N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1991
N. 316 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella Processo civile - Notificazioni - Notificazioni eseguite dalla parte privata o dal difensore mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento - Omessa previsione - ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad analoga situazione per l'azione civile nel processo penale - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 137; c.p.p. 1988, artt. 78, secondo comma, e 152 c.d.). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.20 del 22-5-1991 )
IL GIUDICE CONCILIATORE Rilevato: 1) che il difensore dell'attrice - per evitare la prescrizione della domanda, in considerazione del notorio disservizio dell'ufficio notificazioni nella citta' di Torino - ha provveduto direttamente alla notificazione dell'atto di citazione con plico in raccomandazione con avviso di ricevimento; 2) che la convenuta - come da cartolina avviso di ricevimento prodotta dall'attrice - ha regolarmente ricevuto il plico e, quindi, l'atto di cui sovra, ma non si e' costituita in giudizio; 3) che il difensore dell'attrice ha chiesto - nonostante la mancata comparizione della convenuta - la declaratoria di validita' della notificazione della citazione e, quindi, la dichiarazione di contumacia della convenuta, sostenendo: a) in principalita': il superamento dell'art. 137 del c.p.c. determinante la competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari per la notificazione degli atti in forza della successiva emanazione dell'art. 152 del codice di procedura penale, anche con riferimento al n. 2 dell'art. 78 di detto codice, che consente ai difensori di sostituirsi agli ufficiali giudiziari in tale attivita' di notificazione degli atti; b) in subordine: l'incostituzionalita' dell'art. 137 del codice di procedura civile; O S S E R V A In diritto si prospettano le considerazioni che seguono: A) il problema in ordine alla validita' della notificazione cosi' come effettuata nel caso di specie non si sarebbe posto se la convenuta - come avrebbe potuto fare sulla base della piena conoscenza dell'atto come risulta dalla sottoscrizione della cartolina di ritorno - si fosse costituita in giudizio: tale costituzione, infatti, avrebbe sanato qualsiasi nullita' ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 della c.p.c. Il problema esiste proprio in quanto la convenuta - per quanto resa di fatto consapevole della citazione - non si e' costituita; B) tale problema non puo' essere risolto nel senso proposto in via principale dalla difesa dell'attrice, cioe' con declaratoria di validita' della notificazione della citazione. Infatti l'art. 137 del c.p.c. - disposizione dettata per il processo civile - non puo' considerarsi, neppure tacitamente, abrogato dall'art. 152, neppure in relazione al n. 2 dell'art. 78, del nuovo codice di procedura penale, che riguarda il processo penale e non quello civile. La difesa dell'attrice prospetta una interpretazione analogica: questa e' indubbiamente ammissibile, ma soltanto nei limiti dell'art. 12 delle preleggi, cioe' quando (secondo comma di tale norma) non e' possibile decidere "con una precisa disposizione"; pero' il precedente comma codifica, con criterio pregiudiziale e primario d'interpretazione quello del "significato proprio delle parole" e tale significato emerge in modo chiaro e palese dall'art. 137 del c.p.c. che non lascia spazio alla tesi dell'attrice anche in considerazione dell'identico testo dell'art. 137 della riforma che entrera' in vigore il 1 gennaio 1992; C) ritiene, tuttavia, il giudicante che il concetto di analogia esposto dal difensore di parte attrice (norme uguali per situazioni uguali) meriti attenzione per l'esame della subordinata eccezione d'incostituzionalita'. Infatti, le "parti private" del processo penale e di cui all'art. 152 del c.p.p. e i loro difensori, sul piano delle loro esigenze in tema di azione e di difesa non sembrano, quantomeno nell'ambito limitato delle notificazioni degli atti, meritare un privilegio determinante una specie di capitis diminutio ai danni delle parti private e loro difensori nel processo civile. Ad esempio, non si comprende - sul piano di una giustificata disparita' di trattamento che trovi un suo fondamento, in sede di contemperamento, con un'altra valenza costituzionalmente sancita - perche' il difensore della parte privata possa direttamente notificare, in sede di processo penale, per mezzo del servizio postale (vedasi art. 78, n. 2, in relazione all'art. 152 del c.p.p.) una costituzione di parte civile (e tutti gli atti ad essa conseguenti) mentre altrettanto non e' consentito, per quanto attiene alla notificazione di un atto di citazione, al difensore della parte privata in sede di processo civile nonostante che questo, sul piano del disservizio degli ufficiali giudiziari, sia notoriamente ben piu' pregiudicato di quello penale, non disponendo degli ufficiali di polizia giudiziaria, e dei fonogrammi in tale processo previsti in alternativa agli ufficiali giudiziari. In buona sostanza, proprio perche' il rigoroso disposto dell'art. 137 del c.p.c. non consente, neppure in sede di interpretazione analogica con riferimento agli artt. 78, n. 2 e 152 del c.p.p., alla parte privata ed al suo difensore agenti in sede civile, di provvedere direttamente alla notificazione degli atti con lettera raccomandata, si ha, a causa del combinato disposto delle sovracitate norme, una questione di legittimita' costituzionale, che deve involgere altresi' l'art. 137 del codice di procedura civile, per difformita' agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che non si ritiene manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica e l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 137 del c.p.c., 78, n. 2, e 152 del c.p.p. di cui alle eccezioni di parte attrice; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti di causa alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, altresi', di comunicarla al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Torino, addi' 14 febbraio 1991 Il giudice conciliatore: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C0594