N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1991

                                N. 316
 Ordinanza  emessa  il  14  febbraio  1991 dal giudice conciliatore di
 Torino nel procedimento civile vertente tra Tagliapietra Maria  Luisa
 e Sibona Nella
 Processo civile - Notificazioni - Notificazioni eseguite dalla parte
    privata  o dal difensore mediante plico raccomandato con avviso di
    ricevimento - Omessa previsione  -  ingiustificata  disparita'  di
    trattamento rispetto ad analoga situazione per l'azione civile nel
    processo penale - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 137; c.p.p. 1988, artt. 78, secondo comma, e 152 c.d.).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.20 del 22-5-1991 )
                         IL GIUDICE CONCILIATORE
     Rilevato:
      1)  che  il difensore dell'attrice - per evitare la prescrizione
 della domanda, in considerazione del notorio disservizio dell'ufficio
 notificazioni nella citta' di Torino  -  ha  provveduto  direttamente
 alla    notificazione   dell'atto   di   citazione   con   plico   in
 raccomandazione con avviso di ricevimento;
      2) che la convenuta - come da cartolina  avviso  di  ricevimento
 prodotta  dall'attrice - ha regolarmente ricevuto il plico e, quindi,
 l'atto di cui sovra, ma non si e' costituita in giudizio;
      3) che il difensore dell'attrice  ha  chiesto  -  nonostante  la
 mancata  comparizione  della convenuta - la declaratoria di validita'
 della notificazione della citazione e, quindi,  la  dichiarazione  di
 contumacia della convenuta, sostenendo:
        a)  in  principalita': il superamento dell'art. 137 del c.p.c.
 determinante la competenza esclusiva degli ufficiali  giudiziari  per
 la  notificazione  degli  atti  in  forza della successiva emanazione
 dell'art. 152 del codice di procedura penale, anche  con  riferimento
 al  n.  2  dell'art. 78 di detto codice, che consente ai difensori di
 sostituirsi  agli  ufficiali  giudiziari   in   tale   attivita'   di
 notificazione degli atti;
        b)  in  subordine:  l'incostituzionalita'  dell'art.  137  del
 codice di procedura civile;
                             O S S E R V A
    In diritto si prospettano le considerazioni che seguono:
       A) il problema in ordine  alla  validita'  della  notificazione
 cosi'  come  effettuata nel caso di specie non si sarebbe posto se la
 convenuta  -  come  avrebbe  potuto  fare  sulla  base  della   piena
 conoscenza   dell'atto   come   risulta  dalla  sottoscrizione  della
 cartolina  di  ritorno  -  si  fosse  costituita  in  giudizio:  tale
 costituzione,  infatti,  avrebbe  sanato  qualsiasi nullita' ai sensi
 dell'ultimo comma dell'art. 156 della c.p.c.
    Il problema esiste proprio in quanto la  convenuta  -  per  quanto
 resa di fatto consapevole della citazione - non si e' costituita;
       B)  tale problema non puo' essere risolto nel senso proposto in
 via principale dalla difesa dell'attrice, cioe' con  declaratoria  di
 validita' della notificazione della citazione.
    Infatti  l'art.  137  del  c.p.c.  -  disposizione  dettata per il
 processo  civile  -  non  puo'  considerarsi,  neppure   tacitamente,
 abrogato  dall'art.  152,  neppure in relazione al n. 2 dell'art. 78,
 del nuovo codice di procedura penale, che riguarda il processo penale
 e non quello civile.
    La difesa dell'attrice prospetta  una  interpretazione  analogica:
 questa e' indubbiamente ammissibile, ma soltanto nei limiti dell'art.
 12  delle preleggi, cioe' quando (secondo comma di tale norma) non e'
 possibile  decidere  "con  una  precisa   disposizione";   pero'   il
 precedente  comma  codifica,  con  criterio  pregiudiziale e primario
 d'interpretazione quello del "significato  proprio  delle  parole"  e
 tale  significato  emerge  in  modo chiaro e palese dall'art. 137 del
 c.p.c.  che  non  lascia  spazio  alla  tesi  dell'attrice  anche  in
 considerazione  dell'identico  testo  dell'art. 137 della riforma che
 entrera' in vigore il 1› gennaio 1992;
       C) ritiene, tuttavia, il giudicante che il concetto di analogia
 esposto dal difensore di parte attrice (norme uguali  per  situazioni
 uguali)  meriti  attenzione  per  l'esame della subordinata eccezione
 d'incostituzionalita'.
    Infatti, le "parti private" del processo penale e di cui  all'art.
 152  del  c.p.p. e i loro difensori, sul piano delle loro esigenze in
 tema di azione e  di  difesa  non  sembrano,  quantomeno  nell'ambito
 limitato  delle  notificazioni  degli  atti,  meritare  un privilegio
 determinante una specie di capitis diminutio  ai  danni  delle  parti
 private e loro difensori nel processo civile.
    Ad  esempio,  non  si  comprende  -  sul piano di una giustificata
 disparita' di trattamento che trovi un suo  fondamento,  in  sede  di
 contemperamento,  con  un'altra  valenza costituzionalmente sancita -
 perche'  il  difensore  della  parte   privata   possa   direttamente
 notificare,  in  sede  di  processo  penale,  per  mezzo del servizio
 postale (vedasi art. 78, n. 2, in relazione all'art. 152 del  c.p.p.)
 una   costituzione  di  parte  civile  (e  tutti  gli  atti  ad  essa
 conseguenti) mentre altrettanto non e' consentito, per quanto attiene
 alla notificazione di un atto di citazione, al difensore della  parte
 privata  in  sede di processo civile nonostante che questo, sul piano
 del disservizio degli ufficiali giudiziari, sia notoriamente ben piu'
 pregiudicato di quello penale,  non  disponendo  degli  ufficiali  di
 polizia  giudiziaria,  e  dei fonogrammi in tale processo previsti in
 alternativa agli ufficiali giudiziari.
    In buona sostanza, proprio perche' il rigoroso disposto  dell'art.
 137  del  c.p.c.  non  consente,  neppure  in sede di interpretazione
 analogica con riferimento agli artt. 78, n. 2 e 152 del c.p.p.,  alla
 parte  privata  ed  al  suo  difensore  agenti  in  sede  civile,  di
 provvedere direttamente alla notificazione  degli  atti  con  lettera
 raccomandata, si ha, a causa del combinato disposto delle sovracitate
 norme,   una  questione  di  legittimita'  costituzionale,  che  deve
 involgere altresi' l'art. 137 del codice  di  procedura  civile,  per
 difformita' agli artt.  3 e 24 della Costituzione, che non si ritiene
 manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  3  e  24  della Costituzione della Repubblica e
 l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione    di
 costituzionalita'  del combinato disposto degli artt. 137 del c.p.c.,
 78, n. 2, e 152 del c.p.p. di cui alle eccezioni di parte attrice;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza  e  degli
 atti di causa alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  cancelleria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza
 di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  alle  parti  in
 causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e, altresi', di
 comunicarla al Presidente del Senato ed al  Presidente  della  Camera
 dei deputati.
      Torino, addi' 14 febbraio 1991
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
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