N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1990

                                N. 262
 Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di
                         primo grado di Prato
 sul ricorso proposto da Magni Roberto, liquidatore S.r.l. Manifattura
                Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze
 Contenzioso  tributario  -   Procedimento   avanti   le   commissioni
 tributarie  -  Impossibilita'  di sospenderlo in pendenza di giudizio
 penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento  stesso  -
 Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L.  10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto
 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  proposta
 dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn.
 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990,
 con  la  quale  si  osserva  che  non puo' essere sospeso il processo
 tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio  1982,  n.  429,
 convertito,  con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche
 in pendenza di un procedimento penale, che ha lo  stesso  presupposto
 di base e cioe' le bolle alterate;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 260/1991).
 91C0477