Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.124 del 29-5-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Universita': consiglio di facolta' di economia e commercio del 9 marzo 1988, senato accademico del 29 settembre 1988 e consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1988; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; Visto il parere con osservazioni del Consiglio universitario nazionale del 28 febbraio 1990; Visto l'accoglimento delle suddette osservazioni da parte degli organi accademici dell'Universita' di Bari: consiglio di facolta' di economia e commercio del 19 settembre 1990, senato accademico del 26 settembre 1990, consiglio di amministrazione del 29 settembre 1990; Atteso che il presente decreto rettorale e' conforme alla tipologia nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli 150, 151, relativi alla scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti sono soppressi. All'elenco delle scuole dirette ai fini speciali, istituite presso l'Universita' degli studi di Bari, la scuola di economia e merceologia degli alimenti cambia denominazione in scuola per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare. Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola in tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare. Scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare Art. 1. Nell'Universita' di Bari e' istituita la scuola diretta a fini speciali per "tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare". Art. 2. La scuola ha lo scopo di preparare professionalmente dei tecnici qualificati destinati a coprire i quadri intermedi nell'ambito dei servizi alimentari di ristorazione organizzata, dei servizi per la commercializzazione dei prodotti nelle industrie alimentari e nelle aziende del grande dettaglio oltre che dei pubblici servizi preposti alla politica e alla razionale utilizzazione dei prodotti alimentari. La scuola rilascia il diploma di tecnico merceologico di gestione del sistema alimentare. Art. 3. Sono titoli di accesso alla scuola i diplomi della scuola media secondaria di durata quinquennale. Il corso di studi ha la durata di due anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, scritta e parlata. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di trenta iscritti per ogni anno di corso, e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 4. Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di economia e commercio e il dipartimento di scienze geografiche e merceologiche. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 5. L'attivita' didattica della scuola si articola - tra lezioni, esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti - in complessive ottocento ore per ogni anno di corso, comprendenti un congruo periodo di tirocinio guidato. Gli insegnamenti del biennio sono articolati in due aree didattiche, la prima comune, la seconda opzionale. Gli insegnamenti dell'area didattica comune del primo e secondo anno sono i seguenti: 1 Anno: 1) chimica degli alimenti; 2) merceologia degli alimenti; 3) igiene degli alimenti; 4) legislazione alimentare; 5) tecnologie dell'industria alimentare. 2 Anno: 1) tecnologia di conservazione dei prodotti alimentari; 2) economia delle imprese alimentari; 3) tecnica di commercializzazione dei prodotti alimentari; 4) analisi di mercato e comportamento del consumatore. Tali insegnamenti sono obbligatori. Gli insegnamenti dell'area didattica opzionale del primo e del secondo anno sono i seguenti: 1) fisiopatologia della nutrizione; 2) dietologia normale e speciale; 3) organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettivita'; 4) tecnologia e preparazione dei cibi; 5) economia del settore alimentare; 6) economia dei mercati alimentari; 7) tecnica del commercio internazionale; 8) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali; 9) impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti. L'orientamento professionale che la scuola intende attivare e' individuato nell'area dei servizi per la ristorazione organizzata e per la commercializzazione dei prodotti alimentari. Gli insegnamenti che qualificano l'orientamento professionale non possono essere inferiori a quattro, se rapportati all'annualita', e debbono essere scelti tra i seguenti: 1) organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettivita'; 2) tecnologia e preparazione dei cibi (semestrale); 3) economia del settore alimentare (semestrale); 4) economia dei mercati alimentari (semestrale); 5) tecnica del commercio internazionale; 6) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali; 7) impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario che gli studenti abbiano seguito i corsi e superato gli esami di almeno tredici insegnamenti, rapportati all'annualita'. Art. 6. Le attivita' pratiche consistono in esercitazioni di laboratorio tecnico-merceologico e nella analisi di casi di studio riferiti a specifiche realta' aziendali e dei settori dei servizi. Art. 7. Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, puo' consistere in assistenza alla preparazione di diete presso aziende di ristorazione, comunita' aziendali, scolastiche, ospedaliere; puo' altresi' consistere in periodi di tirocinio guidato presso industrie alimentari, aziende del grande dettaglio o strutture del servizio sanitario. La durata del tirocinio e' di almeno duecento ore. Art. 8. La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami di profitto e di tirocinio si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 9. L'esame di diploma consiste nella discussione orale dinanzi ad una commissione, composta secondo le vigenti norme universitarie, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 1 ottobre 1990 Il rettore