ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CIRCOLARE 4 giugno 1991, n. 156 

  Legge n. 20 del 9 gennaio 1991  -  Integrazioni  e  modifiche  alla
legge   12   agosto  1982,  n.  576,  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o  enti
assicurativi.  Adempimenti  di  cui all'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
all'art. 10, commi 1, 2 e 4 e all'art. 18, comma 2.
(GU n.138 del 14-6-1991)
 
 Vigente al: 14-6-1991  
 

                                  Agli  enti  ed  alle   imprese   di
                                  assicurazione e riassicurazione
                                  Alle  rappresentanze  generali  per
                                  l'Italia delle  imprese  estere  di
                                  assicurazione e riassicurazione
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  D.G.A.P.
                                  Alla    Autorita'   garante   della
                                  concorrenza e del mercato
                                  Alla Banca d'Italia
                                  Alla CONSOB
                                  All'Associazione nazionale  fra  le
                                  imprese assicuratrici - ANIA
                                  All'Assirevi
  Con  circolare  n.  150  del  21  febbraio 1991, questo Istituto ha
fornito prime istruzioni sulle disposizioni contenute negli  articoli
4,  5,  comma,  1,  e  6  della legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante:
"Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme
sul  controllo  delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e
in imprese o enti assicurativi".
  Con  la  presente  vengono  fornite  ai  soggetti  interessati   le
indicazioni  ritenute  necessarie ai fini dell'applicazione dell'art.
9, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 10, commi 1, 2 e 4 e dell'art. 18,
comma 2. Le imprese o enti assicurativi  porteranno  costantemente  a
conoscenza   dei   soggetti   partecipanti  al  proprio  capitale  le
indicazioni che vengono di seguito impartite.
  Al fine di  garantire  la  piu'  ampia  diffusione  della  presente
circolare   l'Istituto   si  riserva  di  utilizzare  ogni  mezzo  di
pubblicita' ritenuto necessario.
  Allorquando   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  avra'  provveduto  ad  emanare i decreti di propria
competenza, saranno fornite, con successive circolari, istruzioni per
quanto attiene alle disposizioni relative agli articoli ed  ai  commi
non richiamati nella presente circolare.
Art. 9 (Comunicazioni delle partecipazioni al capitale di
  imprese ed enti assicurativi).
  Sono  obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9
i soggetti di seguito indicati aventi la sede legale o  la  residenza
nel territorio italiano o all'estero e precisamente:
    a)  i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni
o quote di imprese o enti assicurativi;
    b) le societa' fiduciarie e le  interposte  persone,  alle  quali
formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;
    c)   il   fiduciante   e   l'interponente,   quali  acquirenti  o
sottoscrittori effettivi dei titoli sub a);
    d) il  creditore  pignoratizio  e  l'usufruttario,  nel  caso  di
cessione in garanzia o in godimento delle azioni o quote medesime;
    e)  il  riportatore  ed  il  riportato,  ove azioni o quote siano
oggetto di riporto;
    f) tutti i soggetti in posizione di controllo ai sensi  dell'art.
10,  comma  2, della legge n. 20/1991, rispetto a quelli obbligati in
proprio alla comunicazione.
  Sono, altresi', tenute ad  effettuare  le  comunicazioni  ai  sensi
dell'art.  9  le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento
mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.
  La comunicazione deve essere effettuata quando  la  partecipazione,
tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione
di  quelle per le quali il dichiarante e' privato di tale diritto, ha
superato  il  limite  del  2%  del  capitale  sociale   sottoscritto,
determinato  al  netto  delle azioni o quote senza diritto di voto e,
indipendentemente  da  tale  limite,  quando  comporti  il  controllo
dell'impresa   o   dell'ente  assicurativo,  cosi'  come  individuato
dall'art. 10, comma 2.
  Ai fini del calcolo della  suddetta  percentuale  di  rilevanza  si
tiene  conto  anche  delle azioni o quote aventi diritto al voto gia'
possedute per il  tramite  di  societa'  controllate  o  di  societa'
fiduciarie  o  per  interposta persona, nonche' possedute a titolo di
pegno o di usufrutto.
  Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto  nei
confronti del riportato che del riportatore.
  Il  termine  di  dieci  giorni fissato dall'art. 9, comma 1, per la
comunicazione   della   partecipazione   decorre   dalla   data    di
perfezionamento  -  secondo  la disciplina civilistica - dell'atto di
assunzione della partecipazione rilevante ai fini della  disposizione
in esame.
  In  caso  di  operazioni  di compravendita in borsa a termine fermo
deve farsi  riferimento  alla  data  di  liquidazione  di  fine  mese
borsistico.
  E'  altresi'  dovuta  la  comunicazione delle successive variazioni
della partecipazione "entro quindici  giorni  da  quello  in  cui  la
misura  dell'aumento  o  della  diminuzione  ha superato la meta' del
medesimo  limite  percentuale  o  in   ogni   caso   da   quando   la
partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale".
  In  ordine  alle  comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si
segnala che in caso di cessione in pegno  o  usufrutto  di  azioni  o
quote  di imprese o enti assicurativi la comunicazione e' dovuta solo
nell'ipotesi di perdita del diritto di voto, quando questa  determini
una  variazione  della  rispettiva partecipazione superiore all'1% o,
comunque, una diminuzione  della  partecipazione  complessiva  al  di
sotto del 2%.
  Le  comunicazioni  andranno  redatte  in  conformita'  ad  apposito
modello che dovra' essere approvato dal Ministro dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In  attesa  del  suddetto  provvedimento  le  comunicazioni  dovranno
comunque contenere i dati previsti al comma 4 dell'art. 9.
  Le   comunicazioni  che,  ai  sensi  del  comma  1,  devono  essere
effettuate alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP  entro  dieci
giorni,  si  considerano  eseguite  nel giorno della consegna o della
spedizione per lettera raccomandata.
  Ai  fini  di  una  omogenea  informativa i soggetti tenuti ai sensi
dell'art. 9 devono effettuare le comunicazioni di  cui  all'art.  18,
comma  2,  in conformita' a quanto disposto dal comma 4, lettere b) e
c), dell'art. 9. Dette comunicazioni devono riportare  la  situazione
delle   partecipazioni  detenute  alla  data  del  6  febbraio  1991,
indipendentemente da ogni successiva modifica.
  Si richiama l'attenzione sulle sanzioni stabilite dall'art. 16  per
il   ritardo,   l'incompletezza,  l'omissione  e  la  falsita'  delle
comunicazioni prescritte dall'art. 9.
Art. 10 (Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di
  controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi).
  Tenuto a chiedere l'autorizzazione - secondo le modalita' di cui al
successivo art.  11  -  e'  chiunque  assuma  una  partecipazione  di
controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi.
  L'obbligo   sorge   nel   caso   e   all'atto   di  acquisizione  o
sottoscrizione di partecipazioni  in  imprese  ed  enti  assicurativi
effettuate  direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie od interposta persona che da sola  o
sommata    ad   altra   gia'   posseduta   (ancora   direttamente   o
indirettamente)  comporti  il  controllo  dell'impresa  o   dell'ente
assicurativo.
  Tenuto  a  chiedere  l'autorizzazione  e'  altresi' chiunque assuma
direttamente  o   indirettamente   la   posizione   di   controllante
dell'impresa o dell'ente assicurativo.
  L'autorizzazione  e'  inoltre necessaria per l'acquisto, diretto od
indiretto, del controllo  di  una  controllante  l'impresa  o  l'ente
assicurativo.
  La  mancanza anche di una sola autorizzazione incide sull'esercizio
del  diritto  di  voto  nell'assemblea   dell'impresa   o   dell'ente
assicurativo.
  L'autorizzazione deve essere preventiva per le operazioni che, come
previsto  dal  comma  4,  abbiano  per effetto diretto o indiretto il
passaggio del controllo da un soggetto all'altro.
  Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile  (nel
testo  innovato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127) il controllo si considera esistente  anche  quando  un  soggetto
possiede  da  solo  piu'  del 25% delle azioni o quote con diritto di
voto nell'assemblea ordinaria (o piu'  del  10%  se  la  societa'  e'
quotata  in  borsa)  sempre  che  non  esista  un  altro soggetto che
disponga di maggior percentuale di voti.  Inoltre  nel  caso  in  cui
sussista un sindacato di voto avente per oggetto la partecipazione in
imprese ed enti assicurativi che raggruppi piu' del 25% (o del 10% se
la  societa'  e' quotata) e sempre che non esista altro sindacato che
regoli  l'esercizio  di  voto  per  una  maggiore  percentuale,  ogni
partecipante  al  sindacato e' considerato controllante. In tal caso,
peraltro, non assumono la qualifica di controllanti l'impresa od ente
di assicurazione i soggetti che controllano i partecipanti  al  patto
di sindacato.
  La  stipulazione  di  ogni sindacato di voto, cioe' di ogni accordo
che regola l'esercizio del voto nell'assemblea  di  imprese  od  enti
assicurativi,  cosi'  come l'adesione ad un sindacato esistente, deve
essere comunicata all'ISVAP entro quarantotto ore.
  Il  soggetto  autorizzato che, per dismissione della partecipazione
(salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4  dell'articolo
in argomento), recesso dal sindacato o qualunque altra ragione, perda
la   posizione  di  controllante  deve  darne  comunicazione  scritta
all'ISVAP entro quindici giorni.
  Si richiama l'attenzione sulle  sanzioni  stabilite  dall'art.  16,
comma  5,  per  la violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10,
comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4.
  Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.
                                               Il presidente: FORTINI