Reiezione di richieste avanzate ai sensi dell'art. 2 quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675(GU n.139 del 15-6-1991)
Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, nella seduta del 12 marzo 1991, ha deliberato quanto segue: 1) l'impresa Talco Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari e miniere di Orani, non puo' ritenersi, a decorrere dal 2 gennaio 1989, in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675; 2) l'impresa Elettrometallurgica trentina S.r.l., con sede e stabilimento in Trento, non e' riconosciuta, a decorrere dal 30 luglio 1990, in condizione di crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.