UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 1 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.124 del 29-5-1991)

                             IL RETTORE 
  Visto lo statuto dell'Universita'  di  Bari,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926,  n.  2134,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162; 
  Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dagli organi
accademici di questa Universita': consiglio di facolta' di economia e
commercio del 9 marzo 1988, senato accademico del 29 settembre 1988 e
consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1988; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; 
  Visto  il  parere  con  osservazioni  del  Consiglio  universitario
nazionale del 28 febbraio 1990; 
  Visto l'accoglimento delle suddette  osservazioni  da  parte  degli
organi accademici dell'Universita' di Bari: consiglio di facolta'  di
economia e commercio del 19 settembre 1990, senato accademico del  26
settembre 1990, consiglio di amministrazione del 29 settembre 1990; 
  Atteso che il presente decreto rettorale e' conforme alla tipologia
nazionale; 
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; 
                              Decreta: 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come segue: 
                           Articolo unico 
  Gli articoli 150, 151, relativi alla scuola diretta a fini speciali
di economia e merceologia degli alimenti sono soppressi. 
  All'elenco delle scuole dirette ai fini speciali, istituite  presso
l'Universita'  degli  studi  di  Bari,  la  scuola  di   economia   e
merceologia degli alimenti cambia denominazione in scuola per tecnici
merceologici di gestione del sistema alimentare. 
  Con lo spostamento della  numerazione  degli  articoli  successivi,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  al  riordinamento
della  scuola  in  tecnici  merceologici  di  gestione  del   sistema
alimentare. 
Scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici  di  gestione
                       del sistema alimentare 
                               Art. 1. 
  Nell'Universita' di Bari e' istituita  la  scuola  diretta  a  fini
speciali  per  "tecnici  merceologici   di   gestione   del   sistema
alimentare". 
 
                               Art. 2. 
  La scuola ha lo scopo di preparare  professionalmente  dei  tecnici
qualificati destinati a coprire i quadri  intermedi  nell'ambito  dei
servizi alimentari di ristorazione organizzata, dei  servizi  per  la
commercializzazione dei prodotti nelle industrie alimentari  e  nelle
aziende del grande dettaglio oltre che dei pubblici servizi  preposti
alla politica e alla razionale utilizzazione dei prodotti alimentari. 
  La scuola rilascia il diploma di tecnico merceologico  di  gestione
del sistema alimentare. 
 
                               Art. 3. 
  Sono titoli di accesso alla scuola i  diplomi  della  scuola  media
secondaria di durata quinquennale. 
  Il corso di studi ha la durata di  due  anni  e  non  sono  ammesse
abbreviazioni di corso. 
  L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di  almeno
una lingua straniera, scritta  e  parlata.  In  base  alle  strutture
disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo  di
trenta iscritti  per  ogni  anno  di  corso,  e  complessivamente  di
sessanta per l'intero corso di studi. 
 
                               Art. 4. 
  Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di economia e
commercio e il dipartimento di scienze geografiche e merceologiche. 
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola. 
 
                               Art. 5. 
  L'attivita' didattica della  scuola  si  articola  -  tra  lezioni,
esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti  -  in  complessive
ottocento ore per ogni anno di corso, comprendenti un congruo periodo
di tirocinio guidato. 
  Gli  insegnamenti  del  biennio  sono  articolati   in   due   aree
didattiche, la prima comune, la seconda opzionale. 
  Gli insegnamenti dell'area didattica comune  del  primo  e  secondo
anno sono i seguenti: 
  1› Anno: 
   1) chimica degli alimenti; 
   2) merceologia degli alimenti; 
   3) igiene degli alimenti; 
   4) legislazione alimentare; 
   5) tecnologie dell'industria alimentare. 
  2› Anno: 
   1) tecnologia di conservazione dei prodotti alimentari; 
   2) economia delle imprese alimentari; 
   3) tecnica di commercializzazione dei prodotti alimentari; 
   4) analisi di mercato e comportamento del consumatore. 
  Tali insegnamenti sono obbligatori. 
  Gli insegnamenti dell'area didattica  opzionale  del  primo  e  del
secondo anno sono i seguenti: 
   1) fisiopatologia della nutrizione; 
   2) dietologia normale e speciale; 
   3)  organizzazione  e  gestione  dei  servizi   alimentari   delle
collettivita'; 
   4) tecnologia e preparazione dei cibi; 
   5) economia del settore alimentare; 
   6) economia dei mercati alimentari; 
   7) tecnica del commercio internazionale; 
   8) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali; 
   9)  impatti  ecologici  della  produzione  e  del  consumo   degli
alimenti. 
  L'orientamento professionale che  la  scuola  intende  attivare  e'
individuato nell'area dei servizi per la ristorazione  organizzata  e
per la commercializzazione dei prodotti alimentari. Gli  insegnamenti
che  qualificano  l'orientamento  professionale  non  possono  essere
inferiori a quattro, se rapportati all'annualita', e  debbono  essere
scelti tra i seguenti: 
   1)  organizzazione  e  gestione  dei  servizi   alimentari   delle
collettivita'; 
   2) tecnologia e preparazione dei cibi (semestrale); 
   3) economia del settore alimentare (semestrale); 
   4) economia dei mercati alimentari (semestrale); 
   5) tecnica del commercio internazionale; 
   6) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali; 
   7)  impatti  ecologici  della  produzione  e  del  consumo   degli
alimenti. 
  Per  l'ammissione  all'esame  di  diploma  e'  necessario  che  gli
studenti abbiano seguito i corsi  e  superato  gli  esami  di  almeno
tredici insegnamenti, rapportati all'annualita'. 
 
                               Art. 6. 
  Le attivita' pratiche consistono in  esercitazioni  di  laboratorio
tecnico-merceologico e nella analisi di casi  di  studio  riferiti  a
specifiche realta' aziendali e dei settori dei servizi. 
 
                               Art. 7. 
  Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente  designato
dal consiglio  della  scuola,  puo'  consistere  in  assistenza  alla
preparazione di  diete  presso  aziende  di  ristorazione,  comunita'
aziendali, scolastiche,  ospedaliere;  puo'  altresi'  consistere  in
periodi di tirocinio guidato presso industrie alimentari, aziende del
grande dettaglio o strutture del servizio sanitario. 
  La durata del tirocinio e' di almeno duecento ore. 
 
                               Art. 8. 
  La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico e' obbligatoria. 
  Gli esami di profitto e di tirocinio si svolgono alla  presenza  di
una  commissione  composta  secondo  le  disposizioni   universitarie
vigenti. 
 
                               Art. 9. 
  L'esame di diploma consiste nella discussione orale dinanzi ad  una
commissione, composta secondo le vigenti norme universitarie, di  una
dissertazione scritta su  un  tema  approvato  dal  professore  della
materia alla quale il tema stesso si riferisce. 
  Il presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   Bari, 1› ottobre 1990 
                                                           Il rettore