MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di proroga di dilazione nel
   versamento  delle  entrate ai titolari del servizio di riscossione
   delle province di L'Aquila,  Bologna,  Brescia,  Cosenza,  Foggia,
   Lecce, Milano, Padova, Potenza, Reggio Calabria e Roma.
(GU n.109 del 11-5-1991)

   Con  decreto  ministeriale n. 1/3404 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di  L'Aquila  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  213.565.570  pari  al   25%
dell'importo  richiesto  di  L. 854.262.281, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 861.704.552  iscritto  a
ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari  con  revoca  alla scadenza di
novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di L'Aquila dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
    Con  decreto ministeriale n. 1/3154 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Bologna  e'  concessa  proroga  della  dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  6.563.121.250  pari  al 25%
dell'importo richiesto di L. 26.252.485.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 26.253.925.000  iscritto
a  ruolo a nome del contribuente Benedetti Alessandro con revoca alla
scadenza di novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Bologna dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
    Con decreto ministeriale n. 1/3465 del 27 marzo 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia  di  Brescia  e'  concessa  proroga  della  dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  2.749.656.250  pari  al 25%
dell'importo richiesto di L. 10.998.625.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.004.138.137  iscritto
a  ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari con revoca alla scadenza di
novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale n. 1/3155 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Cosenza  e'  concessa  proroga  della  dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  4.086.817.000  pari  al 50%
dell'importo richiesto
di  L.  8.173.634.000,  corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di
riscossione, al carico di L. 8.212.178.992 iscritto a ruolo a nome di
contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
    Con  decreto ministeriale n. 1/3248 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia   di   Foggia  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.965.934.966  corrispondente,  al
netto  dei  compensi  di  riscossione,  al carico di L. 4.985.446.748
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza
di novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
    Con decreto ministeriale n. 1/3405 del 27 marzo 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia  di  Foggia  e'  concessa  proroga  della   dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  4.819.375.701  pari  al 50%
dell'importo richiesto di L. 9.638.751.403, corrispondente, al  netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.647.041.287 iscritto a
ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari  con  revoca  alla scadenza di
novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
    Con  decreto ministeriale n. 1/3199 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento
delle  entrate  disposta,  ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  per
l'ammontare di L. 84.580.000 pari al 25% dell'importo richiesto di L.
338.320.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al
carico  di  L.  339.278.000  iscritto  a ruolo a nome di contribuenti
elencati nell'istanza con revoca alla scadenza di novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
    Con decreto ministeriale n. 1/3260 del 27 marzo 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento
delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma  dell'art.  62  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per
l'ammontare  di  L.  32.378.668.524  corrispondente,  al  netto   dei
compensi  di  riscossione,  al carico di L. 34.572.134.251 iscritto a
ruolo a nome  di  contribuenti  vari  con  revoca  alla  scadenza  di
novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con  decreto  ministeriale  n. 1/3145 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia   di   Milano  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43,  per  l'ammontare  di  L.  22.375.818.668  pari  al  25%
dell'importo richiesto di L. 89.503.274.672, corrispondente, al netto
dei  compensi di riscossione, al carico di L. 89.540.593.430 iscritto
a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza con revoca alla
scadenza di novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
    Con  decreto ministeriale n. 1/3153 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Padova  e'  concessa  proroga  della   dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n. 43, per l'ammontare di L. 54.213.675.046 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  54.220.765.465
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza
di novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Padova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
    Con decreto ministeriale n. 1/13875 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia   di  Potenza  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  1.047.658.219  pari  al  25%
dell'importo  richiesto di L. 4.190.632.876, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.215.535.448 iscritto a
ruolo a nome  di  contribuenti  vari  con  revoca  alla  scadenza  di
novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
    Con  decreto ministeriale n. 1/3216 del 27 marzo 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Reggio Calabria e' concessa proroga della dilazione  del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n. 43, per l'ammontare di L. 39.264.004.999 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  39.286.108.786
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza
di novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
  Con decreto ministeriale n. 1/2776 del 27 marzo  1991  al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Roma e' concessa proroga della dilazione del  versamento
delle  entrate  disposta,  ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  per
l'ammontare di lire 26.729.570.500 pari al 25% dell'importo richiesto
di  lire  106.918.282.000,  corrispondente,  al netto dei compensi di
riscossione, al carico di lire 107.169.803.000  iscritto  a  ruolo  a
nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Roma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.