N. 314 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1990- 16 aprile 1991

                                N. 314
 Ordinanza  emessa  il  26  ottobre   1990   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  16  aprile  1991) dal Consiglio di Stato, sezione
 sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Vitarelli Antonino  ed
 altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Inquadramento a
 domanda,  previo  giudizio  di  idoneita'  nel  ruolo  di  professore
 associato  dei  tecnici  laureati che entro l'anno accademico 1979-80
 abbiano svolto, per un triennio, attivita' didattica e scientifica  -
 Mancata previsione della legittimazione a partecipare a detti giudizi
 per  i  titolari  di assegni di formazione didattica e scientifica di
 cui all'art. 6 del d.-l. n. 580/1973, nominati in  base  a  concorso,
 che, svolgendo attivita' di assistenza e cura entro l'anno accademico
 1979-80,  abbiano  posto  in essere attivita' didattica e scientifica
 comprovata da pubblicazione edita documentata dal preside di facolta'
 - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe con
 riferimento alle sentenze della Corte costituzionale  nn.  89/1986  e
 397/1989.
 (Legge  21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 15-5-1991 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in appello
 proposto da Vitarelli  Antonino,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Massimo  Colarizi,  e presso lo stesso domiciliato in Roma, via Guido
 d'Arezzo n. 18, contro il Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
 persona del Ministro in carica, il Ministero dell'universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso
 la  stessa  per  legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, e
 con  l'intervento  di  Ambrosini  Maria,  Saponara  Maurizio,   Zardo
 Francesco,   Pescosolido  Nicola,  Germano'  Giuseppe  Italo  Walter,
 rappresentati e difesi dall'avv. Guido Viola, e presso il di lui stu-
 dio domiciliati in Roma, via N. Piccolomini, 34,  per  l'annullamento
 della  sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio,
 sezione I, 27 febbraio 1990, n. 232;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   delle   indicate
 amministrazioni e dagli indicati interventori;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 26 ottobre 1990 la  relazione  del
 consigliere  Giuseppe  Severini  e  uditi, altresi' l'avv. Colarizi e
 l'avv. Viola;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
                               F A T T O
    Con la decisione in epigrafe indicata, il tribunale amministrativo
 regionale del Lazio respinse il ricorso del dott. Antonino Vitarelli,
 in atto ricercatore confermato  presso  la  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia della Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, con il
 quale  era  stata impugnata la determinazione di cui alla nota n. 743
 del  29  aprile  1987  del  direttore   generale   della   istruzione
 universitaria  del Ministero della pubblica istruzione. Con tale nota
 era stata respinta la sua istanza 26 marzo 1987 intesa ad ottenere il
 riesame di un precedente atto di esclusione e cosi' l'ammissione alla
 seconda tornata dei giudizi di idoneita' a  professore  universitario
 associato,  dalla  quale era stato escluso (contro la esclusione gia'
 aveva proposto ricorso giurisdizionale  amministrativo).  Il  ricorso
 qui  in  questione  si riferiva alla sentenza costituzionale 9 aprile
 1986, n. 89,o nella situazione contemplata dalla quale egli  assumeva
 di versare; in corso di causa egli si e' peraltro riferito anche alla
 sentenza costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.
    Il  tribunale  amministrativo, nel respingere il ricorso, affermo'
 che non poteva estendersi al dettato della sentenza costituzionale n.
 89/1986 fino a comprendervi gli assegnisti (quale si  era  presentato
 il ricorrente).
    Con atto notificato il 27 marzo 1990 il dott. Vitarelli ricorre in
 applello   al  Consiglio  di  Stato,  chiedendo  -  previa  eventuale
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale - l'accoglimento  del
 suo ricorso.
    Si  e'  costituita  l'Amministrazione  della pubblica istruzione e
 quella della Universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,
 chiedendo  la  conferma  della  sentenza  di primo grado. La dott.ssa
 Maria Ambrosini ed altri  hanno  spiegato  intervento  ad  adiuvandum
 l'appellante.
    Discussa,   la   causa   e'  stata  trattenuta  per  la  decisione
 all'udienza del 26 ottobre 1990.
    Contestualmente alla presente ordinanza e'  pronunciata  decisione
 con  cui, riservata ogni pronuncia in rito, sul merito e sulle spese,
 viene   dichiarata    infondata    l'eccezione,    sollevata    dalla
 amministrazione,   di   inammissibilita'   per  la  natura  meramente
 confermativa dell'atto impugnato ed  il  giudizio  viene  sospeso  in
 attesa  che  la  Corte  costituzionale si pronunci sulla questione di
 legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza.
                             D I R I T T O
    1.  -  Il   dott.   Antonino   Vitarelli,   come   risulta   dalla
 documentazione  in  atti,  e' stato titolare di assegno di formazione
 didattica e scientifica ai sensi dell'art. 6  del  d.-l.  1›  ottobre
 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, dal 1›
 marzo 1975 al 2 novembre 1980, svolgendo attivita' presso il servizio
 di cardiologia della clinica pediatrica del Policlinico universitario
 Umberto  I  di  Roma,  e  dal  3  novembre 1980 presso la cattedra di
 malattie dell'apparato cardiovascolare della facolta' di  medicina  e
 chirurgia dalla Universita' di Roma.
    Dal  1›  novembre 1981 egli e' entrato nel ruolo universitario dei
 ricercatori confermati, con decorrenza giuridica al 1› agosto 1980.
    Lo stesso dott. Vitarelli presento' domanda di partecipazione alla
 seconda tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato per
 il raggruppamento disciplinare n. 107 (cardiologia). La  sua  domanda
 venne pero' respinta dal Ministero della pubblica istruzione con atto
 6  febbraio  1984,  ed  egli  ricorse  avverso tale atto al tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio.
    Nelle more del  giudizio,  in  seguito  alla  pubblicazione  della
 sentenza  della  Corte  costituzionale 9 aprile 1986, n. 89, il dott.
 Vitarelli, con istanza 26  marzo  1987,  chiese  al  Ministero  della
 pubblica  istruzione nuovamente l'ammissione alla seconda tornata dei
 giudizi  di  idoneita'  a  professore  associato  di  ruolo,  previa,
 occorrendo, revoca dell'impugnato atto di esclusione. A tal fine egli
 affermo'   di   possedere   i  requisiti  didattici,  scientifici  ed
 assistenziali  corrispondenti  a   quelli   stabiliti   dalla   Corte
 costituzionale con la detta sentenza.
    A  tal  fine  egli "allego'", inoltre, oltre la detta qualifica di
 titolare di assegno ex art. 6 del d.-l.  n.  580/1973  a  seguito  di
 concorso  su  base  nazionale,  di  aver svolto sin dal 1› marzo 1975
 presso il Policlinico  universitario  di  Roma  comprovata  attivita'
 didattica,  scientifica  ed assistenziale; e di aver svolto attivita'
 assitenziale  corrispondente  a  quella   di   assistente   sul   cui
 presupposto egli aveva conseguito l'idoneita' ad aiuto (affermando di
 avere gia' cio' allegato alla originaria sua domanda di ammissione).
    A fronte di questa istanza, il Ministero della pubblica istruzione
 -  direzione  generale per l'istruzione universitaria, emano' la nota
 n. 743 del 29 aprile 1987 con cui,  riepilogato  il  contenuto  della
 sentenza  costituzionale,  si  affermo'  di  non  poter  aderire alla
 richiesta, essendo l'istante non in possesso dei requisiti, di ordine
 sostanziale,  cronologico  e   documentale   indicati   dalla   Corte
 costituzionale,  e  dunque essendo egli escluso dalla possibilita' di
 beneficiare della sentenza costituzionale 9 aprile 1986, n. 89.
    2. - Superata (nei termini di cui alla decisione contestuale  alla
 presente   ordinanza)   l'eccezione  di  inammissibilita',  sollevata
 dall'amministrazione, poggiante sul carattere meramente  confermativo
 dell'atto   impugnato  nel  presente  giudizio,  nel  merito  occorre
 osservare  che  il  ricorrente  afferma di possedere, diversamente da
 quanto affermato dall'amministrazione con il provvedimento  impugnato
 i  requisiti  per  essere ammesso alla seconda tornata dei giudizi di
 idoneita' per professore associato.
    Tale  sua  affermazione  si  basa   su   quanto   ritenuto   dalla
 giurisprudenza   della   Corte  costituzionale  (segnatamente,  dalla
 sentenza  9  aprile  1986,  n.  89;  cui  collega  poi  la  sentenza,
 sopravvenuta al ricorso, 13 luglio 1989, n. 397).
    Il  ricorrente,  nella istanza citata 26 marzo 1987 (con cui aveva
 nuovamente domandato di  essere  ammesso  alla  seconda  tornata  dei
 giudizi  di  idoneita'  a  professore  associato)  aveva  indicato  i
 requisiti (che - a suo dire  -  lo  legittimavano  a  partecipare  ai
 giudizi  di  idoneita')  nell'essere,  all'atto  della originaria sua
 istanza, ricercatore confermato presso  la  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia  della  Universita' di Roma; nell'essere stato titolare del
 detto  assegno  di  formazione  didattica  e  scientifica  ai   sensi
 dell'art.  6  del  d.-l.  n.  580/1973,  convertito  dalla  legge  n.
 766/1973; nell'avere svolto presso il  Policlinico  universitario  di
 Roma  sin  dal  1›  marzo  1975  attivita'  didattica  scientifica ed
 assistenziale;    nell'avere    svolto    attivita'     assistenziale
 corrispondente    a   quella   dell'assistente,   conseguendo   anche
 l'idoneita' ad aiuto di cardiologia.
    A suffragio  di  tali  sue  qualita',  il  dott.  Vitarelli  aveva
 prodotto  alla amministrazione alcuni documenti, inerenti il suo cur-
 riculum di assegnista e ricercatore; una certificazione di conseguita
 (nel 1978) idoneita' per aiuto ospedaliero di cardiologia; una  nota,
 datata  9  luglio  1980,  del rettore dell'Universita' degli studi di
 Roma, con  cui  gli  si  comunicava  l'attribuzione  della  posizione
 funzionale  di "assistente" ai fini dello svolgimento della attivita'
 assistenziale nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  universitario
 del Policlinico Umberto I in relazione alla convenzione 14 marzo 1980
 stipulata  tra  il  rettorato  e  la presidenza dell'ente nomentano -
 Eastman; una certificazione, datata 12 dicembre  1978  del  direttore
 della clinica pediatrica dell'Universita' di Roma attestante che egli
 aveva  lavorato  come assistente (assegnista) presso quel servizio di
 cardiologia dal  1›  marzo  1975,  che  era  stato  responsabile  del
 servizio  nei  mesi  di  agosto  1977  e  1978  durante l'assenza del
 direttore, che, nei periodi luglio 1975 - ottobre  1976  e  settembre
 1977  -  marzo  1978,  si era trasferito presso universita' estere ed
 aveva lavorato come assistente in reparti di  cardiologia  pediatrica
 presso dette universita'.
    3.  - Nel chiedere la tutela giurisdizionale del proprio interesse
 alla ammissione alla seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  a
 professore   associato,  il  dott.  Vitarelli  solleva  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 5  della  legge  21  febbraio
 1980, n. 28 e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Nell'atto   di   appello   egli   afferma   infatti  che  sussiste
 l'illegittimita'  costituzionale  delle   indicate   norme   primarie
 riferendosi  alle considerazioni contenute nelle sentenze della Corte
 costituzionale 14 aprile 1986, n. 89 e 13 luglio 1989, n. 397. A  suo
 avviso   a   fronte   della   tassativita',  ritenuta  dal  tribunale
 amministrativo con  la  sentenza  di  primo  grado,  delle  categorie
 ammesse  al giudizio di idoneita', deve essere rievocata, in sintonia
 con  la  detta  giurisprudenza  costituzionale,   l'identita'   della
 posizione  con  quella  che aveva indotto il legislatore ad includere
 tra i legittimati i tecnici laureati  (a  sua  volta  sostanzialmente
 assimilata  a  quella  degli  assistenti  del ruolo ad esaurimento in
 ragione dalla attivita' didattica svolta e della nomina conseguita  a
 seguito  di  pubblico  concorso). L'identita' della ratio rispetto ai
 medici interni dei policlinici e  delle  cliniche  universitarie  che
 avevano conseguito la qualifica di assistente o di aiuto a seguito di
 pubblico  concorso  era a fondamento della estensione, compiuta dalla
 sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986, della  legittimazione
 di  costoro  a  partecipare  ai  giudizi  di  idoneita'  a professore
 associato, a parita' di condizioni oggettive con i tecnici  laureati.
 Il  medesimo  argomento, seppure in senzo speculare circa il rapporto
 tra funzioni didattico-scientifiche ed  assistenziali,  egli  ritiene
 che   presieda   alla   sentenza   n.  397/1989,  che  ha  esteso  la
 legittimazione,  sempre  a  parita'  di  condizioni   oggettive,   ai
 contrattisti ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973.
    4.  -  L'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale appare, con
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,   non   manifestamente
 infondata e rilevante nel presente giudizio.
    Posto   che   l'appellante   sostanzialmente  lamenta  la  mancata
 ammissione  al  giudizio  di  idoneita'  a  professore  universitario
 associato, e' qui da rilevare quanto segue:
    1)  E'  anzitutto  da  ricordare  la regola (testualmente ribadita
 dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n.  705,  ma  gia'  presente
 nell'ordinamento: cfr. Corte costituzionale, sent. 14 aprile 1986, n.
 89;  Consiglio  di  Stato,  VI, ord. 14 novembre 1988, n. 1241) della
 tassativita' delle figure che, previo giudizio di idoneita',  possono
 essere  a domanda inquadrate nel ruolo dei professori associati, e di
 cui all'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e all'art. 50  del
 d.P.R.  11  luglio  1980, n. 382). L'estensione di tali categorie per
 effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale e' il portato
 di singole  sentenze  additive  che  -  proprio  perche'  introducono
 puntuali  e  nominate eccezioni ai tipi normativamente previsti - non
 smentiscono, ma anzi confermano la regola stessa della tassativita'.
    2) Deve poi constatarsi che il dott. Vitarelli  non  rientrava  in
 alcuna di tali limitate categorie, vuoi individuate dalla legge, vuoi
 introdotte dalla giurisprudenza costituzionale.
    E' infatti il caso di rilevare che:
      a)  certamente  ininfluente  allo  scopo  era  la  sua qualita',
 acquisita nel 1981, di  ricercatore  universitario  confermato.  Gia'
 questa  sezione  (ord.  n.  1242  del  14 novembre 1988) ha del resto
 chiarito le ragioni generali di una tale ininfluenza: la  figura  del
 ricercatore  confermato, introdotta dalla riforma del 1980, e' frutto
 della applicazione della relativa  disciplina  transitoria,  al  pari
 dello  schema  dei  giudizi di idoneita' in questione; il riferimento
 temporale del  triennio  di  attivita'  didattica  e  scientifica  e'
 antecedente l'anno accademico 1979-1980;
      b)  del pari ininfluenti sono nell'attuale contesto nominativo -
 in virtu' della ricordata  tassativita'  -  le  rimanenti  qualifiche
 allegate  dal  dott.  Vitarelli, vuoi considerate singolarmente, vuoi
 unitariamente: titolarita'  di  assegno  di  formazione  didattica  e
 scientifica ex art. 6 del d.-l. n. 580/1973; svolgimento di attivita'
 assistenziale;   idoneita'   ad  aiuto,  e  quanto  altro  qui  sopra
 ricordato. Elementi che peraltro rendono rilevante  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   giacche'   invocati   in   contrario
 dall'interessato;
      c) e' certamente passaggio logico essenziale  e'  pregiudiziale,
 ai  fini della decisione nel presente giudizio, l'apprezzamento della
 estraneita' di tali qualifiche ai tipi tassativamente individuati dai
 citati artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980,  e
 dalle  sentenze della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89 e 13
 luglio 1989, n. 397. Invero, la  teste'  rilevata  circostanza  della
 detta estraneita' condurrebbe al semplice rigetto dell'appello, sotto
 il  profilo della non sussistenza della lamentata violazione di legge
 e  del  lamentato  eccesso  di  potere  (essendo   l'atto   impugnato
 adeguatamente  ed  esattamente  motivato  in relazione al difetto dei
 requisiti). Ed anche tali elementi concorrono  a  rendere  rilevante,
 insieme  ai  precedenti, la questione di legittimita' costituzionale,
 in quanto invocati in contrario dall'interessato.
    Deve a questo punto ritenersi come sia  manifestamente  infondata,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dei citati artt. 5 della legge n. 28/1980
 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui non contemplano,  tra
 le  qualifiche  da  ammettersi ai giudizi di idoneita' per professore
 universitario  associato,  i  titolari  di  assegni   di   formazione
 didattica  e  scientifica  di  cui  all'art. 6 del d.-l. n. 580/1973,
 nominati in base a concorso,  svolgenti  attivita'  di  assistenza  e
 cura,  che  entro  l'anno  accademico 1979-80 abbiano per un triennio
 posto in essere  attivita'  didattica  e  scientifica  comprovata  da
 pubblicazioni  edite  documentate  dal preside di facolta' in base ad
 atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse,  per
 disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  tecnici  laureati,  e alle
 categorie   legittimate   in   base   alle   sentenze   della   Corte
 costituzionale nn. 89/1986 e 397/1989.
    Occorre  muovere,  invero,  dalla  recente  sentenza  della  Corte
 costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, per  rilevare  come  l'analoga
 questione  posta  da questa sezione con la ordinanza n. 1242/1988 sia
 stata ritenuta fondata sulla sola puntuale considerazione che, giusta
 l'art. 5 del d.-l. n. 580/1973, convertito dalla legge n. 766/1973, i
 titolari di contratto  sono  equiparati  gli  assistenti  qualora,  a
 parita'  delle  altre condizioni, oltre i limiti di impegno attinenti
 alla  loro  qualita'  scientifica  previsti  dallo  stesso  articolo,
 svolgano  attivita'  di  assistenza  e cura. Precisazione questa che,
 secondo la Corte costituzionale,  rende  palese  che  i  contrattisti
 venivano a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a
 quella  dei  medici  interni, oggetto della precedente sentenza della
 stessa Corte costituzionale n.  89/1986  (cioe'  indebita  disparita'
 rispetto ai tecnici laureati).
    Vero  e' che una tale previsione normativa non ricorre nell'art. 6
 del d.-l. n.  580/1973  per  i  titolari  di  assegno  di  formazione
 didattica  e  scientifica.  Tuttavia  una  tale differenza non appare
 essenziale, ai fini della presente questione.
    Invero, la detta previsione dell'art.  5,  dodicesimo  comma,  del
 decreto  legge  n.  580/1973  e'  solo  costitutiva  di una giuridica
 equiparazione,  agli   assistenti   ospedalieri,   dei   contrattisti
 universitari  svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti
 di  impegno  posti dal contratto. Ma la portata normativa di una tale
 disposizione si esaurisce nel contemplare un tale effetto costitutivo
 nascente dallo svolgimento, in eccedenza a  quanto  istituzionalmente
 dovuto di attivita' di assistenza e cura.
    La   differenza   rispetto  agli  assegnisti  e'  dunque  nel  non
 contemplare in loro  favore  la  legge  alcun  effetto  giuridico  di
 equiparazione  agli assistenti ospedalieri nascente dallo svolgimento
 in via di fatto di attivita' di assistenza  e  cura  (attivita'  che,
 nemmeno parzialmente, grava su di loro per effetto del loro status, a
 differenza di quanto posto per i contrattisti dall'art. 5, undicesimo
 comma).
    Nel disposto dell'art. 5, dodicesimo comma, puo' dunque certamente
 ravvisarsi  il segno della frequenza dello svolgimento in via di mero
 fatto, da parte dei contrattisti, di attivita' di assistenza e  cura.
 Ma  la  circostanza  che  la legge colleghi il detto beneficio a tale
 svolgimento di fatto non esclude che un analogo svolgimento di  fatto
 (ed anche piu' pregnante, data la cennata insussistenza di un minimun
 obbligatorio)  di  attivita' di assistenza e cura sia riferibile agli
 assegnisti. Del resto,  vale  ricordare  che  una  equiparazione  del
 servizio  di  assistenza  e  cura prestato dagli assegnisti (come dai
 contrattisti e  dai  medici  interni  universitari)  al  servizio  di
 assistente  ospedaliero  gia' era stata contemplata, ai soli fini dei
 concorsi  ospedalieri,  dall'articolo  unico,  comma   settimo,   del
 decreto-legge  23  dicembre 1978, n. 817, come convertito dalla legge
 19 febbraio 1979, n. 54.
    Invero  e'  esatta  la  considerazione  svolta   dall'interessato,
 secondo    cui    un    argomento    fondamentale    per    ravvisare
 l'incostituzionale disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  tecnici
 laureati  e'  la  simultaneita',  in capo allo stesso soggetto, dello
 svolgimento di attivita' didattica  e  scientifica  da  un  lato,  di
 assistenza e cura dall'altro.
    Categoria  di  paragone  e'  infatti quella, dalle norme impugnate
 legittimata alla ammissione ai  giudizi  di  idoneita',  dei  tecnici
 laureati;  e  quale  sia  la ratio della sua inclusione nel tassativo
 elenco delle  categorie  legittimate  e'  detto  espressamente  dalla
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 89/1986; l'identita' della
 figura con quella degli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  per
 l'attivita'  didattica  da essi svolta (benche' non docenti) e per la
 nomina conseguita a seguito di concorso.
    Esattamente  l'interessato  rileva   come   per   i   contrattisti
 l'analogia sia stata costruita in senso inverso, muovendo cioe' dalla
 titolarita'  di funzioni didattiche e scientifiche, e dall'aggiuntivo
 svolgimento di attivita' di assistenza e cura. E' infatti da rilevare
 che, quale che sia il prius delle due attivita', cio' che costituisce
 la simiglianza delle situazioni e' la simultaneita' di esse, che  per
 i  tecnici  laureati  e'  stata  dalla  legge  ritenuta sufficiente a
 giustificare la loro ammissione al  giudizio  di  idoneita',  per  le
 altre  categorie (medici interni di cui alla sentenza n. 89 del 1986,
 contrattisti e - oggi - assegnisti) no.
    Anche per quanto concerne gli assegnisti ex art. 6  del  d.-l.  n.
 580/1973   una  tale  disparita'  rispetto  ai  tecnici  laureati  e'
 irrazionale e lesiva  del  principio  di  eguaglianza  come  recepito
 dall'art.  3  della  Costituzione,  versandosi  in  situazioni simili
 qualora gli assegnisti stessi abbiano svolto, a parita' di condizioni
 oggettive  (concorso,  triennio di riferimento, attivita' scientifica
 originariamente pubblicata e documentata) attivita' di  assistenza  e
 cura;  anche  per  costoro  infatti  ricorre  la  medesima ratio che,
 muovendo dalla  constatazione  della  situazione  di  fatto  venutasi
 all'epoca a determinare nell'ambito universitario a seguito del d.-l.
 n.  580/1979,  consentiva  -  attraverso  il  transitorio sistema dei
 giudizi  di  idoneita'  -  il  passaggio  alla   figura,   di   nuova
 istituzione, del professore associato.
    Pari   ingiustificata   disparita'   di   trattamento   si   pone,
 nell'attuale quadro  normativo,  anche  quale  risultante  in  virtu'
 dell'abbattimento    della    preclusione   legislativa   alla   loro
 legittimazione, che e' effetto sulle due impugnate  norme  delle  due
 citate  sentenze  additive  della  Corte  costituzionale, per i detti
 assegnisti rispetto ai medici interni e  ai  contrattisti  da  queste
 stesse  sentenze  contemplate;  in particolare, per quanto concerne i
 contrattisti, l'ingiustificatezza della disparita' e'  resa  evidente
 dalla  irrilevanza,  sopra  analizzata,  degli  effetti diversi dello
 svolgimento di attivita' di assistenza e  cura.  Che  quella  propria
 degli  assegnisti  fosse  ex  art. 6 del d.-l. n. 580/1973, attivita'
 didattica e scientifica non e' dato dubitare,  seppure  sia,  per  la
 medesima  disposizione,  solo  "partecipativa",  e non sostitutiva di
 quella di professori. E  vale  rilevare  che,  similmente  a  tecnici
 laureati   e   a   contrattisti,  gia'  gli  assegnisti  erano  stati
 legittimati a concorrere ai residui posti di assistente universitario
 ad  esaurimento  dall'art.  3  del  d.-l.  n.  580/1973:  sicche'  la
 disparita'  di  trattamento  che  qui  si  rileva  trova  ancor minor
 giustificazione.
    Il limite alla disparita' che, in tutti gli esposti  termini,  qui
 si  assume come incostituzionale e' dato da quelle che la sentenza n.
 89/1986  chiama  "condizioni  oggettive"  previste  per   i   tecnici
 laureati:  determinazione  del  medesimo  triennio in cui l'attivita'
 didattica  e   scientifica   doveva   essere   svolta;   e   connessa
 documentazione,  affidata  al preside della facolta', con riferimento
 ad   atti   risalenti   al   periodo    dell'effettivo    svolgimento
 dell'attivita'  stessa;  e, con esse, l'assunzione nella qualifica di
 assegnista mediante pubblico concorso.
    5. - Gli indicati elementi conducono a ritenere  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata  rispetto  all'art. 3 della Costituzione la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo  comma,
 n.  3,  della  legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3 del d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382, nella  parte  in  cui  non  contemplano,  tra  i
 soggetti  che  possono  essere  ammessi  ai  giudizi di idoneita' per
 professore associato, i titolari di assegni di formazione didattica e
 scientifica, di cui all'art. 6 del d.-l. 1›  ottobre  1973,  n.  580,
 convertito  dalla  legge  30  novembre 1973, n. 766, che entro l'anno
 accademico  1979-1980  abbiano  svolto  per  un  triennio   attivita'
 didattica   e   scientifica,   comprovata   da   pubblicazioni  edite
 documentate dal preside di facolta' in  base  ad  atti  risalenti  al
 periodo  di  svolgimento  delle attivita' medesime, in relazione alla
 disparita' di trattamento, a parita' di condizioni, verso  i  tecnici
 laureati,  verso  i  medici  interni di cui alla sentenza della Corte
 costituzionale  14  aprile  1986,  n.  89,   verso   i   contrattisti
 universitari  di  cui  alla  sentenza  della  Corte costituzionale 13
 luglio 1989, n. 397.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  nei  termini  di
 cui  in  motivazione,  rispetto  all'art. 3 della Costituzione, degli
 artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50,
 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
    Dispone  la  trasmissione  immediata   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della segreteria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
 causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  che  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in camera di consiglio in Roma, il 26 ottobre 1990.
                        Il presidente: LASCHENA
    I consiglieri: DELLA VALLE PACIULLO - PERRICONE - ADAMO
                                    Il consigliere estensore: SEVERINI
 91C0579