MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 giugno 1991 

  Dichiarazione dell'esistenza della condizione di  reciprocita'  fra
lo  Stato  italiano  e la Repubblica democratica socialista dello Sri
Lanka ai fini della necessita' dell'autorizzazione per il  compimento
di  atti  esecutivi  sui beni della Repubblica democratica socialista
dello Sri Lanka esistenti in Italia.
(GU n.139 del 15-6-1991)

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  proprio  decreto,  in  data 13 luglio 1988, con il quale
veniva dichiarata la sussistenza della condizione di reciprocita' fra
la Repubblica italiana e la Repubblica democratica  socialista  dello
Sri  Lanka,  ai  sensi  e  per gli effetti del regio decreto-legge 30
agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263,
e negata l'autorizzazione alla prosecuzione della procedura esecutiva
promossa da Franca Bernardo  con  atto  di  precetto  notificato  l'8
giugno  1988  all'ambasciata  in  Italia  della  Repubblica dello Sri
Lanka, a seguito di sentenza del pretore di Roma in data 22  dicembre
1987, passata in giudicato;
  Considerato  che con istanza del 5 febbraio 1991 Franca Bernardo ha
chiesto che venga  riesaminata  la  vicenda  e  concessa  la  chiesta
autorizzazione  a  procedere  ad  atti  esecutivi nei confronti della
Repubblica dello Sri Lanka per  il  medesimo  titolo  precedentemente
fatto valere;
  Ritenuto  che dalle informazioni nuovamente raccolte per il tramite
del Ministero degli affari esteri (vedi la nota del 12  aprile  1991)
risulta  ancora  che  nello  Sri  Lanka sulla base dell'ordinamento e
della prassi non e' possibile procedere in  via  esecutiva  sui  beni
appartenenti a Stati stranieri senza l'autorizzazione del Governo lo-
cale; che tale situazione, sia pure in mancanza di specifica menzione
delle disposizioni di legge, realizza in ogni caso, con riguardo alla
prassi   vigente,  una  condizione  di  rilevanza  analoga  a  quella
esistente in Italia per la sequestralita'  e  la  sottoposizione,  in
genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure
assoggettate  alla  previa  autorizzazione dell'amministrazione; che,
dunque, nei rapporti fra lo Stato  italiano  e  lo  Stato  dello  Sri
Lanka,  permane  la  condizione  di reciprocita' prevista dalle norme
sopra citate;
  Rilevato che permane altresi' la inopportunita' di  autorizzare  la
istante  a  promuovere  una  procedura  esecutiva nei confronti dello
Stato dello Sri Lanka, in quanto una tale  azione  non  potrebbe  non
avere  riflesso  negativo  sulle relazioni politiche fra i due Paesi,
secondo il parere espresso dal  Ministero  degli  affari  esteri,  da
ultimo con nota del 29 aprile 1991;
  Atteso   che   non   assumono   rilevanza,  in  ordine  al  chiesto
provvedimento di autorizzazione, le osservazioni svolte dalla istante
circa la natura di titolo passato in cosa giudicata della sentenza da
lei fatta  valere,  poiche'  la  normativa  in  vigore  attiene  alla
opportunita',   da   valutare  in  sede  politica  con  apprezzamento
discrezionale, di dare esecuzione a detto titolo;
                              Decreta:
  Dichiara la sussistenza della condizione  di  reciprocita'  fra  la
Repubblica  italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri
Lanka; non autorizza Franca Bernardo a  promuovere  azione  esecutiva
sui beni di questa per il titolo menzionato in motivazione.
   Roma, 7 giugno 1991
                                                Il Ministro: MARTELLI