N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 1991
N. 19 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 1991 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia) Sanita' pubblica - Regione Sicilia - Comitati di gestione delle uu.ss.ll. - decadenza del comitato di gestione ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o piu' membri solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la meta' piu' uno dei componenti assegnati - Asserita elusione della normativa statale recepita nella legge regionale n. 4/1986 circa la composizione numerica (5 o 7 membri) dei comitati in questione - Asserito contrasto della normativa impugnata con la previsione del d.-l. n. 35/1991 convertito in legge n. 111/1991 che detta norme per lo scioglimento degli organi di governo delle uu.ss.ll. e per la loro sostituzione con nuovi organi, il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario, che dovranno essere nominati entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1991 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 38/1957. (Legge regione Sicilia 16 aprile 1991). (Cost., art. 97; statuto speciale regione Sicilia; art. 17, lett. c), in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla legge regione Sicilia 15 gennaio 1986, n. 4).(GU n.20 del 22-5-1991 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16 aprile 1991, ha approvato il disegno di legge n. 943, dal titolo "Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali", comunicato a questo commessario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 19 aprile 1991. L'art. 1 testualmente recita: "All'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e' aggiunto il seguente comma: "Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o piu' componenti del comitato di gestione, si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la meta' piu' uno dei componenti assegnati"; stando ad una interpretazione logica e sistematica, la riportata disposizione da' adito a rilievi sul piano della legittimita' costituzionale. Non vi e' alcun dubbio che qui si verte nella esplicatazione della competenza legislativa concorrente, derivante alla regione siciliana dall'art. 17, lett. c), dello statuto, competenza che, com'e' noto, incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Nella specie, il limite alla potesta' normativa della regione, deriva dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, csoi' come ripresa e modificata dall'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4. Obiettivo specifico del legislatore regionale, con la legge di cui trattasi, e' - come anche si evince dalla relazione introduttiva allo stesso disegno di legge - quello di limitare i casi di decadenza dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ed il conseguente rinnovo solo al verificarsi della mancanza della meta' piu' uno dei componenti assegnati, allorche' sia risultato "impossibile" surrogare i componenti venuti meno per dimissioni, decadenza o morte. In altri termini, cio' significa dare legittimazione ad un organo collegiale, qual'e' appunto il comitato di gestione, nella composizione risultante a seguito del progressivo venire meno dei suoi componenti, senza che si sia dato luogo alla loro sostituzione, fino al raggiungimento della soglia minima sopra riferita. In proposito, vale la pena di richimare le disposizioni vigenti in ordine alla elezione e sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione delle uu.ss.ll., quali derivano dalle leggi regionali n. 87/1980 e n. 20/1986, in attuazione delle previsioni normative statali contenute nell'art. 15 della legge n. 833/1978 e nella legge n. 4/1986. Dalle fonti teste' citate si ricava che, in atto, nella regione siciliana, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali sono composti da 5 o 7 membri, eletti dal consiglio comunale o dalla assemblea intercomunale, tra cittadini aventi adeguata esperienza di amministrazione nella materia, sulla base di liste presentate da uno o piu' componenti gli stessi organi elettori. Nel caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti il comitato stesso, e' prevista la sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista cui apparteneva il componente da sostituire; ovvero, in mancanza di iniziativa spontanea da parte dell'organo competente - nel caso, il consiglio comunale o l'assemblea - l'art. 30 della legge regionale n. 87/1980, prima citata, affida all'assessore regionale alla sanita' l'esercizio del relativo potere sostitutivo, che puo' spingersi fino alla nomina di un commissario straordinario da parte del presidente della regione. Da qanto teste' esposto, in relazione al contenuto del disegno di legge de quo nonche' alla effettiva disponibilita' del mezzo giuridico, non paiono sufficientemente giustificate le motivazioni che possono rendere "impossibile" procedere alla surroga dei componenti venuti a mancare. Dalle sopra riferite disposizioni, si rivela piuttosto che volonta' del legislatore, statale e regionale, e' quella di richiedere una composizione degli organi di governo delle uu.ss.ll. quanto piu' rispondente possibile alla composizione originaria; ed infatti la previsione dell'esercizio del potere di controllo sugli organi medesimi risponde proprio alla (stessa) finalita' di ripristinare le condizioni strutturali di operativita' e funzionalita' dei predetti organi, nella ipotesi che, per qualche causa, ne venga ad essere modificata la composizione numerica. In relazione a tali considerazioni, assume valore indefettibile la previsione contenuta nell'articolo unico della legge n. 4/1986, che stabilisce tassativamente la composizione numerica dei comitati di gestione delle uu.ss.ll. (5 e 7 membri), innovando, peraltro, rispetto alla stessa legge n. 833/1978, che aveva invece demandato alle Regioni la emanazione di norme in tema di organizzazione e funzionamento delle unita' sanitarie locali; e la stessa regione siciliana, con la legge n. 20/1986, ha recepito le suddette "indicazioni", rivedendo, percio', la composizione numerica degli organi in questione. Orbene, il disegno di legge regionale teste' approvato, nonostante le affermazioni ricavabili dalla relazione introduttiva, e ad un esame piu' attento, si configura come una norma attinente alla costituzione degli organi di cui trattasi e non invece come norma di funzionamento, in ordine alla quale la regione potrebbe invece legiferare. La natura costitutiva della norma in questione deriva principalmente dalla considerazione che il normale funzionamento di un organo collegiale, regolarmente costituito, e' comunque assicurato dalla presenza, in via normale, del cosiddetto quorum funzionale (in genere corrispondente proprio alla meta' piu' uno dei componenti assegnati). Inoltre, anche nel caso in cui vengono a mancare uno o piu' componenti, per cause che qui non interessa specificare, e' consentito che lo stesso collegio continui a funzionare legittimamente fino a quando il numero dei componenti previsti non scenda al di sotto dello stesso quorum funzionale. Questo principio, - come ovviamente non sfugge a codesta ecc.ma Corte - generalmente accolto dalla dottrina, e' stato anche piu' volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di privilegiare la continuita' dell'azione amministrativa rispetto al possibile venir meno della piena rispondenza alla totalita' degli interessi rappresentanti nella composizione originaria ed integrale del collegio. Non vi e' alcun dubbio, invero, che, quando il legislatore nazionale prevede l'attribuzione di determinate funzioni ad una struttura collegiale, cio' corrisponde alla specifica finalita' di garantire lo svolgimento della connessa attivita' amministrativa, secondo certe regole (quelle appunto del collegio) che sono ritenute le piu' idonee ad assicurare la realizzazione degli interessi che ne stanno alla base. E tuttavia, per prassi consolidata e legittimata anche in sede giurisdizionale, si e' giunti a conferire piena legittimita' anche ad atti emanati da un collegio, per cosi' dire "a ranghi ridotti", nel primario scopo di salvaguardare la stessa possibilita' di "fare amministrazione". Da quanto precede deriva che l'intervento legislativo di cui trattasi, se dovesse intendersi solo come norma di funzionamento dei comitati di gestione, si appaleserebbe del tutto inutile: altra e' pertanto la sua finalita', individuabile nell'obiettivo, del resto dichiarato, di conferire legittimazione agli stessi organi collegiali in una composizione difforme da quella prevista da una legge dello Stato, superando il ricorso alle fisiologiche procedure di intervento surrogatorio e di controllo sostitutivo. Tale difformita' nella composizione numerica configura pertanto una violazione delle prescrizioni contenute nella piu' volte citata legge n. 4/1986, che ha ritenuto di stabilire una quantita' ben definita di membri, vincolando di conseguenza la potesta' legislativa della Regione, come deriva dall'art. 17, lett. c), dello statuto. Non sembra del tutto conferente, inoltre, il possibile riferimento analogico al meccanismo di rinnovazione integrale del consiglio comunale, previsto dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, art. 8, lett. b), allorche' quest'ultima ipotesi trova ingresso nel caso in cui venga a mancare contemporaneamente la meta' dei consiglieri, essendo, peraltro, prevista la surroga per sopperire a defezioni che di volta in volta si verificano. Da questo punto di vista, l'intervento del legislatore regionale potrebbe addirittura assumere anche la funzione di suggellare una condotta anomala dell'organo preposta all'elezione e di qello controllate, ponendosi in contrasto con quel principio del buon andamento della p.a., ex art. 97, della Costituzione, che invece richiederebbe l'impiego ordinario dei mezzi giuridici a disposizione per fronteggiare le varie situazioni. L'intervento legislativo regionale de quo risulta, ancora, censurabile sotto altro profilo. E' noto come la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, n. 833/1978, sia da qualche tempo sottoposta ad un processo, anche legislativo, di generale revisione e, del resto, la stessa legge n. 4/1986 assumeva la connotazione di norma anticipatrice di un generale riassetto del servizio in questione. Nell'ambito di tale revisione, il legislatore nazionale ha messo in atto una prima fase - con il d.-l. n. 35 del 6 febbraio 1991, convertito con legge n. 111 del 4 aprile 1991 -, dettando norme per lo scioglimento degli organi di governo delle unita' sanitarie locali e per la loro sostituzione con nuovi organi - il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario - che dovranno essere nominati, rispettivamente, entro il 15 maggio e il 15 giugno 1991. In relazione alle appena citate previsioni, e soprattutto in considerazione dell'oramai ristressimo lasso di tempo per l'attuazione di questa prima riforma, risultano altrettanto limitati i margini di operativita', temporale e materiale, dei comitati di gestione che il legislatore regionale ancora disciplina. A questo proposito, non puo' farsi a meno di sottoporre all'attenzione di codesta ecc.ma Corte che la disposizione legislativa regionale, teste' approvata, in realta', si riferisce e assume a presupposto un sistema normativo oramai del tutto privo, anche della cosiddetta "forza di legge". Non trascurabile in proposito e' la circostanza che gli stessi comitati di gestione non trovano alcun riscontro, neppure in forma diversa, nella riforma del servizio sanitario in itinere. Alla luce di quanto precede, non del tutto improbabile si potrebbe considerare la dichiarazione di incostituzionalita' della previsione normativa regionale in questione, in quanto opererebbe con riferimento a parametri legislativi implicitamente gia' abrogati dall'entrata in vigore del decreto legge n. 35/1991 (il riferimento, in proposito, e' alla situazione analoga presa in esame da codesta Corte con la sentenza n. 38/1957).
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giaritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1 del disegno di legge n. 943, del titolo "Integrazione dell'art. 14 della l.r. 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali", approvato dall'a.r.s. nella seduta del 16 aprile 1991, per violazione dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4 e dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai limiti posti alla competenza legislativa della regione dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 17, lett. c), dello statuto speciale, chiedendo pertanto che la legge in questione venga dichiarata incostituzionale. Palermo, addi' 24 aprile 1991. Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto A. Prestipino GIARRITTA 91C0592