,  a  parere  di questa commissione, il contrasto tra
 l'art. 12 soprarichiamato e l'art. 3  e  l'art.  24,  secondo  comma,
 della Carta costituzionale.
    Poiche'  nel caso di specie la commissione non puo' decidere senza
 la risoluzione del conflitto,  gli  atti  vanno  rimessi  alla  Corte
 costituzionale ed i procedimenti sospesi.
                               P. Q. M.
   Ritiene rilevante ed ammissibile e decisiva, per il caso di specie,
 la questione del contrasto tra l'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n.
 429,  convertito,  in legge 7 agosto 1982, n. 516 e l'art. 3 e l'art.
 24, secondo comma, della Carta costituzionale;
    Sospende i procedimenti tributari soprarichiamati;
    Rimette la  decisione  del  contrasto  alla  Corte  costituzionale
 presso la sua sede in Roma a cui dispone vengano trasmessi gli atti;
    Ordina  che, dopo il deposito in segreteria, la presente ordinanza
 sia notificata a cura della segreteria al ricorrente, all'ufficio, al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  venga   comunicata   ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Prato, addi' 20 novembre 1990
                        Il presidente: PALAZZO

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