N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1990

                                N. 269
 Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di
                         primo grado di Prato
    sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di
                                Firenze
 Contenzioso   tributario   -   Procedimento   avanti  le  commissioni
 tributarie - Impossibilita' di sospenderlo in  pendenza  di  giudizio
 penale  la  cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso -
 Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7  agosto
 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sulla eccezione proposta
 dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn.
 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990,
 con la quale si osserva che  non  puo'  essere  sospeso  il  processo
 tributario  ai  sensi  dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429,
 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516,  anche
 in  pendenza  di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto
 di base e cioe' le bolle alterate;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
                             O S S E R V A
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 260/1991).
 91C0484