N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1990
N. 280 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, sui ricorsi riuniti proposti da Celotto Raffaele ed altri contro il prefetto della provincia di Salerno ed altri Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione al presidente della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria costituito dal principio fondamentale della legge istitutiva del S.S.N. (art. 49 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello Stato, nonche' dei principi costituzionali che, escludendo ogni competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei controlli (comprensivi dei poteri di sospensione e scioglimento) sugli organi degli enti locali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988. (Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36). (Cost., artt. 117, 118 e 130).(GU n.17 del 24-4-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti: 1) n. 1475/1989 reg. gen. proposto da Celotto Raffaele, Nave Maria Angelo, Califano Gaetano, Mancino Aldo; 2) n. 1476/1989 reg. gen. proposto da Casalino Vincenzo e Mazzotta Vincenzo; 3) n. 1898/1989 reg. gen. proposto da Casalino Vincenzo e Mazzotta Vincenzo; 4) n. 1899/1989 reg. gen. proposto da Celotto Raffaele; 5) n. 1900/1989 reg. gen. proposto da Cirillo Angelo, Califano Gaetano, Mancino Aldo, Nave Maria Angelo, tutti rappresentati e difesi giusta mandati a margine dall'avv. Giuseppe Lanocita nel cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Roma n. 61, contro il prefetto pro-tempore della provincia di Salerno, rappresentato e difeso dalla avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno, domiciliataria ex lege, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore non costituito, e del dott. Felerico Antonio, commissario prefettizio presso la unita' sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore non costituito, per l'annullamento previa sospensiva, dei decreti prefettizi 3 agosto 1989, n. 13.9.1445/GAB e 9 novembre 1989 n. 13.9.1888/GAB, con i quali e' stata disposta in tempi diversi la sospensione dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione della unita' sanitaria locale n. 50, di Nocera Inferiore e nominato nel contempo il dotto Antonio Felerico commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'unita' sanitaria locale, in una agli atti presupposti connessi e conseguenti; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della avvocatura dello Stato; Viste le ordinanze della sezione 24 agosto 1989 n. 793 e n. 794, 23 novembre 1989, n. 1045, 1046 e 1047, e le ordinanze del Cons. di S. 4a sez. 3 aprile 1990 n. 348, 349 e 350; Vista la sentenza interlocutoria 9 maggio 1990, n. 147; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 1990 la relazione del cons. Orrei; uditi altresi' per le parti l'avv. Gaetano Paolino con delega dell'avv. Lanocita e l'avv. dello Stato Roberto Gugliucci; RITENUTO DI FATTO Con i primi due ricorsi indicati in epigrafe (n. 1475 e 1476 del 1989 reg. gen), notificati il 19 agosto 1989 - unitamente al decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini ex art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 - e depositati in segreteria il 22 succ., i sig.ri Raffaele Celotto, Maria Angelo Nave, Gaetano Califano, Aldo Mancino, Vincenzo Casalino, Vincenzo Mazzotta, Angelo Cirillo, nella qualita' - il primo - di presidente del comitato di gestione della unita' sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore, e - gli altri - di componenti del medesimo comitato di gestione, impugnavano (chiedendone l'annullamento con contestuale domanda incidentale di sospensiva) il decreto prefettizio 3 agosto 1989, n. 13.9.1445/GAB, con cui era stata disposta la sospensione dell'assemblea della associazione intercomunale e del comitato di gestione della detta unita' sanitaria locale nominando nel contempo il coordinatore dott. Antonio Felerico quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione della unita' sanitaria locale. I ricorrenti rappresentavano che il provvedimento impugnato adduceva che, con lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore, i membri di questo comune, componenti dell'assemblea dell'unita' sanitaria locale avrebbero cessato dalle loro funzioni, e pertanto l'assemblea si sarebbe ridotta "a poco piu' della meta'" dei suoi componenti; e che comunque, anche nella composizione integrale, l'andamento dell'unita' sanitaria locale, non avrebbe saputo corrispondere alle esigenze della utenza "sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista della programmazione sanitaria in senso lato, disattendendo anche a precise disposizioni di legge". Questi i motivi dedotti: 1. - Violazione dell'art. 21 nono comma, e dell'art. 36 della legge regionale n. 57/1980, degli art. 117 e 118 della Costituzione, e della legge regionale n. 29/1986; eccesso di potere per difetto di presupposto, dette norme regionali attribuirebbero alla regione il controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali in coerenza con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che affidano alle regioni la materia della sanita'; e comunque l'art. 36 sarebbe tuttora in vigore, non essendo stato impugnato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale. 2. - Violazione dell'art. 49 della legge n. 833/1978, e degli artt. 13, 25 e 27 del d.P.R. n. 616/1977, poiche' da tali norme non potrebbe ricavarsi - anche in assenza delle dette norme regionali - che il controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali spetti allo Stato e non alle regioni. 3. - Violazione degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 29/1986, ed eccesso di potere per illogicita', poiche' l'atto prefettizio avrebbe sospeso l'assembea ed il comitato, e non il presidente, mentre al commissario sarebbero stati conferiti anche i poteri del presidente. 4. - Violazione dell'articolo unico della legge n. 4/1986 e dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1986, ed eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione: le norme rubricate prevederebbero il rinnovo dell'assemblea soltanto quanto abbia perso la qualita' di consigliere comunale la meta' dei propri membri; comunque, il termine al quale la legge farebbe riferimento per la sostituzione degli organi ordinari, decorrerebbe dal novantesimo giorno dall'avvenuto rinnovo dei consigli comunali. 5. - Violazione dell'art. 19 del t.u.l.c.p. 1934, come modificato dall'articolo unico della legge n. 277/1949, ed eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione in relazione alle non precisate carenze nell'andamento amministrativo dell'ente. In data 24 agosto 1989 si costituiva in giudizio l'avvocatura dello Stato; e con ordinanze in pari data n. 793 e n. 794, la sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensiva su entrambi i predetti ricorsi. Con gli altri tre ricorsi (n. 1898, 1899 e 1900/1989 reg. gen.), notificati il 20 novembre 1989 - anche qui, unitamente al decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini - e depositati in segreteria il 22 succ. gli stessi ricorrenti, e nelle medesime qualita', impugnavano altro decreto prefettizio 9 novembre 1989 n. 13.9.1988/GAB chiedendone l'annullamento con contestuale domanda incidentale di sospensiva. A mezzo di questo secondo decreto era stata disposta nuovamente la sospensione dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della detta unita' sanitaria locale con il suo presidente e rinominato il dott. Felerico quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione della unita' sanitaria lo- cale. I ricorrenti rappresentavano che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 da parte dell'assemblea della associazione intercomunale il comitato regionale di controllo in Napoli aveva nominato un commissario ad acta per l'approvazione del suddetto documento contabile, a norma dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986, ma al di fuori del normale procedimento di intimazione attivato in precedenza con la diffida, notificata soltanto al commissario in conseguenza di cio' il prefetto aveva iniziato il procedimento di scioglimento degli organi dell'ente, disponendone nel frattempo la sospensione, con l'atto impugnato. Questi i motivi dedotti: 1 e 2. - Eguali, nelle censure proposte, ai corrispondenti motivi della precedente esposizione; 3. - Violazione degli artt. 11 e 21 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 63, dell'art. 21, nono comma, della legge regionale n. 57, dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986, dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1989, n. 964 e dell'art. 105 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2389; eccesso di potere per difetto di presupposto ed illogicita'. Ai sensi delle norme rubricate il bilancio preventivo delle unita' sanitaria locale dovrebbe essere predisposto dai comitati di gestione entro il 30 settembre ed approvato dalla assemblea generale entro il 30 novembre succ.; in caso di ritardo sarebbe autorizzato l'esercizio provvisorio, ed i rinvii nell'approvazione del bilancio 1989 sarebbero stati causati dai ritardi dello Stato prima, e della regione poi; inoltre i componenti degli organi della unita' sanitaria locale non sarebbero stati mai diffidati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986. In data 23 novembre 1989 si costituiva in giudizio l'avvocatura dello Stato; e con ordinanze in pari data n. 1045, 1046 e 1047, la sezione accoglieva le domande incidentali di sospensiva; pronunce poi annullate in appello, con ordinanze del Consiglio di Stato 4a sez. 3 aprile 1990 nn. 348, 349 e 350. La difesa attrice e quella resistente depositavano altre memorie e documenti: la prima ribadendo i motivi di ricorso, la seconda contestando le censure proposte ed eccependo, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980. Con sentenza interlocutoria 9 maggio 1990, n. 147, la sezione, previa riunione dei cinque ricorsi, disponeva l'integrazione del contraddittorio, mediante la notifica dei gravami alla regione Campania, ed, in secondo luogo, l'acquisizione dei necessari documenti di provenienza regionale. La difesa ricorrente depositava in segreteria, in data 7 giugno 1990, la prova dell'avvenuta notifica integrativa, ed il 12 successivo reiterava la domanda di fissazione di udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO (Paragrafo) 1. - Con sentenza emessa in pari data, la sezione ha ritenuto infondata le censure proposte con i cinque ricorsi gia' precedentemente riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva; ricorsi proposti come precisato in narrativa, dai ricorrenti Celotto ed altri avverso i decreti del prefetto, con cui si e' disposta la sospensione delle funzioni, dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione della unita' sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore, con il suo presidente. Il primo decreto prefettizio (in data 3 agosto 1989, impugnato con i primi due ricorsi) e' basato sul doppio presupposto che i componenti dell'assemblea si sarebbero ridotti "a poco piu' della meta'" per effetto dello scioglimento del consiglio comunale di Nocera, con la conseguente cessazione dalle funzioni di membri del consiglio, componenti anche dell'assemblea; e che tali organi non avrebbero saputo corrispondere alle istanze della utenza "sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista della programmazione sanitaria in senso lato, disattendendo anche a precise disposizioni di legge". Il secondo decreto prefettizio (in data 9 novembre 1989, impugnato con gli altri tre ricorsi), di sospensione degli organi della unita' sanitaria locale in attesa dello scioglimento da operarsi con decreto del Presidente della Repubblica, e' basato sul presupposto che la unita' sanitaria locale si sarebbe dimostrata incapace "di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione dell'ente" e cio' in relazione alla mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989, approvazione che era stata portata a conclusione solo dal commissario ad acta, a tal fine nominato dal comitato regionale di controllo in Napoli. I ricorrenti Celotto ed altri fanno valere in giudizio l'interesse collegato allo ius ad officium quale presidente, il primo, e componenti - gli altri - del predetto comitato di gestione, menomati dalla sospensione prefettizia. Con i richiamati motivi di ricorso, si e' affermato - come meglio indicato in narrativa - che, anche senza l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980, il controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali spetterebbe alla regione e non allo Stato; e si e' contestato altresi' la motivazione adottata, ed il procedimento seguito, dal prefetto per pervenire alle determinazioni qui gravate. Il collegio ha respinto le varie deduzioni, rilevando, in primo luogo, la sufficienza delle ragioni adotte dalla autorita' statale; inoltre, in consonanza con l'insegnamento della Corte costituzionale - sentenza 5 novembre 1984, n. 245 - che i controlli sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie locali seguono puntualmente, in base all'espresso disposto dell'art. 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (divenuto quinto comma, per effetto delle modifiche apportatevi dall'art. 13 della legge n. 181/1982, dall'art. 16 della legge n. 638/1983 e dall'art. 17 della legge n. 887/1984), le sorti dei corrispondenti controlli relativi ai comuni ed alle province, con la conseguenza che i soli controlli sugli atti spettano agli appositi Co.Re.Co., mentre i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato. Il che peraltro presuppone, con estrema chiarezza, che il quomodo dei controlli sugli enti locali deve essere nell'attualita' parimenti applicato agli enti sanitari. Si e' ancora evidenziato, come cenno alla linea di tendenza dell'ordinamento giuridico, che anche l'art. 49 della recente legge sulle autonomie locali (8 giugno 1990, n. 142), prescrive che "salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unita' sanitarie locali.. .. .. si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province". Infine, si sono ritenute infondate le censure relative al procedimento seguito nella specie, prima dal presidente della giunta regionale per giungere alla approvazione, in sede surrogatoria, del bilancio preventivo anno 1989, poi dal prefetto per la conseguenziale - e pressoche' automatica - sospensione e scioglimento degli organi della unita' sanitaria locale (terzo e quarto comma dell'art. 305 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, modificati dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964). (Paragrafo) 2. - Residua il primo motivo di ciascuno dei cinque ricorsi, con cui si denuncia con identica prospettazione che i decreti prefettizi avrebbero violato l'art. 36 della legge regionale n. 57/1980, il quale - nel secondo comma - prevede che "in caso d'impossibilita' di costituzione e ricostituzione degli organi della unita' sanitaria locale, o di gravi inadempienze funzionali, il presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente consiliare e su conforme deliberazione della giunta reginale, decreta lo scioglimento degli organi della unita' sanitarie locali, e nomina un commissario per assicurare la regolarita' della gestione, sino all'insediamento dei nuovi organi che dovra' avvenire entro sei mesi". La censura e' articolata nel senso che, in linea di principio, la materia della sanita', compresi i relativi controlli, sarebbe affidata alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione; e quindi sussisterebbe la competenza regionale anche per quel che concerne i controlli sugli organi, principio questo che nella regione Campania troverebbe il suo referente legislatore nella surriferita disposizione dell'art. 36, la quale - non impugnata dal Governo, ex art. 127 della Costituzione - sarebbe perfettamente in linea con il principio suddetto. L'avvocatura dello Stato ha sollevato in subordine l'eccezione di illegittimita' costituzionale della citata disposizione, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, eccezione che il collegio condivide. Va chiarito pero' che tale eccezione coinvolge puntualmente il solo secondo comma dell'art. 36, giacche' e' evidente che il primo comma, "In caso di inerzia o di inadempienza degli organi dell'unita' sanitarie locali la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti" si riferisce a modalita' di attuazione del controllo sugli atti, che nella presente fattispecie non determinano alcun contrasto. D'altronde, il detto primo comma, risulta ormai abrogato dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 26 "nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali", il quale attribuisce il controllo sostitutivo sugli atti ai comitati regionali di controllo. A) Quando alla rilevanza sul giudizio in corso, della proposta questione, e quindi alla sua ammissibilita', deve notarsi che la sorte dei ricorsi in esame, a causa della ritenuta infondatezza di tutti gli altri motivi di gravame, con la sentenza parziale della sezione (dinanzi menzionata), resta collegata a quest'ultima censura: effettivamente dell'art. 36, secondo comma, impedirebbe al prefetto l'esercizio del potere manifestato nella specie con i provvedimenti impugnati, i quali per cio' stesso finirebbero con l'essere inevitabilmente illegittimi. Deve aggiungersi ancora - sotto il profilo della rilevanza - che il collegio condivide l'argomentazione esposta dalla difesa erariale, secondo cui la Corte costituzionale ha gia' ribadito, proprio nei confronti della regione Campania e su un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione (ordinanza 25 febbraio 1988, n. 223), che "i controlli sugli organi delle unita' sanitarie locali rientrano nella competenza dello Stato e non spettanto alla regione", ma che tuttavia l'art. 36, secondo comma - qui in contestazione - non fu espunto dall'ordinamento, siccome la relativa questione di legittimita' costituzionale venne dichiarata dalla Corte inammissibile "per errata prospettazione del parametro", ne consegue che la persistente vigenza di detta norma consente tuttora la contestazione del tipo di quella in esame, la quale potrebbe anche condurre - come argomenta in forma ipotetica l'avvocatura dello Stato - a ritenere perdurante un potere di controllo sugli organi, da parte del prefetto, concorrente con un analogo del presidente della giunta. Infine, l'inciso dell'art. 49 della legge n. 142/1990, che si e' sopra riportato "salvo diverse disposizioni recate dalla leggi vigenti.. .. ..", fa si' che la permanenza nell'ordinamento giuridico, della norma regionale di cui all'art. 36, secondo comma, verrebbe a modificare profondamente il regime normativo in materia, con conseguenze che il collegio suppone incompatibili con i principi costituzionali di cui infra. B) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione (c.f.r. pressoche' negli stessi termini l'ordinanza della sezione 8 febbraio 1990, in Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 28/1990), occorre premettere che la circostanza della mancata impugnativa ex art. 127 della Costituzione, da parte del Governo, della norma regionale che qui si sospetta di incostituzionalita', non impedisce al giudice di sollevare - di ufficio o su istanza di parte - la relativa questione, in via incidentale (c.f.r. per un riferimento sul punto: Corte costituzionale 19 febbraio 1976, n. 38). Anzi, nel caso di specie, la proposizione dell'incidente - come precisato dall'avvocatura erariale - appare piu' che mai doverosa dato che (in relazione alla predetta mancata impugnativa) "il Governo aveva espresso il proprio assenso nell'intesa che la regione avrebbe provveduto a modificare l'art. 36, che disciplina il controllo delle unita' sanitarie, in conformita' alla disciplina dei controlli sui comuni e province, richiamata dall'art. 49 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833" (v. agli atti: nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipart. AA. regionali, 7 settembre 1983, n. 200/7806/41.3.23); intesa, a quanto pare, mai onorata. Nella sostanza della questione, al collegio appare ragionevole il dubbio che la norma in argomento violi, in primo luogo il principio costituzionale risalente all'art. 117 della Costituzione, secondo cui alle regioni e' consentito di emanare norme legislative, anche nella materia dell'assistenza sanitaria (che qui interessa), ma "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Orbene, il principio fondamentale stabilito nella materia in argomento da una legge dello Stato, e' quello del citato art. 49, primo e quinto comma, della legge n. 833/1978 (ribadito dall'art. 49 della legge n. 142/1990): la quale e' anzitutto una legge-quadro che, istituendo il s.s.n., ha attuato una radicata riforma economico- socialedell'assistenza sanitaria in Italia (c.f.r. Corte costituzionae 7 aprile 1987, n. 107; 10 marzo 1988, n. 274). Ed il principio in essa sancito, a proposito dei controlli sulle unita' sanitarie locali, si discosta nettamente dal precedente ordinamento sanitario, nell'ambito del quale i consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri potevano essere sciolti con decreto motivato del presidente della regione previa deliberazione della giunta (art. 17 della legge n. 132/1968). Siccome fortemente innovativo del pregresso criterio, quello ora introdotto assurge certamente a dignita' di principio qualificante della riforma, e, quindi fondamentale e di generale applicazione in ordine al riparto tra le competenze statali e regionali sui controlli, cui le regioni non possono legittimamente derogare, ai sensi del richiamato art. 117, nemmeno con proprie norme legislative. In secondo luogo, il collegio ritiene che il secondo comma dell'art. 36 si ponga in contrasto, sotto un duplice profilo, anche con il combinato disposto degli artt. 118 e 130 della Costituzione. Ed invero, da un verso, l'intera materia dei controlli sugli enti locali, su tutti gli enti locali, non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali (c.f.r. Corte costituzionale 3 marzo 1972, n. 40, (Paragrafo)9), ne' e' materia statutaria perche' chiaramente non rientrante nella "organizzazione interna delle regioni" art. 123 della Costituzione, ne' puo' ritenersi implicitamente compresa in una materia piu' ampia (nella specie, l'assistenza sanitaria) tra quelle dell'art. 117, trattandosi di un tema avente grande rilevanza esterna, ed incidente sull'ordinamento giuridico statale; mentre non e' concepibile attribuzioni di specifiche competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite nella Costituzione o in altre leggi costituzionali, ed in piu', la materia di questi controlli, e' costituzionalmente protetta dalla riserva di "Legge della Repubblica", di cui all'art. 130, perfino nella formazione dell'organo all'uopo deputato, anche se definito "della regione". D'altro verso, la competenza di siffatto organo regionale e' comunque limitata, ai sensi del citato art. 130, al "controllo di legittimita' sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali", poiche' il potere di disporre la decadenza sanzionatoria dell'organo, o la surroga dell'organo temporaneamente carente del suo titolare (cioe' appunto, controllo sugli organi), e' espressione di un potere politico di sovranita' che la Costituzione ha scelto di lasciare nella esclusiva competenza dello Stato. Orbene, ad avviso del collegio, l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57, viola altresi' le ora richiamate disposizioni costituzionali, perche' concerne materia sottratta, in linea generale, alla potesta' normativa regionale, ed in ogni caso perche' intende attribuire, in particolare, alla giunta regionale un tipo di controllo - quello sugli organi - che la Costituzione ha escluso in radice dalla tematica delle attribuzioni regionali (c.f.r. sentenze della Corte, n. 245/1984 e n. 613/1988). Per le esposte considerazioni, la accennata questione non e' manifestatamente infondata, e per questa ragione il giudizio in corso e' stato gia' sospeso con la sentenza parziale emessa dalla sezione sui ricorsi in esame; adesso occorre disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, n. 1475, 1476, 1898, 1899 e 1900 del 1989 reg. gen., proposti da Celotti Raffaele ed altri; Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata al questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, nella parte in cui (secondo comma) affida alla giunta regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della segreteria in sede, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la Comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Salerno, il 25 ottobre 1990, nella Camera di consiglio del T.A.R. Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile) Il segretario: (firma illeggibile) 91C0495