IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del marzo
1991;
Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
All'art. 23, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed
economiche, la clausola "Per essere iscritto al secondo anno lo
studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo
anno" e' soppressa.
Nello stesso art. 23 e' inserita la seguente propedeuticita':
"L'esame di analisi e contabilita' dei costi deve essere preceduto
da quello di economia d'azienda".
Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 18 aprile 1991
Il rettore