Regolamento recante ulteriore proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, recante le regole tecniche riguardanti i medesimi, alle prescrizioni in esso contenute.(GU n.109 del 11-5-1991)
Vigente al: 26-5-1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le regole tecniche riguardanti generatori e recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione degli oli minerali; Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1990 concernente la proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 29 febbraio 1988; Considerato che e' stata avviata presso la CEE, ai sensi della legge n. 317/1986, la procedura di notifica di un nuovo decreto che modifica, aggiornandole, le prescrizioni tecniche del citato decreto 29 febbraio 1988; Rilevato che l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua alle prescrizioni del decreto 29 febbraio 1988, nei termini indicati dal decreto del 30 gennaio 1990, non sarebbe esaustivo e che, pertanto, le apparecchiature di cui trattasi dovrebbero subire una ulteriore fermata perche' siano tecnicamente adeguate alle prescizioni del decreto di modifica per il quale e' in corso la notifica presso la CEE; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Constatato che in data 27 febbraio 1991 e' stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; E M A N A N O il seguente regolamento: Art. 1. Il termine di tre mesi prescritto dal decreto interministeriale 30 gennaio 1990 scade decorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 febbraio 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro della sanita' DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1991 Registro n. 10 Industria, foglio n. 28