N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1990

                                N. 286
 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla commissione tributaria di
                   primo grado di Bassano del Grappa
    sul ricorso proposto da Polo Antonio contro l'ufficio ii.dd. di
                          Bassano del Grappa
 Tributi  in  genere  -  Dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta  -
 Presentazione tempestiva ad ufficio non  competente  -  Ricezione  di
 detta   dichiarazione   a   termine  scaduto  da  parte  dell'ufficio
 competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per  tutto  il  resto
 adempiente,  ingiustificatamente uguali a quelle previste per le piu'
 gravi  mancanze  del  sostituto  d'imposta  che  ha   presentato   la
 dichiarazione  in  ritardo  oltre il mese, oppure non l'ha presentata
 affatto  o  non  ha  effettuato  i  versamenti  d'imposta  dovuti   -
 Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione alla legge 9
 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).
 (Cost., artt. 3, 23 e 76).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Polo
 Antonio avverso imposta Irpef 1982.
    Assistita dal segretario sig. Zarpellon Angelo.
    Sentito  il  rappresentante  dell'amministrazione finanziaria sig.
 Ganzina dott. Mario, funz. uff. ii.dd. e i ricorrenti sigg. Assente.
    Ritenuto che l'imprenditore sig. Polo Antonio, via Martini n. 126,
 Nove  (Vicenza)  nell'anno  1982  ha  pagato  regolarmente  tutte  le
 ritenute d'acconto relative ai suoi dipendenti pari a L. 5.987.000;
      che,  quale sostituto di imposta, ha spedito entro il termine di
 legge il mod. 770 pero' all'ufficio imposte dirette di  Vicenza,  che
 poi  lo  ha  inviato  a  quello di Bassano del Grappa, il quale lo ha
 ricevuto in data 10 aprile 1984;
      che  l'ufficio  imposte  di  Bassano,  considerando   ai   sensi
 dell'art.  12  del d.P.R. n. 600/1973 pervenuta tale dichiarazione il
 10 aprile 1984, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 stesso d.P.R.,
 ha ritenuto come omessa la presentazione del mod. 770;
      che, pertanto, detto ufficio in applicazione dell'art. 47 stesso
 d.P.R. ha irrogato la pena pecuniaria nella misura  minima,  pari  al
 doppio dell'imposta versata, e cioe' di L. 11.974.000;
      che  il  relativo  avviso di accertamento e' stato notificato al
 sig. Polo il 15 ottobre 1987;
      che contro tale avviso il sig. Polo ha proposto regolare ricorso
 eccependo in primis l'incostituzionalita' dell'applicato art. 47  del
 d.P.R. n. 600/1973:
        a)  per  violazione  dell'art. 76 della Costituzione in quanto
 l'art. 47 citato risulta in contrasto  con  la  norma  dell'art.  10,
 primo  e  secondo comma, n. 11, con la quale il legislatore delegante
 aveva dato al legislatore  delegato  la  seguente  chiara  direttiva:
 "adeguare  la  disciplina  delle sanzioni alla riforma prevista dalla
 legge" e commisurare le sanzioni "all'effettiva entita'  oggettiva  e
 soggettiva delle violazioni";
        b)  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per la
 disparita' di trattamento tra la disciplina delle sanzioni  contenuta
 nell'art.  46  (contribuenti dichiarati in proprio) e la piu' gravosa
 disciplina contenuta nel seguente art.  47  del  d.P.R.  n.  600/1973
 (sostituiti di imposta che dichiarati redditi altrui);
      che  questa  commissione  osserva  inoltre che la norma in esame
 (art. 47) non distingue fra casi  sostanzialmente  diversi,  come  la
 semplice   inosservanza   di  formalita',  che  nessun  danno  arreca
 all'erario, e la omissione di atti comportanti evasione di imposta;
      che questa commissione ritiene non manifestamente  infondate  le
 eccezioni  di  incostituzionalita' solevate anche dal ricorrente sig.
 Polo;
      che  i   decreti   delegati   sono   sindacabili   dalla   Corte
 costituzionale,   non   solo  per  l'eventuale  contrasto  con  norme
 costituzionali, ma anche per contrasto con  le  rispettive  leggi  di
 delegazione;
      che   quindi  appare  fondata  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale,  in  relazione  agli  artt.  3,   23   e   76   della
 Costituzione,  della  norma  dell'art.  10,  punto 11, della legge n.
 825/1971 di delegazione della riforma tributaria, alla cui  validita'
 e' subordinata la legge delega (d.P.R. n. 600/1973) che, all'art. 47,
 prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art. 12,
 quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico sia
 di  chi  ha  presentato  la  dichiarazione  in ritardo oltre il mese,
 oppure non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i  versamenti
 d'imposta  dovuti, sia di chi ha effettuato tutto puntualmente, salvo
 la  semplice  presentazione  della  dichiarazione  ad  altro  ufficio
 ii.dd., incompetente per territorio;
      che,  nel  caso  concreto,  ritiene  di sospendere il giudizio a
 carico della ditta Polo  Antonio,  rimettendo  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
                                P. Q. M.
     Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     Ritenuto  che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825,
 all'art. 10, n.  11,  appare  viziata,  in  quanto  non  si  presenta
 conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione;
      che la questione non appare manifestamente infondata;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale, come sopra esposta;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
 causa, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bassano del Grappa, addi' 22 novembre 1990
                 Il presidente del collegio: MENEGOTTO

 91C0501