N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1990

                                N. 272
 Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di
                         primo grado di Prato
 sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di
                                Firenze
 Contenzioso  tributario  -   Procedimento   avanti   le   commissioni
 tributarie  -  Impossibilita'  di sospenderlo in pendenza di giudizio
 penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento  stesso  -
 Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L.  10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto
 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sulla eccezione proposta
 dalla difesa del "Lanificio Colber S.p.a." nei ricorsi nn. 597,  658,
 4723,  4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva
 che non puo' essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art.
 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,
 in  legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento
 penale, che ha lo  stesso  presupposto  di  base  e  cioe'  le  bolle
 alterate;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 260/1991).
 91C0487