N. 26 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 maggio 1991
N. 26 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 maggio 1991 della regione autonoma di Valle d'Aosta Avviso di vendita all'incanto di immobile sito nel comune di Courmayeur denominato "ex casermetta dei carabinieri" distinto al n.c.e.u. alla partita 318, fg. 87, n. 10, attualmente ridotto allo stato di rudere, e al n.c.t. con il mappale n. 10 del fg. 87, altitudine m 2400 circa s.l.m. - Asserita erroneita' del presupposto dell'appartenenza al patrimonio dello Stato dell'immobile in questione a seguito della cessazione della destinazione alla difesa nazionale, attese le disposizioni dello statuto regione Valle d'Aosta (artt. 5 e 6) circa il trasferimento al patrimonio della regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel territorio della regione stessa, conformemente all'interpretazione data a dette norme col parere 13 giugno 1989 della sezione III del Consiglio di Stato - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Impossibilita' di trarre argomenti in contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1959 riguardante la regione Sicilia - Istanza di sospensione. (Avviso di asta pubblica della Intendenza di finanza di Aosta in data 1 marzo 1991). (Statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 4, 5 e 6).(GU n.20 del 22-5-1991 )
Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato dalla giunta regionale con delibera del 12 aprile 1991, n. 3718, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, in forza di procura autenticata da notar Ottavio Bastrenta di Aosta in data 19 aprile 1991, rep. n. 13761, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi ed ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per regolamento di conflitto di attribuzione e per il connesso annullamento, previa sospensione, dell'avviso di asta pubblica dell'intendenza di finanza di Aosta (ufficio del registro di Aosta) del 1 marzo 1991, relativo ad immobile sito in comune di Courmayeur denominato ex casermetta dei carabinieri, per violazione dello statuto, di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948 e in specie degli artt. 2, 4, 5 e 6. IN FATTO Con avviso d'asta del 1 marzo 1991, l'intendenza di finanza di Aosta ha messo in vendita un immobile denominato " ex casermetta carabinieri", sito in comune di Courmayeur, Col de la Seigne, distinto al n.c.e.u. alla partita 318, fg. 87, n. 10, attualmente ridotto allo stato di rudere, e al n.c.t. con il mappale n. 10 del fg. 87, altitudine mt. 2.400 circa s.l.m., sul presupposto che tale bene immobile appartenga al patrimonio dello Stato. In effetti, si tratta di immobile gia' adibito a caserma dell'arma dei carabinieri, che ha attualmente perduto tale destinazione. Ritenendo che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del proprio statuto, l'immobile in questione, avendo perduto (sia pure successivamente all'entrata in vigore dello Statuto) la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad altra finalita' di carattere nazionale, rientri nell'ambito del patrimonio regionale, la regione ricorrente chiedeva ex art. 700 del c.p.c. al pretore di Aosta la sospensione della suddetta asta pubblica, sospensione che e' stata disposta con ordinanza del detto pretore 2 aprile 1991 fino al 2 maggio 1991. Successivamente, considerando che la vertenza dia luogo a conflitto di attribuzione, la giunta regionale decideva di proporre ricorso avanti codesta ecc.ma Corte costituzionale per sentir dichiarare che l'attribuzione costituzionale relativa ai beni dismessi dal demanio dello Stato e quindi, nel caso di specie, l'immobile costituente l' ex casermetta dei carabinieri sopradescritta spetta in via esclusiva alla regione e per sentir quindi annullare, in quanto invasivo delle proprie attribuzioni, l'avviso d'asta datato 1 marzo 1991, come piu' sopra meglio specificato ed ogni altro atto connesso e conseguenziale. IN DIRITTO 1. - Lo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) all'art. 5, primo comma, prevede testualmente: "I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione. A sua volta l'art. 6, primo comma, dello stesso statuto, prevede che "i beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella regione, sono trasferiti al patrimonio della regione". Dato che nessuna distinzione viene operata dalle norme in parola in relazione ai beni, che, destinati a difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale all'epoca dell'entrata in vigore dello statuto, abbiamo successivamente perduto tale destinazione, la Regione considera conforme alla ratio delle norme in questione il trasferimento alla regione stessa anche dei beni in parola, allorche' venga meno la destinazione, che ne imponeva la permanenza nel demanio dello Stato. In tal senso del resto le norme in parola sono state interpretate da recente parere del Consiglio di Stato (parere della sezione terza del 13 giugno 1989) con riferimento alla trasferibilita' alla ricorrente regione di altro bene immobile gia' destinato a funzioni di difesa militare (Forte Bard). In tale parere e' stato osservato che non rileva la mancanza nelle ricordate disposizioni statutarie della Valle d'Aosta di una previsione espressa, di tenore analogo a quella di cui all'art. 14, secondo comma, dello statuto della regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). E' stato rilevato che l'assenza di una tale espressa previsione non comporta l'esclusione del trasferimento alla regione Valle d'Aosta, che, in epoca successiva all'entrata in vigore dello statuto regionale, abbiamo perduto la loro destinazione demaniale e che essi debbono considerarsi trasferiti alla Regione quando le funzioni statali cui essi erano destinati siano venute meno. Anzi, come il medesimo parere del Consiglio di Stato ha evidenziato la formula di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto della Valle e' generale ed incondizionata. Giova d'altro canto osservare che tali disposizioni non contengono quella limitazione, che emerge viceversa dagli artt. 32 e 33 dello statuto della regione Sicilia (di cui a r.d.l. 1 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). In particolare, deve osservarsi che, per quanto concerne i beni del patrimonio dello Stato, l'art. 32 dell'ultimo statuto richiamato limita in modo espresso l'efficacia del trasferimento a quei soli beni che appartenessero al patrimonio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma, disponendo: "Sono altresi' assegnati alla regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della regione.. .. ..". Una tale radicale differenza nelle norme che regolano il trasferimento dei beni del patrimonio dello Stato alla regione fra lo statuto di autonomia speciale della Sicilia e quello della Valle d'Aosta rende evidente che, nel caso di specie, nonostante alcune coincidenze puramente esteriori, non puo' farsi riferimento al risalente precedente, rappresentato da sentenza dell'cc.ma Corte in una vicenda che coinvolgeva appunto la regione sicialiana e che vide l'amministrazione finanziaria dello Stato promuovere, con successo, conflitto di attribuzione avverso l'assegnazione, da parte della medesima regione, al comune di Agrigento, di immobile gia' destinato a caserma (Corte costituzionale, 30 aprile 1959, n. 31). 2. - Non sembra d'altro canto dubitabile che la pretesa fatta valere dalla regione costituisce oggetto di un conflitto di attribuzione tra Stato e regione. La vicenda invero portata all'esame dell'ecc.ma Corte si incentra intorno alla verificazione della appartenenza allo Stato o alla regione di una potesta' pubblica relativamente ad un bene che la regione ritiene trasferito al suo patrimonio, e che lo Stato viceversa considera sia rimasto nel proprio: la vicenda integra quindi gli estremi di un conflitto di attribuzione, che e' configurabile anche in connessione a questioni sostanzialmente patrimoniali, come e' stato messo in evidenza da autorevoli precedenti sia di codesta ecc.ma Corte, che delle sezioni unite della Cassazione (v., con riferimento allo statuto siciliano contenente, come si e' visto, una diversa regolamentazione della fattispecie, Corte costituzionale, 30 aprile 1959, n. 51, cit.; nonche' con riferimento allo statuto della regione ricorrente, Cassazione, ss.uu., 18 ottobre 1962, regione Valle d'Aosta c. Finanze). Ed invero la regione insorge contro un atto di disposizione posto in essere dallo Stato in violazione della sfera di competenza della stessa regione. ISTANZA DI SOSPENSIONE 3. - Con il presente ricorso, la regione Valle d'Aosta spiega altresi' una richiesta di sospensione dell'atto invasivo, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953. Ove invero tale atto avesse esecuzione prima della pronunzia dell'ecc.ma Corte e (come si confida) sia accolto il presente ricorso, la regione Valle d'Aosta potrebbe trovarsi nell'impossibilita' giuridica di far valere il proprio diritto sul bene controverso nei confronti dell'eventuale aggiudicatario della gara d'asta, anche perche' la pretesa fatta valere con il ricorso per conflitto di attribuzione non rientra fra le domande trascrivibili ai sensi degli artt. 2652 e 2653 del c.c. (sull'inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale in ipotesi non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legge, v., in giurisprudenza, sia pure incidentalmente, Cass., 26 novembre 1979, n. 6182). Per quanto concerne la gravita' del pregiudizio patrimoniale, ai fini della sospensione ex art. 40 della legge n. 87/1953, sembra potersi ricordare che il codice di rito prevede espressamente, fra le misure cautelari tipiche, il sequestro giudiziario di beni mobili od immobili di cui sia controversa la proprieta' od il possesso (art. 670 del cod. proc. civ.). Sembrerebbe quindi potersene desumere che il legislatore abbia appunto ritenuto di ravvisare, nel pregiudizio che possa derivare dalle vicende giudiziarie relative alla titolarita' dei diritti patrimoniali, un sintomo tipico di gravita' (cfr., al riguardo, Dini, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1973, 24 ss.) ed un elemento idoneo a giustificare la misura cautelare. Accanto a tale profitto, sembra tuttavia doversene ravvisare un altro di ancor maggiore intensita'. Occorre infatti osservare che il bene oggetto dell'avviso d'asta consiste in un immobile di due piani fuori terra a 2400 metri circa s.l.m.: in un'area cioe' di grande importanza paesaggistica ed ambientale, che rientra fra l'altro nella previsione di cui all'art. 82, lett. d), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431. Com'e' noto, in forza di tale ultima norma, le montagne sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la parte eccedente i 1.600 metri s.l.m.: si intende quindi facilmente come, in una zona sottoposta ad un tale vincolo, la disponibilita' della cubatura dell' ex caserma di cui alla presente vicenda potrebbe dare luogo ad una probabile utilizzazione edilizia, che unicamente potrebbe indurre ad un'offerta di acquisto e che peraltro risulterebbe estremamente inopportuna e particolare. Giova d'altro canto ricordare che la regione Valle d'Aosta e' ente esponenziale degli interessi pubblici che verrebbero ad essere violati da una simile utilizzazione, come puo' desumersi fra l'altro dall'assegnazione ad essa delle attribuzioni normative in materia di "industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio" (per la competenza normativa primaria della Valle in materia, cfr. art. 2, lett. q), dello statuto; per la competenza amministrativa, v. art. 4).
Tutto cio' premesso e ritenuto, si confida che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato dopo aver udito i difensori in camera di consiglio, dichiarare - in base alle norme del relativo statuto - l'esclusiva attribuzione alla regione autonoma Valle d'Aosta della competenza relativa all'immobile descritto in premessa e conseguentemente annullare l'impugnato avviso di asta 1 marzo 1991 dell'intendenza di finanza (ufficio del registro) di Aosta concernente l'immobile stesso; con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia. Roma, addi' 26 aprile 1991 Avv. prof. Gustavo ROMANELLI 91C0609