N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1990

                                N. 280
   Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo
       regionale della Campania, sezione di Salerno, sui ricorsi
   riuniti proposti da Celotto Raffaele ed altri contro il prefetto
                  della provincia di Salerno ed altri
 Regione  Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi
 delle unita' sanitarie locali - Attribuzione con legge della  regione
 al  presidente  della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze
 funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di
 un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza
 delle regioni in  materia  di  assistenza  sanitaria  costituito  dal
 principio  fondamentale  della  legge  istitutiva del S.S.N. (art. 49
 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza  dello
 Stato,  nonche'  dei  principi  costituzionali  che,  escludendo ogni
 competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei
 controlli (comprensivi dei  poteri  di  sospensione  e  scioglimento)
 sugli  organi  degli  enti  locali  - Riferimenti alle sentenze della
 Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988.
 (Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36).
 (Cost., artt. 117, 118 e 130).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui  ricorsi  riuniti:  1)  n.
 1475/1989  reg. gen. proposto da Celotto Raffaele, Nave Maria Angelo,
 Califano Gaetano, Mancino Aldo; 2) n. 1476/1989 reg. gen. proposto da
 Casalino Vincenzo e Mazzotta Vincenzo;  3)  n.  1898/1989  reg.  gen.
 proposto  da  Casalino  Vincenzo e Mazzotta Vincenzo; 4) n. 1899/1989
 reg. gen. proposto da Celotto Raffaele; 5)  n.  1900/1989  reg.  gen.
 proposto  da  Cirillo  Angelo,  Califano  Gaetano, Mancino Aldo, Nave
 Maria Angelo, tutti rappresentati e difesi giusta mandati  a  margine
 dall'avv.  Giuseppe Lanocita nel cui studio elettivamente domiciliano
 in Salerno alla via Roma n. 61, contro il prefetto pro-tempore  della
 provincia   di  Salerno,  rappresentato  e  difeso  dalla  avvocatura
 distrettuale dello Stato in Salerno, domiciliataria ex  lege,  e  nei
 confronti  della  regione  Campania,  in persona del presidente della
 giunta regionale pro-tempore non costituito,  e  del  dott.  Felerico
 Antonio, commissario prefettizio presso la unita' sanitaria locale n.
 50  di  Nocera  Inferiore  non  costituito, per l'annullamento previa
 sospensiva, dei decreti prefettizi 3 agosto 1989, n. 13.9.1445/GAB  e
 9  novembre  1989  n. 13.9.1888/GAB, con i quali e' stata disposta in
 tempi diversi  la  sospensione  dell'assemblea  intercomunale  e  del
 comitato  di  gestione della unita' sanitaria locale n. 50, di Nocera
 Inferiore  e  nominato  nel  contempo  il  dotto   Antonio   Felerico
 commissario  prefettizio  per  la  provvisoria  gestione  dell'unita'
 sanitaria  locale,  in  una  agli   atti   presupposti   connessi   e
 conseguenti;
    Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
    Visti  gli atti di costituzione in giudizio della avvocatura dello
 Stato;
    Viste le ordinanze della sezione 24 agosto 1989 n. 793 e  n.  794,
 23  novembre  1989, n. 1045, 1046 e 1047, e le ordinanze del Cons. di
 S. 4a sez. 3 aprile 1990 n. 348, 349 e 350;
    Vista la sentenza interlocutoria 9 maggio 1990, n. 147;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 1990 la  relazione  del
 cons.  Orrei;  uditi altresi' per le parti l'avv. Gaetano Paolino con
 delega dell'avv. Lanocita e l'avv. dello Stato Roberto Gugliucci;
                           RITENUTO DI FATTO
    Con  i  primi due ricorsi indicati in epigrafe (n. 1475 e 1476 del
 1989 reg. gen), notificati il 19 agosto 1989 - unitamente al  decreto
 presidenziale  d'abbreviazione  dei  termini  ex  art.  36  del regio
 decreto 17 agosto 1907 n. 642 - e  depositati  in  segreteria  il  22
 succ.,   i  sig.ri  Raffaele  Celotto,  Maria  Angelo  Nave,  Gaetano
 Califano, Aldo Mancino, Vincenzo Casalino, Vincenzo Mazzotta,  Angelo
 Cirillo,  nella  qualita'  - il primo - di presidente del comitato di
 gestione della unita' sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore, e -
 gli  altri  -  di  componenti  del  medesimo  comitato  di  gestione,
 impugnavano   (chiedendone  l'annullamento  con  contestuale  domanda
 incidentale di sospensiva) il decreto prefettizio 3 agosto  1989,  n.
 13.9.1445/GAB,   con   cui   era   stata   disposta   la  sospensione
 dell'assemblea della associazione intercomunale  e  del  comitato  di
 gestione  della  detta unita' sanitaria locale nominando nel contempo
 il coordinatore dott. Antonio Felerico quale commissario  prefettizio
 per la provvisoria gestione della unita' sanitaria locale.
    I   ricorrenti  rappresentavano  che  il  provvedimento  impugnato
 adduceva che, con lo scioglimento del consiglio  comunale  di  Nocera
 Inferiore,  i  membri  di  questo  comune,  componenti dell'assemblea
 dell'unita' sanitaria locale avrebbero cessato dalle loro funzioni, e
 pertanto l'assemblea si sarebbe ridotta "a poco piu' della meta'" dei
 suoi componenti; e che comunque, anche nella composizione  integrale,
 l'andamento   dell'unita'   sanitaria   locale,  non  avrebbe  saputo
 corrispondere alle esigenze della utenza  "sia  dal  punto  di  vista
 istituzionale  che  dal punto di vista della programmazione sanitaria
 in senso lato, disattendendo anche a precise disposizioni di legge".
    Questi i motivi dedotti:
    1. - Violazione dell'art. 21 nono  comma,  e  dell'art.  36  della
 legge  regionale n. 57/1980, degli art. 117 e 118 della Costituzione,
 e della legge regionale n. 29/1986; eccesso di potere per difetto  di
 presupposto,  dette  norme  regionali attribuirebbero alla regione il
 controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali in coerenza  con
 gli  artt. 117 e 118 della Costituzione, che affidano alle regioni la
 materia della sanita';  e  comunque  l'art.  36  sarebbe  tuttora  in
 vigore,  non  essendo  stato impugnato dalla presidenza del Consiglio
 dei Ministri davanti alla Corte costituzionale.
    2. - Violazione dell'art. 49 della  legge  n.  833/1978,  e  degli
 artt.  13,  25 e 27 del d.P.R. n. 616/1977, poiche' da tali norme non
 potrebbe ricavarsi - anche in assenza delle dette norme  regionali  -
 che  il  controllo  sugli organi delle unita' sanitarie locali spetti
 allo Stato e non alle regioni.
    3. - Violazione degli  artt.  7  e  8  della  legge  regionale  n.
 29/1986,  ed  eccesso  di  potere  per  illogicita',  poiche'  l'atto
 prefettizio avrebbe sospeso l'assembea  ed  il  comitato,  e  non  il
 presidente,  mentre  al commissario sarebbero stati conferiti anche i
 poteri del presidente.
    4. - Violazione  dell'articolo  unico  della  legge  n.  4/1986  e
 dell'art.  4  della  legge regionale n. 29/1986, ed eccesso di potere
 per difetto di presupposto  e  di  motivazione:  le  norme  rubricate
 prevederebbero  il rinnovo dell'assemblea soltanto quanto abbia perso
 la qualita' di consigliere  comunale  la  meta'  dei  propri  membri;
 comunque,  il  termine  al  quale la legge farebbe riferimento per la
 sostituzione degli  organi  ordinari,  decorrerebbe  dal  novantesimo
 giorno dall'avvenuto rinnovo dei consigli comunali.
    5.  - Violazione dell'art. 19 del t.u.l.c.p. 1934, come modificato
 dall'articolo unico della legge n. 277/1949, ed eccesso di potere per
 difetto di  presupposto  e  di  motivazione  in  relazione  alle  non
 precisate carenze nell'andamento amministrativo dell'ente.
    In  data  24  agosto  1989  si costituiva in giudizio l'avvocatura
 dello Stato; e con ordinanze in pari data n. 793 e n. 794, la sezione
 accoglieva  la  domanda  incidentale  di  sospensiva  su  entrambi  i
 predetti ricorsi.
    Con  gli  altri tre ricorsi (n. 1898, 1899 e 1900/1989 reg. gen.),
 notificati il 20 novembre 1989 - anche  qui,  unitamente  al  decreto
 presidenziale   d'abbreviazione   dei   termini  -  e  depositati  in
 segreteria il 22  succ.  gli  stessi  ricorrenti,  e  nelle  medesime
 qualita',  impugnavano  altro  decreto prefettizio 9 novembre 1989 n.
 13.9.1988/GAB  chiedendone  l'annullamento  con  contestuale  domanda
 incidentale di sospensiva.
    A mezzo di questo secondo decreto era stata disposta nuovamente la
 sospensione  dell'assemblea  dell'associazione  intercomunale  e  del
 comitato di gestione della detta unita' sanitaria locale con  il  suo
 presidente   e   rinominato   il  dott.  Felerico  quale  commissario
 prefettizio per la provvisoria gestione della  unita'  sanitaria  lo-
 cale.
    I  ricorrenti rappresentavano che nelle more dell'approvazione del
 bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario  1989  da  parte
 dell'assemblea della associazione intercomunale il comitato regionale
 di  controllo  in  Napoli  aveva  nominato un commissario ad acta per
 l'approvazione del suddetto documento contabile, a norma dell'art. 21
 della legge  regionale  n.  26/1986,  ma  al  di  fuori  del  normale
 procedimento  di  intimazione  attivato in precedenza con la diffida,
 notificata soltanto al commissario in conseguenza di cio' il prefetto
 aveva  iniziato  il  procedimento  di   scioglimento   degli   organi
 dell'ente,  disponendone  nel  frattempo  la  sospensione, con l'atto
 impugnato.
    Questi i motivi dedotti:
    1 e 2. - Eguali, nelle censure proposte, ai corrispondenti  motivi
 della precedente esposizione;
    3.  -  Violazione  degli  artt.  11  e 21 della legge regionale 11
 novembre 1980, n. 63, dell'art. 21, nono comma, della legge regionale
 n. 57, dell'art. 21 della legge regionale  n.  26/1986,  dell'art.  4
 della  legge  22  dicembre  1989,  n. 964 e dell'art. 105 del r.d. 30
 dicembre 1923, n. 2389; eccesso di potere per difetto di  presupposto
 ed illogicita'. Ai sensi delle norme rubricate il bilancio preventivo
 delle   unita'  sanitaria  locale  dovrebbe  essere  predisposto  dai
 comitati di  gestione  entro  il  30  settembre  ed  approvato  dalla
 assemblea  generale  entro  il  30 novembre succ.; in caso di ritardo
 sarebbe   autorizzato   l'esercizio   provvisorio,   ed   i    rinvii
 nell'approvazione  del  bilancio  1989  sarebbero  stati  causati dai
 ritardi dello Stato prima, e della regione poi; inoltre i  componenti
 degli  organi  della  unita' sanitaria locale non sarebbero stati mai
 diffidati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986.
    In data 23 novembre 1989 si costituiva  in  giudizio  l'avvocatura
 dello  Stato;  e  con ordinanze in pari data n. 1045, 1046 e 1047, la
 sezione accoglieva le domande incidentali di sospensiva; pronunce poi
 annullate in appello, con ordinanze del Consiglio di Stato 4a sez.  3
 aprile 1990 nn. 348, 349 e 350.
    La difesa attrice e quella resistente depositavano altre memorie e
 documenti:  la  prima  ribadendo  i  motivi  di  ricorso,  la seconda
 contestando  le  censure  proposte  ed   eccependo,   in   subordine,
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  36, secondo comma, della
 legge regionale n. 57/1980.
    Con sentenza interlocutoria 9 maggio 1990,  n.  147,  la  sezione,
 previa  riunione  dei  cinque  ricorsi,  disponeva l'integrazione del
 contraddittorio,  mediante  la  notifica  dei  gravami  alla  regione
 Campania,   ed,   in  secondo  luogo,  l'acquisizione  dei  necessari
 documenti di provenienza regionale. La difesa  ricorrente  depositava
 in segreteria, in data 7 giugno 1990, la prova dell'avvenuta notifica
 integrativa,  ed  il 12 successivo reiterava la domanda di fissazione
 di udienza.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    (Paragrafo) 1. - Con sentenza emessa in pari data, la  sezione  ha
 ritenuto  infondata  le  censure  proposte  con i cinque ricorsi gia'
 precedentemente riuniti,  per  connessione  oggettiva  e  soggettiva;
 ricorsi  proposti come precisato in narrativa, dai ricorrenti Celotto
 ed altri avverso i decreti del prefetto, con cui si  e'  disposta  la
 sospensione   delle  funzioni,  dell'assemblea  intercomunale  e  del
 comitato di gestione della unita' sanitaria locale n.  50  di  Nocera
 Inferiore, con il suo presidente.
    Il primo decreto prefettizio (in data 3 agosto 1989, impugnato con
 i  primi  due  ricorsi)  e'  basato  sul  doppio  presupposto  che  i
 componenti dell'assemblea si sarebbero ridotti  "a  poco  piu'  della
 meta'"  per  effetto  dello  scioglimento  del  consiglio comunale di
 Nocera, con la conseguente cessazione dalle funzioni  di  membri  del
 consiglio,  componenti  anche  dell'assemblea;  e che tali organi non
 avrebbero saputo corrispondere alle istanze  della  utenza  "sia  dal
 punto   di   vista   istituzionale  che  dal  punto  di  vista  della
 programmazione sanitaria in senso lato, disattendendo anche a precise
 disposizioni di legge".
    Il secondo decreto prefettizio (in data 9 novembre 1989, impugnato
 con gli altri tre ricorsi), di sospensione degli organi della  unita'
 sanitaria locale in attesa dello scioglimento da operarsi con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica,  e' basato sul presupposto che la
 unita'  sanitaria  locale  si   sarebbe   dimostrata   incapace   "di
 ottemperare  ad  un  preciso  adempimento  prescritto dalla legge, di
 carattere essenziale ai fini del funzionamento della  amministrazione
 dell'ente" e cio' in relazione alla mancata approvazione del bilancio
 di  previsione  per l'anno 1989, approvazione che era stata portata a
 conclusione solo dal commissario ad acta, a  tal  fine  nominato  dal
 comitato regionale di controllo in Napoli.
    I ricorrenti Celotto ed altri fanno valere in giudizio l'interesse
 collegato  allo  ius  ad  officium  quale  presidente,  il  primo,  e
 componenti - gli altri - del predetto comitato di gestione,  menomati
 dalla sospensione prefettizia.
    Con  i richiamati motivi di ricorso, si e' affermato - come meglio
 indicato in narrativa - che, anche senza l'art.  36,  secondo  comma,
 della  legge  regionale  n.  57/1980, il controllo sugli organi delle
 unita' sanitarie locali spetterebbe alla regione e non allo Stato;  e
 si e' contestato altresi' la motivazione adottata, ed il procedimento
 seguito,  dal prefetto per pervenire alle determinazioni qui gravate.
 Il collegio ha respinto  le  varie  deduzioni,  rilevando,  in  primo
 luogo,  la  sufficienza delle ragioni adotte dalla autorita' statale;
 inoltre, in consonanza con l'insegnamento della Corte  costituzionale
 -  sentenza  5  novembre  1984, n. 245 - che i controlli sugli atti e
 sugli organi delle unita' sanitarie locali seguono  puntualmente,  in
 base  all'espresso  disposto dell'art. 49, secondo comma, della legge
 23 dicembre 1978, n. 833 (divenuto quinto comma,  per  effetto  delle
 modifiche apportatevi dall'art. 13 della legge n. 181/1982, dall'art.
 16  della  legge n. 638/1983 e dall'art. 17 della legge n. 887/1984),
 le sorti dei corrispondenti controlli  relativi  ai  comuni  ed  alle
 province, con la conseguenza che i soli controlli sugli atti spettano
 agli  appositi  Co.Re.Co.,  mentre i controlli sugli organi rientrano
 nella competenza dello Stato. Il che peraltro presuppone, con estrema
 chiarezza, che il quomodo dei controlli sugli enti locali deve essere
 nell'attualita' parimenti applicato agli enti sanitari. Si e'  ancora
 evidenziato,  come  cenno  alla  linea  di  tendenza dell'ordinamento
 giuridico, che anche l'art. 49 della recente  legge  sulle  autonomie
 locali  (8  giugno  1990,  n.  142),  prescrive  che  "salvo  diverse
 disposizioni  recate  dalle  leggi  vigenti,  alle  unita'  sanitarie
 locali..  .. .. si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza
 dettate per i comuni e le province".
    Infine,  si  sono  ritenute  infondate  le  censure  relative   al
 procedimento  seguito nella specie, prima dal presidente della giunta
 regionale per giungere alla approvazione, in sede  surrogatoria,  del
 bilancio preventivo anno 1989, poi dal prefetto per la conseguenziale
 -  e  pressoche' automatica - sospensione e scioglimento degli organi
 della unita' sanitaria locale (terzo e quarto comma dell'art. 305 del
 t.u. 3 marzo 1934, n. 383, modificati  dall'art.  4  della  legge  22
 dicembre 1969, n. 964).
    (Paragrafo)  2.  -  Residua il primo motivo di ciascuno dei cinque
 ricorsi, con cui  si  denuncia  con  identica  prospettazione  che  i
 decreti  prefettizi avrebbero violato l'art. 36 della legge regionale
 n. 57/1980, il quale - nel secondo  comma  -  prevede  che  "in  caso
 d'impossibilita'  di costituzione e ricostituzione degli organi della
 unita' sanitaria locale,  o  di  gravi  inadempienze  funzionali,  il
 presidente  della giunta regionale, sentita la competente commissione
 permanente  consiliare  e  su  conforme  deliberazione  della  giunta
 reginale, decreta lo scioglimento degli organi della unita' sanitarie
 locali,  e  nomina un commissario per assicurare la regolarita' della
 gestione, sino all'insediamento dei nuovi organi che dovra'  avvenire
 entro sei mesi".
    La  censura e' articolata nel senso che, in linea di principio, la
 materia  della  sanita',  compresi  i  relativi  controlli,   sarebbe
 affidata alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni,
 a   norma  degli  artt.  117  e  118  della  Costituzione;  e  quindi
 sussisterebbe la competenza regionale anche per quel che  concerne  i
 controlli  sugli  organi, principio questo che nella regione Campania
 troverebbe   il   suo   referente   legislatore   nella   surriferita
 disposizione  dell'art.  36, la quale - non impugnata dal Governo, ex
 art. 127 della Costituzione - sarebbe perfettamente in linea  con  il
 principio suddetto.
    L'avvocatura  dello Stato ha sollevato in subordine l'eccezione di
 illegittimita'  costituzionale   della   citata   disposizione,   per
 contrasto  con  l'art.  117  della  Costituzione,  eccezione  che  il
 collegio condivide. Va chiarito pero' che  tale  eccezione  coinvolge
 puntualmente il solo secondo comma dell'art. 36, giacche' e' evidente
 che  il  primo  comma,  "In  caso  di inerzia o di inadempienza degli
 organi dell'unita' sanitarie locali la giunta regionale provvede alla
 nomina di un commissario per i necessari adempimenti" si riferisce  a
 modalita'  di attuazione del controllo sugli atti, che nella presente
 fattispecie non determinano alcun  contrasto.  D'altronde,  il  detto
 primo  comma,  risulta ormai abrogato dalla legge regionale 18 agosto
 1986, n. 26 "nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli  atti
 degli  enti  locali",  il  quale attribuisce il controllo sostitutivo
 sugli atti ai comitati regionali di controllo.
     A) Quando alla rilevanza sul giudizio in  corso,  della  proposta
 questione,  e  quindi  alla  sua  ammissibilita', deve notarsi che la
 sorte dei ricorsi in esame, a causa della  ritenuta  infondatezza  di
 tutti  gli  altri  motivi  di gravame, con la sentenza parziale della
 sezione (dinanzi menzionata), resta collegata a quest'ultima censura:
 effettivamente dell'art. 36, secondo comma, impedirebbe  al  prefetto
 l'esercizio  del  potere manifestato nella specie con i provvedimenti
 impugnati,  i  quali  per  cio'  stesso  finirebbero   con   l'essere
 inevitabilmente illegittimi.
    Deve  aggiungersi  ancora - sotto il profilo della rilevanza - che
 il collegio condivide l'argomentazione esposta dalla difesa erariale,
 secondo cui la Corte costituzionale ha  gia'  ribadito,  proprio  nei
 confronti  della  regione  Campania e su un giudizio per conflitto di
 attribuzione tra Stato e regione  (ordinanza  25  febbraio  1988,  n.
 223),  che  "i  controlli  sugli organi delle unita' sanitarie locali
 rientrano nella competenza dello Stato e non spettanto alla regione",
 ma che tuttavia l'art. 36, secondo comma - qui in contestazione - non
 fu  espunto  dall'ordinamento,  siccome  la  relativa  questione   di
 legittimita'    costituzionale    venne    dichiarata   dalla   Corte
 inammissibile "per errata prospettazione del parametro", ne  consegue
 che  la  persistente  vigenza  di  detta  norma  consente  tuttora la
 contestazione del tipo di quella in esame, la  quale  potrebbe  anche
 condurre - come argomenta in forma ipotetica l'avvocatura dello Stato
 - a ritenere perdurante un potere di controllo sugli organi, da parte
 del prefetto, concorrente con un analogo del presidente della giunta.
    Infine,  l'inciso  dell'art. 49 della legge n. 142/1990, che si e'
 sopra  riportato  "salvo  diverse  disposizioni  recate  dalla  leggi
 vigenti..   ..   ..",  fa  si'  che  la  permanenza  nell'ordinamento
 giuridico, della norma regionale di cui all'art. 36,  secondo  comma,
 verrebbe  a  modificare profondamente il regime normativo in materia,
 con conseguenze che il collegio suppone incompatibili con i  principi
 costituzionali di cui infra.
     B) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione (c.f.r.
 pressoche'  negli stessi termini l'ordinanza della sezione 8 febbraio
 1990, in Gazzetta Ufficiale - prima serie  speciale  -  n.  28/1990),
 occorre  premettere  che  la circostanza della mancata impugnativa ex
 art. 127 della  Costituzione,  da  parte  del  Governo,  della  norma
 regionale  che  qui si sospetta di incostituzionalita', non impedisce
 al giudice di sollevare - di ufficio o  su  istanza  di  parte  -  la
 relativa questione, in via incidentale (c.f.r. per un riferimento sul
 punto: Corte costituzionale 19 febbraio 1976, n. 38).
    Anzi,  nel  caso  di specie, la proposizione dell'incidente - come
 precisato dall'avvocatura erariale - appare  piu'  che  mai  doverosa
 dato che (in relazione alla predetta mancata impugnativa) "il Governo
 aveva  espresso il proprio assenso nell'intesa che la regione avrebbe
 provveduto a modificare l'art. 36, che disciplina il controllo  delle
 unita'  sanitarie,  in  conformita' alla disciplina dei controlli sui
 comuni e province, richiamata dall'art. 49  della  legge  statale  23
 dicembre  1978,  n.  833"  (v.  agli  atti: nota della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, dipart. AA. regionali, 7 settembre  1983,  n.
 200/7806/41.3.23); intesa, a quanto pare, mai onorata.
    Nella  sostanza della questione, al collegio appare ragionevole il
 dubbio che la norma in argomento violi, in primo luogo  il  principio
 costituzionale risalente all'art. 117 della Costituzione, secondo cui
 alle  regioni e' consentito di emanare norme legislative, anche nella
 materia dell'assistenza sanitaria (che qui interessa), ma "nei limiti
 dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
    Orbene, il  principio  fondamentale  stabilito  nella  materia  in
 argomento  da  una  legge  dello Stato, e' quello del citato art. 49,
 primo e quinto comma, della legge n. 833/1978 (ribadito dall'art.  49
 della legge n. 142/1990): la quale e' anzitutto una legge-quadro che,
 istituendo  il  s.s.n.,  ha  attuato  una radicata riforma economico-
 socialedell'assistenza   sanitaria   in    Italia    (c.f.r.    Corte
 costituzionae 7 aprile 1987, n. 107; 10 marzo 1988, n. 274).
    Ed  il  principio in essa sancito, a proposito dei controlli sulle
 unita'  sanitarie  locali,  si  discosta  nettamente  dal  precedente
 ordinamento    sanitario,    nell'ambito   del   quale   i   consigli
 d'amministrazione degli enti ospedalieri potevano essere sciolti  con
 decreto  motivato  del  presidente della regione previa deliberazione
 della giunta (art. 17 della legge n.  132/1968).  Siccome  fortemente
 innovativo  del  pregresso  criterio,  quello  ora introdotto assurge
 certamente a dignita' di principio  qualificante  della  riforma,  e,
 quindi  fondamentale  e di generale applicazione in ordine al riparto
 tra le competenze statali e regionali sui controlli, cui  le  regioni
 non  possono  legittimamente  derogare,  ai sensi del richiamato art.
 117, nemmeno con proprie norme legislative.
    In secondo  luogo,  il  collegio  ritiene  che  il  secondo  comma
 dell'art.  36  si ponga in contrasto, sotto un duplice profilo, anche
 con il combinato disposto degli artt. 118 e 130 della Costituzione.
    Ed invero, da un verso, l'intera materia dei controlli sugli  enti
 locali,  su  tutti  gli enti locali, non risulta attribuita ad alcuna
 tra le competenze normative regionali (c.f.r. Corte costituzionale  3
 marzo  1972,  n. 40, (Paragrafo)9), ne' e' materia statutaria perche'
 chiaramente  non  rientrante  nella  "organizzazione  interna   delle
 regioni"   art.   123   della   Costituzione,   ne'   puo'  ritenersi
 implicitamente compresa in una  materia  piu'  ampia  (nella  specie,
 l'assistenza  sanitaria)  tra quelle dell'art. 117, trattandosi di un
 tema avente grande rilevanza esterna, ed  incidente  sull'ordinamento
 giuridico   statale;   mentre  non  e'  concepibile  attribuzioni  di
 specifiche   competenze   legislative   regionali   che   non   siano
 tassativamente   stabilite   nella  Costituzione  o  in  altre  leggi
 costituzionali, ed in  piu',  la  materia  di  questi  controlli,  e'
 costituzionalmente   protetta   dalla   riserva   di   "Legge   della
 Repubblica",  di  cui  all'art.   130,   perfino   nella   formazione
 dell'organo all'uopo deputato, anche se definito "della regione".
    D'altro  verso,  la  competenza  di  siffatto  organo regionale e'
 comunque limitata, ai sensi del citato art.  130,  al  "controllo  di
 legittimita' sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti
 locali",  poiche'  il  potere  di disporre la decadenza sanzionatoria
 dell'organo, o la surroga dell'organo temporaneamente carente del suo
 titolare (cioe' appunto, controllo sugli organi), e'  espressione  di
 un  potere  politico  di  sovranita' che la Costituzione ha scelto di
 lasciare nella esclusiva competenza dello Stato.
    Orbene, ad avviso del collegio, l'art. 36,  secondo  comma,  della
 legge  regionale n. 57, viola altresi' le ora richiamate disposizioni
 costituzionali,  perche'  concerne  materia   sottratta,   in   linea
 generale,  alla potesta' normativa regionale, ed in ogni caso perche'
 intende attribuire, in particolare, alla giunta regionale un tipo  di
 controllo  -  quello sugli organi - che la Costituzione ha escluso in
 radice dalla tematica delle attribuzioni regionali  (c.f.r.  sentenze
 della Corte, n. 245/1984 e n. 613/1988).
    Per  le  esposte  considerazioni,  la  accennata  questione non e'
 manifestatamente infondata, e per questa ragione il giudizio in corso
 e' stato gia' sospeso con la sentenza parziale emessa  dalla  sezione
 sui  ricorsi  in esame; adesso occorre disporre la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, n. 1475,  1476,  1898,
 1899  e  1900  del  1989  reg.  gen., proposti da Celotti Raffaele ed
 altri;
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  al  questione
 d'illegittimita'  costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9
 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130  della
 Costituzione,  nella  parte in cui (secondo comma) affida alla giunta
 regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.;
    Dispone la trasmissione degli atti, a  cura  della  segreteria  in
 sede,  alla  Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente
 ordinanza alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e  la Comunicazione della medesima ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Salerno, il 25 ottobre  1990,  nella  Camera  di
 consiglio del T.A.R.
           Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile)
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 91C0495