MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini di modificazione del disciplinare di produzione
   dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici".
(GU n.133 del 8-6-1991)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di origine controllata "Colli Berici" riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32  del  4  febbraio  1974),  propone  la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  secondo  il testo di cui
appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
       Disciplinare di produzione della D.O.C. "Colli Berici"
   Art.  1.  - La denominazione di origine controllata "Colli Berici"
e'  riservata  ai  vini  che  corrispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Art.  2.  -  La  denominazione  "Colli  Berici"  da  indicarsi  in
etichetta, e' riservata ai seguenti tipi di vini:
    Garganega;
    Tocai Bianco;
    Sauvignon;
    Pinot Bianco;
    Merlot;
    Tocai Rosso;
    Cabernet;
    Chardonnay,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  dai  vigneti
costituiti dai corrispondenti vitigni.
   Nella preparazione dei vini "Colli Berici":
    Garganega,  possono  concorrere  le  uve del vitigno Trebbiano di
Soave (Trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino  ad  un  massimo
del 10% del totale delle viti esistenti;
    Tocai  Bianco,  possono  concorrere le uve del vitigno Garganega,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti
esistenti;
    Sauvignon, possono  concorrere  le  uve  del  vitigno  Garganega,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti
esistenti;
    Pinot Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Grigio,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti
esistenti;
    Tocai  Rosso,  possono  concorrere  le uve del vitigno Garganega,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti
esistenti;
    Cabernet, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le
uve di vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon;
    Chardonnay, possono concorrere le uve del vitigno  Pinot  Bianco,
presenti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.
   La denominazione di origine controllata "Colli Berici" puo' essere
utilizzata per definire il vino spumante ottenuto dall'uvaggio di cui
appresso  derivante  dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli albi
per i relativi vini:
    "Garganega", in misura non inferiore al 50%;
    "Pinot  Bianco",  "Pinot   Grigio",   "Chardonnay",   "Sauvignon"
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.
   La  spumantizzazione deve avvenire mediante fermentazione naturale
nel rispetto della normativa sulla preparazione dei vini  spumanti  e
dentro il territorio della regione Veneto.
   Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli Berici"
devono  essere  prodotte nella zona che comprende tutto il territorio
dei seguenti comuni:
    Albettone, Alonte,  Altavilla,  Arcugnano,  Barbarano  Vicentino,
Brendola,  Castegnero,  Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano
dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo ed in  parte  nel  territorio
dei  comuni  di:  Asigliano,  Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare,
Lonigo,  Montebello  Vicentino,  Montecchio   Maggiore,   Montegalda,
Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  esclusi  ai fini dell'iscrizione
all'albo prevista dall'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di
piano  o  fondovalle  che  siano  di  natura  torbosa  o  silicea  od
eccessivamente freschi.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva per ettaro di coltura specializzata non
dovra' superare per i vini:
    Tocai Bianco, Sauvignon, Pinot Bianco, Tocai Rosso e  Cabernet  i
120  q.li;  Merlot i 130 q.li; Garganega i 140 q.li; Chardonnay i 140
q.li.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 70%
per  i vini Garganega, Tocai Bianco, Merlot, Sauvignon, Pinot Bianco,
Chardonnay, Tocai Rosso e Cabernet.
   La regione Veneto con proprio decreto, su  proposta  del  comitato
vitivinicolo  regionale  istituito  con  legge regionale n. 55 dell'8
maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  di
anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo
di  produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione
del vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Berici"
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   Il  limite  di  cui  sopra  potra' essere rettificato da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base  all'art.  11  del
regolamento comunitario n. 338 del consiglio del 5 febbraio 1979.
   Art.  5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata  nell'art.
3.
   Tuttavia  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni  siano  effettuate  entro  l'intero
territorio  dei  comuni  compresi  anche  parzialmente  nella zona di
produzione delimitata e nei comuni confinanti con  la  zona  medesima
anche se appartenenti ad altra provincia.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare ai vini:
Tocai Bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot Bianco, Tocai Rosso,  Cabernet
e  Chardonnay  un  titolo  alcoolometrico volumico naturale minimo di
10,5 gradi; al  vino  Garganega  un  titolo  alcoolometrico  volumico
naturale minimo di 10 gradi.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari
caratteristiche.
   Art.  6.  -  I  vini  a  denominazione  di  origine "Colli Berici"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
   Garganega:
    colore: giallo paglierino dorato chiaro;
    odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
    sapore:  asciutto,  delicatamente  amarognolo,  di  medio  corpo,
giusta acidita', armonico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   Tocai Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicatamente vinoso;
    sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Sauvignon:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, profumo caratteristico della varieta';
    sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Pinot Bianco:
    colore: bianco paglierino chiaro;
    odore: delicatamente intenso caratteristico della varieta';
    sapore: armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Chardonnay:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: delicato caratteristico, fine gradevole;
    sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
    sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Tocai Rosso:
    colore: rosso rubino, non molto intenso;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico della varieta';
    sapore:   gradevole,  un  po'  amarognolo,  armonico  giustamente
tannico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Cabernet:
    colore:  rosso   rubino   carico   tendente   all'arancione   con
l'invecchiamento;
    odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varieta';
    sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  "Colli Berici" Spumante:
    colore:  paglierino,  piu'  o  meno  chiaro, brillante, con spuma
persistente;
    odore: gradevole e fruttato;
    sapore: secco, fresco, fine ed armonico;
    Titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11›;
    acidita' totale minima: 5,5%;
    estratto secco minimo: 14%;
    zuccheri residui massimo: 15 gr..
   Le uve destinate  alla  produzione  dei  "Colli  Berici"  spumante
possono  partire da un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo
di 9,5 gradi.
   E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  di
modificare,  con  proprio  decreto,  per  i  vini  di cui al presente
disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
   Art. 7. - Il vino "Colli Berici" Cabernet, derivante da uve aventi
un titolo  alcoolometrico  volumico  naturale  minimo  di  11,5›,  se
invecchiato  per  almeno tre anni a partire dal 1› gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve, puo'  portare  la  qualificazione
aggiuntiva "riserva".
   Art.  8. - E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli
articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle
previste  nel  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  -  comprese  nella zona delimitata dal
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui vini cosi' qualificati sono ottenuti.
   Art. 9. - Chiunque produce, vende,  pone  in  vendita  o  comunque
distribuisce   per   il  consumo  con  la  denominazione  di  origine
controllata "Colli Berici" vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare  di  produzione,  e'
punito  a  norma  dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.