N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1990- 14 maggio 1991

                                N. 357
       Ordinanza emessa il 21 giugno 1990 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 14 maggio 1991) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cocchi Anna contro
                     il comune di Milano ed altri
 Regione Lombardia - Turismo ed industria alberghiera - Norme a
    sostegno della promozione  ed  incentivazione  della  ricettivita'
    turistica  in occasione dei mondiali di calcio 1990 - Attribuzione
    al  provvedimento  di  approvazione   dei   progetti   urbanistici
    dell'efficacia  di variante agli strumenti urbanistici e di deroga
    ai regolamenti edilizi -  Conseguente  sottrazione  ai  comuni  di
    competenze e poteri in materia di piani regolatori e regolamenti -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 157/1990.
 (Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39).
 (Cost., art. 128).
(GU n.22 del 5-6-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2490/1989
 proposto da Cocchi Anna rappresentata e difesa dall'avv. W. Fumagalli
 ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Milano, piazza Duse,
 3, contro il comune di Milano costituitosi in giudizio, rappresentato
 e difeso dagli avvocati P. Marchese, G.  Sindaco,  M.  R.  Surano  ed
 elettivamente domiciliato presso l'avv. comunale in Milano, via della
 Guastalla,  8,  e  nei  confronti  di  Conconi Natale e Allodi Emilia
 costituitosi  in  giudizio,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.   G.
 Ciampoli ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Milano, via
 Fontana,  1  nei  confronti  della  regione Lombardia costituitasi in
 giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. F. Pagano ed elettivamente
 domiciliata presso lo  stesso  in  Milano,  via  Boccaccio,  19,  per
 l'annullamento  della  concessione  edilizia  per intervento edilizio
 relativo all'Hotel "Gala" sito in Milano viale Zara n.  89-91,  degli
 atti presupposti e segnatamente della delibera del consiglio comunale
 di  Milano,  n. 1180 del 4 ottobre 1988 e della delibera della giunta
 regionale Lombarda n. 39554 del 14 febbraio 1989.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti delle causa;
    Udito,  alla pubblica udienza del 21 giugno 1990 il relatore Bruno
 Lelli;
    Udito, altresi', l'avv. Miggiano in sostituzione avv. W. Fumagalli
 per la ricorrente, l'avv. Surano per  il  comune  resistente,  l'avv.
 Colombo  in  sostituzione  dell'avv. Pagano per la regione Lombardia,
 l'avv.  Saladino  in  sostituzione   dell'avv.to   Ciampoli   per   i
 controinteressati.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Col  ricorso  in  epigrafe, notificato al comune di Milano ed alla
 regione Lombardia il 26 luglio 1989 ed ai signori Conconi  ed  Allodi
 il  27  luglio 1989 la ricorrente, nella sua qualita' di proprietaria
 di area confinante con quella su cui insiste l'hotel "Gala",  impugna
 la  concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge regionale n.
 39/1988 (norme a sostegno della  promozione  e  incettivazione  della
 ricettivita'  turistica  alberghiera  ed extralberghiera in occasione
 dei mondiali  di  calcio  1990)  con  la  quale  e'  stato  assentito
 l'intervento  di  ampliamento  di  detto  albergo  e  tutti  gli atti
 presupposti indicati in epigrafe.
    Tali le  censure  contenute  nel  ricorso  principale  ed  in  tre
 successivi ricorsi per motivi aggiunti.
     A) Ricorso iniziale:
      1)  la  deliberazione con cui il comune di Milano ha espresso il
 proprio parere favorevole all'approvazione dell'intervento di cui  e'
 causa e' privo di motivazione;
      2)  il provvedimento con cui la giunta regionale ha approvato il
 progetto in deroga alla vigente disciplina di zona non e' sorretto da
 congrua e adeguata motivazione in violazione dell'art. 5 della  legge
 regionale n. 39/1988;
      3)  il parere del comune deve considerarsi negativo in quanto la
 positivita' dello stesso  e'  subordinata  alla  presentazione  entro
 venti   giorni   di   impegnative   da   parte  del  richiedente  per
 l'individuazione degli spazi da  asservire  a  parcheggi  privati  al
 servizio  della  struttura  e  per  la  determinazione del contributo
 concessorio. Dette impegnative  non  sarebbero  state  presentate  in
 termini:
      4)   la   deliberazione   della  giunta  regionale  afferma  che
 l'intervento di cui si tratta  "non  crea  fabbisogno  di  standars",
 mentre   e'   di   tutta   evidenza  che  detto  intervento  proietta
 completamente  all'esterno  i  carichi  urbanistici   necessariamente
 indotti;
      5) la valutazione di merito urbanistico edilizio contenuta nella
 deliberazione    regionale    offre    una    valutazione   riduttiva
 dell'intervento, omettendo di considerare che oltre  ai  posti  letto
 vengono creati nuovi spazi per convegni ed incontri;
      6)  i  provvedimenti  impugnati  violano  l'art.  3  della legge
 regionale  n.  39/1988  nella  parte  in  cui  prevede  che  elemento
 fondamentale  dei  progetti  e'  costituito da un piano di fattilita'
 comprovante la realizzabilita' dell'opera entro il 31 maggio 1990;
    Il piano allegato al progetto approvato, infatti, prevede una data
 di inizio dei lavori anteriore  al  rilascio  della  concessione  con
 conseguente sua inattendibilita';
      7)  i  provvedimenti  impugnati  violano l'art. 2 della legge n.
 122/1989 per mancato reperimento degli spazi per parcheggio secondo i
 nuovi standars introdotti dalla suddetta legge;
      8) la concessione  edilizia  di  cui  si  tratta  non  e'  stata
 preceduta dal parere della C.E. e del consiglio di zona.
    Inoltre  non risultano prodotti i pareri prescritti dalle norme di
 legge  per  il  rilascio  della   concessione   edilizia   (ufficiale
 sanitario, vigili del fuoco; genio civile).
     B) Ricorso per motivi aggiunti n. 1.
    1.1.  -  La  domanda  di  concessione  inizialmente  prevedeva  la
 formazione  di  soli  quattro  posti  letto  mentre  dalla   delibera
 regionale  risulta  che  i  nuovi  posti  sarebbero  sette. Nel corso
 dell'istruttoria il progetto e' stato variato,  ma  cio'  rappresenta
 una  violazione  dell'art.  3  della legge regionale n. 39/1988 nella
 parte in cui prevede un termine di concessione edilizia.
     C) Ricorso per motivi aggiunti n. 2.
    1.2. - Si deduce la violazione dell'art. 3 della  legge  regionale
 n.  39/1988  nella  parte  in cui prevede che entro il 5 ottobre 1988
 avrebbero dovuto essere presentati i progetti edilizi in  conformita'
 ai criteri stabiliti dalle vigenti norme regolamentari e comunali, in
 quanto:
      mancano molti degli elaborati previsti dall'art. 9.3 del vigente
 regolamento edilizio;
      non  risulta  presentato  l'estratto dello strumento urbanistico
 generale ne' alcun  chiarimento  e'  stato  fornito  in  merito  alla
 compatibilita'  delle  opere  con  le  norme urbanistiche ed edilizie
 vigenti nel comune;
      manca  il  piano  finanziario   comprovante   la   realizzazione
 dell'opera entro il maggio 1990.
     D) Ricorso per motivi aggiunti n. 3.
    1.3  -  in  relazione  ai documenti depositati dalla regione e dal
 comune in ottemperanza dell'ordinanza istruttoria n. 49/1989  si  de-
 duce  il  vizio  di  eccesso di potere sotto il profilo dell'assoluta
 carenza istruttoria e della carenza di motivazione.
    2.3 - si deduce il mancato  rispetto  dei  vincoli  contenuti  nel
 contratto di acquisto dell'area risalente al 30 ottobre 1911;
    3.3 - assenza di istruttoria autonoma da parte della regione.
    Si   sono   costituiti  in  giudizio  tutti  i  soggetti  intimati
 deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilita'  del  ricorso
 (per  la  mancata  tempestiva  impugnazione  degli  atti  presupposti
 rappresentati dalla delibera contenente il parere  del  comune  e  di
 quella  di approvazione del progetto da parte della giunta regionale)
 e l'infondatezza dello stesso.
    La ricorrente in data 8 giugno  1990  ha  presentato  una  memoria
 conclusiva  con  la  quale,  dopo  aver  ripreso i motivi dedotti coi
 ricorsi,  adombra   l'illegittimita'   costituzionale   della   legge
 regionale n. 39/1988 in forza della quale la concessione impugnata e'
 stata rilasciata e cio' sia in relazione alla ordinanza di rimessione
 alla  Corte  costituzionale  della  I sezione del t.a.r. Lombardia n.
 376/1989, sia in relazione alla sentenza con cui  la  predetta  Corte
 (n.  157/1990)  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale della
 legge regionale del  Piemonte  riapprovata  il  5  ottobre  1989,  di
 analogo contenuto.
                             D I R I T T O
    Il   Colleggio   e'   chiamato   a  valutare  le  legittimita'  di
 provvedimenti adottati dal comune di Milano e dalla regione Lombardia
 in applicazione della legge regionale  della  Lombardia  n.  39/1988:
 prodromica   alla   decisione,   pertanto,   e  l'indagine  circa  la
 compatibilita' di detta legge con i precetti  costituzionali,  tenuto
 conto  in  particolare  del fatto che, come riferito dalla ricorrente
 nella succitata memoria, la Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.
 157/1990  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale della legge
 della regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989,  analoga  negli
 aspetti essenziali a quella in esame.
    La  legge  regionale  Lombarda  n.  39/1988  ha inteso regolare un
 procedimento speciale - in deroga alla vigente disciplina urbanistica
 -  per  l'approvazione  di  progetti  edilizi  relativi  a  strutture
 alberghiere  destinate  a  far  fronte  alle esigenze di ricettivita'
 connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.
    Detto procedimento si articola come segue:
       a) presentazione dei  progetti  edilizi  contemporaneamente  al
 comune competente per territorio ed alla regione;
       b)  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione del progetto il
 comune esprime il proprio parere, vincolante se espresso;
       c)  la  giunta  regionale  approva  i  progetti   edilizi   con
 provvedimento  motivato  circa  l'intervenuto  parere  del  comune  e
 l'eventuale assenso al progetto pur in carenza del parere del comune;
       d)  l'approvazione  regionale  deve  motivare  in  ordine  alla
 concessione  di  deroga  nel  caso  di  non  conformita' edilizia e/o
 urbanistica del progetto, riconoscendosi all'intervento il  carattere
 di opera di interesse generale;
       e) il sindaco, in seguito all'approvazione regionale, e' tenuto
 al   rilascio  della  concessione  edilizia,  operando,  in  difetto,
 l'istituto del silenzio-assenso.
   Ritiene il collegio che l'iter procedimentale delineato dalla legge
 in esame in vista del rilascio  della  concessione  edilizia  per  la
 realizzazione  di  progetti  finalizzati  alla realizzazione di nuove
 strutture alberghiere  in  occasione  dei  mondiali  di  calcio  1990
 contrasti  con l'art. 128 della Costituzione, in relazione all'art. 2
 del d.P.R. n. 616/1977 che da' attuazione al precetto  costituzionale
 con  particolare  riguardo  alla  salvaguardia  delle competenze gia'
 spettanti  ai  comuni  ed  alle  provincie  in  base  al   precedenti
 disposizioni della legislazione statale.
    Al  riguardo  si  deve  osservare  che lo scopo di snellire l'iter
 procedurale per accelerare il rilascio di concessioni edilizie per il
 miglioramento delle strutture turistiche ed alberghiere in vista  dei
 campionati  mondiali  puo'  essere  legittimamente  conseguito  dalla
 legislazione regionale a condizione che il procedimento  a  tal  fine
 predisposto   non   sia  tale  da  risolversi  nella  sottrazione  di
 competenze affidate ai  commi  della  legge  statale  e  fatte  salve
 dall'art.  2  del  d.P.R.  n.  616/1977 (Cfr. Corte costituzionale n.
 157/1990).
    La disciplina recata dalla legge regionale lombarda n. 39/1988 non
 rispetta tale condizione quantomeno sotto due profili:
       a)  innanzi  tutto  l'art.  5 della legge regionale attribuisce
 all'atto di approvazione della giunta l'efficacia di  concessione  in
 deroga  nel  caso  di  non  conformita'  edilizia e/o urbanistica del
 progetto, riconoscendosi all'intervento  il  carattere  di  opera  di
 interesse generale. Detta previsione non tiene conto delle competenze
 del   consiglio  comunale  in  materia  di  varianti  agli  strumenti
 urbanistici (art. 10, ultimo comma, e 16, ultimo comma,  della  legge
 n.  1150/1942)  e di deroghe ai regolamenti edilizi (art. 16, secondo
 comma, della legge  n.  765/1967),  in  quanto  l'atto  della  giunta
 regionale  esplica  efficacia  derogatoria  in via immediata senza la
 necessita' di ulteriori, autonomi interventi deliberativi dell'organo
 comunale.
    In contrario non rileva la circostanza che il comune sia  chiamato
 a  formulare un parere "vincolante se espresso" e cio' per molteplici
 ragioni:
      innanzi tutto la formazione del parere e' soggetta ad un termine
 trascorso il quale la pratica edilizia procede in sede  regionale  in
 assenza  di  qualunque  valutazione  del  comune  e,  quindi,  con la
 completa e totale sostituzione della  giunta  regionale  agli  organi
 comunale  nell'espletamento  degli  accertamenti  e delle valutazioni
 necessari per l'approvazione dei progetti;
      analoghe considerazioni valgono nell'ipotesi in  cui  il  parere
 del  comune  non  venga  formulato,  atteso  che il parere, ancorche'
 vincolante, non e' obbligatorio;
      in ogni caso il parere del comune resta del tutto  indeterminato
 nel  contenuto  in quanto la legge omette di prevedere l'ambito dello
 stesso, mentre,  viceversa,  vengono  individuati  con  precisione  i
 compiti  della  giunta  regionale  alla  quale  spetta l'approvazione
 dell'elenco dei progetti  edilizi  sulla  base  dei  criteri  fissati
 dall'art. 4 della legge in esame.
    In  definitiva  viene in rilievo la funzione meramente eventuale e
 non essenziale del parere del comune che, anche quando  espresso,  si
 configura  quale semplice elemento da valutarsi da parte della giunta
 regionale unitamente ad altri fattori;
       b)  in  secondo  luogo,  l'art.  6  della  legge  regionale  in
 questione  contrasta con le norme statali (artt. 1 e 4 della legge n.
 10/1977) che disciplinano il rilascio delle concessioni edilizie,  in
 quanto  declassa  il potere relativo spettante al sindaco ad una mera
 attivita'  esecutiva,  dal  momento  che,  dopo  l'approvazione   del
 progetto   da   parte  della  regione,  la  concessione  deve  essere
 rilasciata entro trenta giorni, operando, in difetto, l'istituto  del
 silenzio assenso.
    Quest'ultimo  aspetto evidenzia con estrema chiarezza che l'intero
 procedimento tracciato dalla  legge  in  esame,  in  buona  sostanza,
 trasferisce  alla regione i poteri in materia urbanistica ed edilizia
 riservati dalla legislazione statale ai comuni, con cio' violando  il
 precetto contenuto nell'art. 128 della Costituzione (Le province ed i
 comuni  sono  enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
 generali della Repubblica che ne determinano le funzioni).
    Alla legge  in  esame  sono  pertanto  pienamente  estensibili  la
 valutazioni  contenute  nella  sentenza della Corte costituzionale n.
 157/1990 nella parte in cui si afferma che la legislazione  regionale
 incorre  nella  violazione  dell'art.128  della  Costituzione  quanto
 altera  profondamente  l'ordine delle competenze tra regione e comuni
 delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica  e  fatto
 salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977.
    Quanto  alla  rilevanza  della  questione di costituzionalita' ora
 riferita e' sufficiente considerare  che  i  provvedimenti  impugnati
 trovano  fondamento  nella  citata  legge regionale e che molte delle
 censure formulate, dalla  ricorrente  atttengono  all'interpretazione
 della stessa.
    Per   completezza   si   deve   aggiungere  che  le  eccezioni  di
 inammissibilita' prospettate dalle parti resistenti sotto il  profilo
 della tardiva impugnazione del parere del comune, della deliberazione
 della  giunta regionale e della concessione edilizia, con sentenza in
 data odierna sono state respinte dal collegio.
    In conclusione, a  giudizio  di  questo  t.a.r.,  la  legge  della
 regione   Lombardia   n.   39/1988   presenta   profili   di   dubbia
 costituzionalita'  alla  stregua  dell'art.  128  della  Costituzione
 relazionato con l'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977.
                                P. Q. M.
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce
 alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
 della  legge della regione Lombardia n. 39/1988 in relazione all'art.
 128, della Costituzione;
    Sospende il giudizio ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio e al  presidente  del  consiglio  regionale  della
 Lombardia e di comunicarla al Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Cosi' deciso in Milano, il 21 giugno 1990.
                       Il presidente: BONIFACIO
    Il consigliere: GIORDANO
                                                    L'estensore: LELLI
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