N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1990- 14 maggio 1991
N. 357 Ordinanza emessa il 21 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1991) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cocchi Anna contro il comune di Milano ed altri Regione Lombardia - Turismo ed industria alberghiera - Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990 - Attribuzione al provvedimento di approvazione dei progetti urbanistici dell'efficacia di variante agli strumenti urbanistici e di deroga ai regolamenti edilizi - Conseguente sottrazione ai comuni di competenze e poteri in materia di piani regolatori e regolamenti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 157/1990. (Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39). (Cost., art. 128).(GU n.22 del 5-6-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2490/1989 proposto da Cocchi Anna rappresentata e difesa dall'avv. W. Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Milano, piazza Duse, 3, contro il comune di Milano costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati P. Marchese, G. Sindaco, M. R. Surano ed elettivamente domiciliato presso l'avv. comunale in Milano, via della Guastalla, 8, e nei confronti di Conconi Natale e Allodi Emilia costituitosi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. G. Ciampoli ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Milano, via Fontana, 1 nei confronti della regione Lombardia costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. F. Pagano ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Milano, via Boccaccio, 19, per l'annullamento della concessione edilizia per intervento edilizio relativo all'Hotel "Gala" sito in Milano viale Zara n. 89-91, degli atti presupposti e segnatamente della delibera del consiglio comunale di Milano, n. 1180 del 4 ottobre 1988 e della delibera della giunta regionale Lombarda n. 39554 del 14 febbraio 1989. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti delle causa; Udito, alla pubblica udienza del 21 giugno 1990 il relatore Bruno Lelli; Udito, altresi', l'avv. Miggiano in sostituzione avv. W. Fumagalli per la ricorrente, l'avv. Surano per il comune resistente, l'avv. Colombo in sostituzione dell'avv. Pagano per la regione Lombardia, l'avv. Saladino in sostituzione dell'avv.to Ciampoli per i controinteressati. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Col ricorso in epigrafe, notificato al comune di Milano ed alla regione Lombardia il 26 luglio 1989 ed ai signori Conconi ed Allodi il 27 luglio 1989 la ricorrente, nella sua qualita' di proprietaria di area confinante con quella su cui insiste l'hotel "Gala", impugna la concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge regionale n. 39/1988 (norme a sostegno della promozione e incettivazione della ricettivita' turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990) con la quale e' stato assentito l'intervento di ampliamento di detto albergo e tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe. Tali le censure contenute nel ricorso principale ed in tre successivi ricorsi per motivi aggiunti. A) Ricorso iniziale: 1) la deliberazione con cui il comune di Milano ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione dell'intervento di cui e' causa e' privo di motivazione; 2) il provvedimento con cui la giunta regionale ha approvato il progetto in deroga alla vigente disciplina di zona non e' sorretto da congrua e adeguata motivazione in violazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/1988; 3) il parere del comune deve considerarsi negativo in quanto la positivita' dello stesso e' subordinata alla presentazione entro venti giorni di impegnative da parte del richiedente per l'individuazione degli spazi da asservire a parcheggi privati al servizio della struttura e per la determinazione del contributo concessorio. Dette impegnative non sarebbero state presentate in termini: 4) la deliberazione della giunta regionale afferma che l'intervento di cui si tratta "non crea fabbisogno di standars", mentre e' di tutta evidenza che detto intervento proietta completamente all'esterno i carichi urbanistici necessariamente indotti; 5) la valutazione di merito urbanistico edilizio contenuta nella deliberazione regionale offre una valutazione riduttiva dell'intervento, omettendo di considerare che oltre ai posti letto vengono creati nuovi spazi per convegni ed incontri; 6) i provvedimenti impugnati violano l'art. 3 della legge regionale n. 39/1988 nella parte in cui prevede che elemento fondamentale dei progetti e' costituito da un piano di fattilita' comprovante la realizzabilita' dell'opera entro il 31 maggio 1990; Il piano allegato al progetto approvato, infatti, prevede una data di inizio dei lavori anteriore al rilascio della concessione con conseguente sua inattendibilita'; 7) i provvedimenti impugnati violano l'art. 2 della legge n. 122/1989 per mancato reperimento degli spazi per parcheggio secondo i nuovi standars introdotti dalla suddetta legge; 8) la concessione edilizia di cui si tratta non e' stata preceduta dal parere della C.E. e del consiglio di zona. Inoltre non risultano prodotti i pareri prescritti dalle norme di legge per il rilascio della concessione edilizia (ufficiale sanitario, vigili del fuoco; genio civile). B) Ricorso per motivi aggiunti n. 1. 1.1. - La domanda di concessione inizialmente prevedeva la formazione di soli quattro posti letto mentre dalla delibera regionale risulta che i nuovi posti sarebbero sette. Nel corso dell'istruttoria il progetto e' stato variato, ma cio' rappresenta una violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1988 nella parte in cui prevede un termine di concessione edilizia. C) Ricorso per motivi aggiunti n. 2. 1.2. - Si deduce la violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1988 nella parte in cui prevede che entro il 5 ottobre 1988 avrebbero dovuto essere presentati i progetti edilizi in conformita' ai criteri stabiliti dalle vigenti norme regolamentari e comunali, in quanto: mancano molti degli elaborati previsti dall'art. 9.3 del vigente regolamento edilizio; non risulta presentato l'estratto dello strumento urbanistico generale ne' alcun chiarimento e' stato fornito in merito alla compatibilita' delle opere con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel comune; manca il piano finanziario comprovante la realizzazione dell'opera entro il maggio 1990. D) Ricorso per motivi aggiunti n. 3. 1.3 - in relazione ai documenti depositati dalla regione e dal comune in ottemperanza dell'ordinanza istruttoria n. 49/1989 si de- duce il vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell'assoluta carenza istruttoria e della carenza di motivazione. 2.3 - si deduce il mancato rispetto dei vincoli contenuti nel contratto di acquisto dell'area risalente al 30 ottobre 1911; 3.3 - assenza di istruttoria autonoma da parte della regione. Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti intimati deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilita' del ricorso (per la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti rappresentati dalla delibera contenente il parere del comune e di quella di approvazione del progetto da parte della giunta regionale) e l'infondatezza dello stesso. La ricorrente in data 8 giugno 1990 ha presentato una memoria conclusiva con la quale, dopo aver ripreso i motivi dedotti coi ricorsi, adombra l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 39/1988 in forza della quale la concessione impugnata e' stata rilasciata e cio' sia in relazione alla ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della I sezione del t.a.r. Lombardia n. 376/1989, sia in relazione alla sentenza con cui la predetta Corte (n. 157/1990) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge regionale del Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989, di analogo contenuto. D I R I T T O Il Colleggio e' chiamato a valutare le legittimita' di provvedimenti adottati dal comune di Milano e dalla regione Lombardia in applicazione della legge regionale della Lombardia n. 39/1988: prodromica alla decisione, pertanto, e l'indagine circa la compatibilita' di detta legge con i precetti costituzionali, tenuto conto in particolare del fatto che, come riferito dalla ricorrente nella succitata memoria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 157/1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989, analoga negli aspetti essenziali a quella in esame. La legge regionale Lombarda n. 39/1988 ha inteso regolare un procedimento speciale - in deroga alla vigente disciplina urbanistica - per l'approvazione di progetti edilizi relativi a strutture alberghiere destinate a far fronte alle esigenze di ricettivita' connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990. Detto procedimento si articola come segue: a) presentazione dei progetti edilizi contemporaneamente al comune competente per territorio ed alla regione; b) entro trenta giorni dalla presentazione del progetto il comune esprime il proprio parere, vincolante se espresso; c) la giunta regionale approva i progetti edilizi con provvedimento motivato circa l'intervenuto parere del comune e l'eventuale assenso al progetto pur in carenza del parere del comune; d) l'approvazione regionale deve motivare in ordine alla concessione di deroga nel caso di non conformita' edilizia e/o urbanistica del progetto, riconoscendosi all'intervento il carattere di opera di interesse generale; e) il sindaco, in seguito all'approvazione regionale, e' tenuto al rilascio della concessione edilizia, operando, in difetto, l'istituto del silenzio-assenso. Ritiene il collegio che l'iter procedimentale delineato dalla legge in esame in vista del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture alberghiere in occasione dei mondiali di calcio 1990 contrasti con l'art. 128 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977 che da' attuazione al precetto costituzionale con particolare riguardo alla salvaguardia delle competenze gia' spettanti ai comuni ed alle provincie in base al precedenti disposizioni della legislazione statale. Al riguardo si deve osservare che lo scopo di snellire l'iter procedurale per accelerare il rilascio di concessioni edilizie per il miglioramento delle strutture turistiche ed alberghiere in vista dei campionati mondiali puo' essere legittimamente conseguito dalla legislazione regionale a condizione che il procedimento a tal fine predisposto non sia tale da risolversi nella sottrazione di competenze affidate ai commi della legge statale e fatte salve dall'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977 (Cfr. Corte costituzionale n. 157/1990). La disciplina recata dalla legge regionale lombarda n. 39/1988 non rispetta tale condizione quantomeno sotto due profili: a) innanzi tutto l'art. 5 della legge regionale attribuisce all'atto di approvazione della giunta l'efficacia di concessione in deroga nel caso di non conformita' edilizia e/o urbanistica del progetto, riconoscendosi all'intervento il carattere di opera di interesse generale. Detta previsione non tiene conto delle competenze del consiglio comunale in materia di varianti agli strumenti urbanistici (art. 10, ultimo comma, e 16, ultimo comma, della legge n. 1150/1942) e di deroghe ai regolamenti edilizi (art. 16, secondo comma, della legge n. 765/1967), in quanto l'atto della giunta regionale esplica efficacia derogatoria in via immediata senza la necessita' di ulteriori, autonomi interventi deliberativi dell'organo comunale. In contrario non rileva la circostanza che il comune sia chiamato a formulare un parere "vincolante se espresso" e cio' per molteplici ragioni: innanzi tutto la formazione del parere e' soggetta ad un termine trascorso il quale la pratica edilizia procede in sede regionale in assenza di qualunque valutazione del comune e, quindi, con la completa e totale sostituzione della giunta regionale agli organi comunale nell'espletamento degli accertamenti e delle valutazioni necessari per l'approvazione dei progetti; analoghe considerazioni valgono nell'ipotesi in cui il parere del comune non venga formulato, atteso che il parere, ancorche' vincolante, non e' obbligatorio; in ogni caso il parere del comune resta del tutto indeterminato nel contenuto in quanto la legge omette di prevedere l'ambito dello stesso, mentre, viceversa, vengono individuati con precisione i compiti della giunta regionale alla quale spetta l'approvazione dell'elenco dei progetti edilizi sulla base dei criteri fissati dall'art. 4 della legge in esame. In definitiva viene in rilievo la funzione meramente eventuale e non essenziale del parere del comune che, anche quando espresso, si configura quale semplice elemento da valutarsi da parte della giunta regionale unitamente ad altri fattori; b) in secondo luogo, l'art. 6 della legge regionale in questione contrasta con le norme statali (artt. 1 e 4 della legge n. 10/1977) che disciplinano il rilascio delle concessioni edilizie, in quanto declassa il potere relativo spettante al sindaco ad una mera attivita' esecutiva, dal momento che, dopo l'approvazione del progetto da parte della regione, la concessione deve essere rilasciata entro trenta giorni, operando, in difetto, l'istituto del silenzio assenso. Quest'ultimo aspetto evidenzia con estrema chiarezza che l'intero procedimento tracciato dalla legge in esame, in buona sostanza, trasferisce alla regione i poteri in materia urbanistica ed edilizia riservati dalla legislazione statale ai comuni, con cio' violando il precetto contenuto nell'art. 128 della Costituzione (Le province ed i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni). Alla legge in esame sono pertanto pienamente estensibili la valutazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 157/1990 nella parte in cui si afferma che la legislazione regionale incorre nella violazione dell'art.128 della Costituzione quanto altera profondamente l'ordine delle competenze tra regione e comuni delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977. Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalita' ora riferita e' sufficiente considerare che i provvedimenti impugnati trovano fondamento nella citata legge regionale e che molte delle censure formulate, dalla ricorrente atttengono all'interpretazione della stessa. Per completezza si deve aggiungere che le eccezioni di inammissibilita' prospettate dalle parti resistenti sotto il profilo della tardiva impugnazione del parere del comune, della deliberazione della giunta regionale e della concessione edilizia, con sentenza in data odierna sono state respinte dal collegio. In conclusione, a giudizio di questo t.a.r., la legge della regione Lombardia n. 39/1988 presenta profili di dubbia costituzionalita' alla stregua dell'art. 128 della Costituzione relazionato con l'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977.
P. Q. M. Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 39/1988 in relazione all'art. 128, della Costituzione; Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio e al presidente del consiglio regionale della Lombardia e di comunicarla al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Milano, il 21 giugno 1990. Il presidente: BONIFACIO Il consigliere: GIORDANO L'estensore: LELLI 91C0666