N. 172 SENTENZA 8 - 22 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Previdenza e assistenza- Pensioni- Titolarita'  di  due  trattamenti-
 Indennita'  integrativa  speciale  e  trattamento  minimo di pensione
 previsto  per  il   fondo   pensioni   lavoratori   dipendenti-   Non
 cumulabilita'-    Disciplina    irragionevole    e   discriminatoria-
 Illegittimita' costituzionale
 
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17)
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della  legge
 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con
 ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 terza  giurisdizionale,  sul  ricorso  proposto  da  Emilia Urciuoli,
 iscritta al n. 730 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza  in  data  26  aprile  1990,  la Corte dei conti ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della
 legge 21 dicembre 1978, n. 843.
    La norma dispone che  l'indennita'  integrativa  speciale  non  e'
 cumulabile  con  la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle
 dipendenze di terzi. Deve, comunque,  essere  fatto  salvo  l'importo
 corrispondente  al  trattamento  minimo  di  pensione previsto per il
 Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne deriva  che  dell'indennita'
 integrativa  e'  salvaguardata,  al  pensionato che lavori, una parte
 rappresentata dalla differenza  tra  il  trattamento  minimo  INPS  e
 l'importo connesso alla pensione in godimento.
   Per  contro, tale trattamento deve intendersi escluso nella diversa
 e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti piu'  opera
 retribuita:  come  nel caso all'esame del giudice remittente, caso in
 cui  il  titolare  di  pensione  indiretta  ha  cessato  di  prestare
 attivita'   lavorativa  ed  anzi,  per  il  servizio  reso  quale  ex
 insegnante statale, ha conseguito altresi' la pensione diretta.
    La Corte dei conti dubita della razionalita'  di  una  norma  che,
 mentre  attribuisce l'integrazione al dipendente statale in attivita'
 di servizio, percettore,  come  tale,  della  indennita'  integrativa
 speciale, e titolare di trattamento pensionistico inferiore al minimo
 INPS,  nel  contempo  la  preclude  al  dipendente  che, cessata ogni
 attivita' lavorativa, sia titolare di due pensioni  (di  cui  una  di
 importo  inferiore  al  minimo  stesso),  il quale, pertanto, viene a
 percepire la indennita' integrativa speciale una sola volta.
    Rileva inoltre la Corte dei conti che se la indennita' integrativa
 speciale  va  intesa  come  mezzo  per  assicurare   il   trattamento
 retributivo  minimo,  sufficiente e necessario per le esigenze vitali
 del lavoratore o del pensionato, la indicata preclusione appare ancor
 piu' arbitraria ed  irrazionale  e  palesemente  contrastante  con  i
 precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36
 della Costituzione, della legittimita' dell'art. 17  della  legge  21
 dicembre  1978,  n.  843,  nella  parte  in cui non prevede, anche in
 favore del titolare di due pensioni  -  cosi'  come  dispone  per  il
 titolare  di  una pensione che presti opera retribuita presso terzi -
 che oltre all'intera indennita' integrativa riferita ad una pensione,
 gli sia garantito anche il trattamento minimo  di  pensione  previsto
 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    2. - La questione e' fondata.
    In materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n.
 843   stabilisce   che  "l'indennita'  integrativa  speciale  non  e'
 cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di  rapporto  di
 lavoro  alle  dipendenze  di  terzi. Deve comunque essere fatto salvo
 l'importo corrispondente al trattamento minimo di  pensione  previsto
 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
    Il  giudice a quo lamenta che tale salvezza, mentre e' prevista in
 favore di chi, godendo di un trattamento  pensionistico  lavori  alle
 dipendenze  di terzi, non e' previsto in favore di chi fruisce di due
 trattamenti pensionistici. Cosicche' puo' avvenire che,  un  soggetto
 il quale sia titolare di una pensione statale di riversibilita' e sia
 a  sua  volta  impiegato  statale,  possa  beneficiare della suddetta
 integrazione finche' e' in servizio ma non, invece, dal  momento  del
 suo collocamento a riposo.
    Il carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina e'
 di  tutta  evidenza.  Il  passaggio  dalla  condizione  di lavoratore
 dipendente a quella di pensionato non puo' infatti  giustificare  una
 minore  tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il
 soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.
    La norma impugnata va quindi dichiarata  illegittima  -  sotto  il
 profilo  assorbente della violazione dell'art. 3 della Costituzione -
 nella parte in cui  non  estende  al  titolare  di  due  pensioni  la
 medesima  garanzia  prevista  per  il titolare di pensione che presti
 altresi' lavoro dipendente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17  della  legge
 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte
 in cui non prevede che  anche  nei  confronti  del  titolare  di  due
 pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative
 speciali,  debba  comunque  farsi  salvo  l'importo corrispondente al
 trattamento  minimo  di  pensione  previsto  per  il  Fondo  pensioni
 lavoratori dipendenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0518