MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 maggio 1991 

  Determinazione   del  diritto  fisso  per  autoveicoli  adibiti  al
trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.
(GU n.124 del 29-5-1991)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre  1959,  n.  1146,  il  quale
prevede  che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni dal
pagamento  del  diritto  fisso  istituito  con  legge  medesima,   in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni
internazionali  oppure  quando  sussista  reciprocita' di trattamento
tributario o per esigenze di traffici;
  Visto il decreto ministeriale  9  gennaio  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio 1986, che stabilisce la
misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai  rimorchi
adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria
ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;
  Visto  il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale e' stata
dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto  ministeriale
9 gennaio 1986;
  Visto  il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale e' stata
prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale
27 aprile 1990;
  Ritenuto che le  attuali  esigenze  dei  traffici  tra  l'Italia  e
l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime
fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;
                              Decreta:
  Il  decreto  ministeriale  27  aprile  1990 e' prorogato fino al 30
giugno 1991.
  Per  il  predetto  periodo  e'  sospesa  l'efficacia  del   decreto
ministeriale 9 gennaio 1986.
   Roma, 25 maggio 1991
                                Il Ministro dei trasporti
                                          BERNINI
Il Ministro delle finanze
         FORMICA