MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 maggio 1991 

  Abilitazione del Monte dei Paschi di Siena a contrarre prestiti con
la Banca europea per gli investimenti.
(GU n.138 del 14-6-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973, n. 876, recante aumento della
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della  Banca  europea
per gli investimenti (B.E.I.);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3  di detta legge, che accorda la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per  il  pagamento
degli  interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi
con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne  il  ricavo
al  finanziamento  di  iniziative  da  realizzare  nel  territorio di
competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel  settore  industriale,
nel  settore  delle  infrastrutture  e  dei  servizi ed in quello dei
progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6  ottobre  1971,  n.
853, e successive modificazioni, disponendo altresi' che gli istituti
e  gli  enti  pubblici  abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra
saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del  Ministro
del tesoro;
  Vista  la  domanda in data 17 aprile 1991 con la quale il Monte dei
Paschi di Siena ha chiesto  di  essere  abilitato  ad  effettuare  le
operazioni finanziarie suddette;
  Ritenuto che si possa provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1973, n. 876, il Monte dei Paschi di Siena e' abilitato  a  contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il
ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di
competenza  della  Cassa  per il Mezzogiorno nel settore industriale,
nel settore delle infrastrutture e  dei  servizi  ed  in  quello  dei
progetti  speciali  di  cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n.
853, e successive modificazioni,  a  condizione  che  l'utilizzo  dei
finanziamenti  in  questione  avvenga  nel  rispetto  della normativa
legislativa e statutaria che  regolamenta  l'attivita'  dell'istituto
medesimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 maggio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI