Criteri di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche.(GU n.138 del 14-6-1991)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Visto l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la concessione di un contributo per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche; Visto il decreto 30 ottobre 1990 che ha ripartito tra le regioni i fondi relativi al 1990; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, siano subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri di concessione dei contributi di cui all'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato; Considerato il parere favorevole del comitato esecutivo del C.E.R. reso nella seduta del 20 febbraio 1991; Delibera: Art. 1. Il contributo e' concesso: in relazione ai massimali di costo C.E.R.; in relazione all'affidabilita' del gestore dell'unita' terapeutica (indagine sulle pregresse attivita' nel settore); in relazione alla fattibilita' dell'intervento. Roma, 30 maggio 1991 Il Ministro-Presidente del C.E.R.: PRANDINI