N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1991

                                N. 282
        Ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal tribunale di Roma
         nel procedimento penale a carico di Santurri Umberto
 Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope - Detenzione di stupefacenti in
 misura superiore alla dose media giornaliera -  Individuazione  della
 "dose    media   giornaliera"   mediante   rinvio   a   provvedimento
 amministrativo   (decreto   del   Ministro   della   sanita')   senza
 l'indicazione  di  criteri e parametri che l'autorita' amministrativa
 debba seguire nella  suddetta  individuazione  -  Irragionevolezza  -
 Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte  costituzionale  nel  proc.  pen.  n.  3567/81A  r.n.r.  contro
 Santurri Umberto, nato a Roma il 26 aprile 1961 arr. il  27  febbraio
 1991  -  arr.  dom.  il 1› marzo 1991 in Roma, via Matteo Tondi n. 5,
 scarc. il 12 marzo 1991, imputato del reato di cui  all'art.  73  del
 d.P.R.  n.  309/1990 per avere acquistato per farne uso personale gr.
 0,120 di eroina da Montixi Erminio, in Roma, 27 febbraio 1991.
    Premesso che l'imputato e' stato tratto  a  giudizio  direttissimo
 per  rispondere  del  reato  in  epigrafe,  unitamente al Montixi, in
 ordine al quale il tribunale ha pronunciato separata sentenza.
    Considerato  che  la  fattispecie  incriminatrice  risultante  dal
 coordinamento  disposto  degli  artt.  73,  75 e 78 del t.u. 309/1990
 appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della  Costituzione,  per  i
 motivi  diffusamente  esposti  nell'ordinanza  in  causa  Martignetti
 (depositata il 5 gennaio 1990), con la quale questo stesso  tribunale
 rimetteva a codesta Corte la risoluzione di analoga questione.
    Invero  la identificazione della predetta fattispecie basata sulla
 detenzione (o importazione  o  acquisto)  di  quantita'  di  sostanze
 stupefacenti   eccedenti   la  "dose  media  giornaliera",  viola  il
 principio di ragionevolezza (in quanto  fonda  la  punizione  su  una
 presunzione  assoluta  di  spaccio  non  corrispondente  all'id  quod
 plerumque accidit), nonche' il principio  di  ugualianza,  in  quanto
 finisce col sottoporre alla stessa sanzione penale situazioni diverse
 (spaccio e consumo).
    Essa  viola  altresi'  il  principio  di  necessita' offensiva dei
 comportamenti punibili - in quanto punisce  una  condotta  che  o  e'
 priva  di concreta pericolosita' per beni altrui (nel caso di consumo
 di drighe leggere o di uso "compatibile" di droghe pesanti) ovvero e'
 insuscettibile di discrimine mediante la  prova  della  insussistenza
 del  pericolo nel caso concreto, mentre, in quanto lede un bene dello
 stesso  consumatore,  non  puo'  giustificare  l'applicazione   della
 sanzione  penale  -  nonche'  la  riserva di legge di cui all'art. 25
 della Costituzione, in quanto rimette alla p.a. la determinazione  di
 un  elemento  della  fattispecie  penale  (la  dmg  da cui dipende il
 discrimine tra lecito e illecito penale), al di fuori  dei  necessari
 criteri e principi direttivi, senza che la nozione si cui si fonda il
 predetto discrimine abbia di per se' alcuna consistenza scientifica.
    Ritenuto   che   il   criterio   quantitativo   non  e'  idoneo  a
 differenziare la condotta legittimamente punibile (spaccio) da quella
 non punibile alla stregua della Costituzione (consumo), giacche', ove
 sia determinato con criteri di larghezza appare inutile in quanto  si
 presta  ad  essere  utilizzato  come  copertura  per  l'attivita'  di
 spaccio, mentre se e' determinato con criteri  restrittivi  coinvolge
 necessariamente  (ed  illegittimamente)  il  consumo  nella  sanzione
 penale.
    Considerato, quindi, che per ricondurre  il  denunciato  complesso
 normativo   nell'ambito  della  legittimita'  costituzionale  occorre
 eliminare dall'art. 75  del  citatato  t.u.  l'inciso  "in  dose  non
 superiore  a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri
 indicati al primo comma dell'art. 78".
    Ritenuto,  infine,  che  la  questione  appare  rilevante  per  la
 risoluzione  del  caso di specie, atteso che l'imputato, in base alle
 norme allegate a sospetto  di  incostituzionalita',  dovrebbe  essere
 sottoposto a sanzione penale per il mero acquisto, della droga di cui
 e'  stato trovato in possesso e in relazione alla quale non ricorrono
 elementi che non possa fare indurre la destinazione allo spaccio.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990,  n.
 309  (t.u.  delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti),
 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
    Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti  alla
 Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del parlamento.
                               SARACENI

 91C0497