N. 413 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1990- 3 giugno 1991
N. 413 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 ed il 19 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1991) dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Principe Vera contro l'u.s.l. n. 12 di Ancona e da Picciotti Ovidio contro l'u.s.l. n. 21 di Fermo. Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' come il restante personale medico delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' come per i dirigenti civili dello Stato e i professori - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37). (Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 97).(GU n.24 del 19-6-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 940 e 818 del 1990 proposti, rispettivamente, da Principe Vera, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bertinelli Terzi, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Ancona, piazza Stamira, 13, contro l'unita' sanitaria locale n. 12 con sede in Ancona, in persona del presidente pro-temporedel comitato di gestione, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pauri, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Ancona, via XXV Aprile, 28, e da Picciotti Ovidio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Funari e Nicola Sbano, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, via San Martino, 23, contro l'unita' sanitaria locale n. 21 con sede in Fermo, in persona del presidente pro-tempore del comitato di gestione, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Vecchiotti, con lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona, via Piave 6/ b, presso l'avv. Massimo Belelli, per l'annullamento: a) quanto al ricorso n. 940 del 1990: della deliberazione 25 maggio 1990 n. 1337/II con cui il comitato di gestione dell'u.s.l. n. 12 di Ancona ha respinto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta', nonche' della relativa nota di comunicazione 25 luglio 1990, n. 13953; b) quanto al ricorso n. 818 del 1990: della deliberazione 5 giugno 1990, n. 354, con cui il comitato di gestione dell'u.s.l. n. 21 di Fermo ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il trattamento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta', nonche' occorrendo, della deliberazione 20 febbraio 1990, n. 82, con cui lo stesso comitato di gestione aveva disposto il collocamento a riposo del ricorrente a decorrere dal 26 agosto 1990; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle unita' sanitarie locali n. 12 di Ancona e n. 21 di Fermo; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la propria ordinanza collegiale 8 novembre 1990, n. 671, resa nel ricorso n. 940/1990, con cui e' stata accolta la domanda di sospensione dell'atto impugnato, prodotta dalla dott.ssa Principe Vera; Vista la propria ordinanza collegiale 25 luglio 1990, n. 469, resa nel ricorso n. 818/1990, con cui e' stata respinta la domanda di sospensione dell'atto impugnato, prodotta dal dott. Picciotti Ovidio; Visti gli atti tutti delle cause; Udito, alla pubblica udienza del 5 dicembre 1990, il magistrato relatore cons. Mario Di Giuseppe e uditi, altresi', l'avv. Marco Bertinelli Terzi per la ricorrente Principe, e gli avvocati Paolo Pauri ed Aldo Vecchiotti per le amministrazioni rispettivamente patrocinate; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O A). - Con atto notificato in data 4 settembre 1990 (ric. n. 940/1990) la ricorrente, primario di ruolo di anestesia in servizio presso l'unita' sanitaria locale n. 12 di Ancona, ha impugnato la deliberazione 25 maggio 1990, n. 1337/II, con cui il comitato di gestione non ha accolto la sua domanda 19 aprile 1990 volta ad ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta' allo scopo di conseguire il massimo della pensione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37. A sostegno del gravame sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4-quinquies del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in relazione all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; violazione ed errata applicazione degli artt. 53 e 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'amministrazione ha respinto l'istanza della ricorrente sulla base della considerazione che al personale del servizio sanitario nazionale sia applicabile esclusivamente l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 citato, da cui e' obbligatoriamente prescritto il collocamento a riposo dei sanitari al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. La ricorrente sostiene, in contrario, che l'art. 53 citato, non esclude l'applicabilita' nella specie dell'art. 1, comma 4-quinquies, della legge n. 37/1990 citata, poiche' quest'ultimo costituisce ius superveniens da cui non e' possibile prescindere e poiche' la prima norma riguarda tutto il personale mentre la seconda si riferisce solo a quello rivestente una posizione dirigenziale apicale. Sostiene, ancora, la ricorrente che la norma sopravvenuta va interpretata nel senso di ricomprendere nell'ambito dei beneficiari anche i primari ospedalieri senza che possa ostarvi l'art. 53 citato. Secondo la ricorrente, peraltro, la sopravvenuta legge n. 37 citata opera non soltanto nei riguardi dei dirigenti dello Stato, ma anche per le categorie ad esse equiparate e, quindi, agli apicali (primari) ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833 citato, secondo cui in materia di stato giuridico ed economico del personale sanitario trovano applicazione i principi generali e comuni del pubblico impiego. La ricorrente conclude, pertanto, che i primari ospedalieri possono godere del beneficio del trattamento in servizio fion al settantesimo anno d'eta' purche' in servizio al 1º ottobre 1974 e non abbiano maturato il massimo della pensione, tenuto conto anche dei servizi riscattati. Con memoria depositata in data 5 dicembre 1990 la resistente u.s.l. n. 12 di Ancona ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione. Con memoria depositata in data 23 novembre 1990 la ricorrente ha, peraltro, sollevato eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979 con riferimento agli artt. 3, 97, 35, 36 e 38 della Costituzione. B). - Con atto depositato in data 10 luglio 1990 (ric. n. 818/1990) il ricorrente, quale veterinario dirigente di ruolo presso l'u.s.l. n. 21 di Fermo, ha impugnato la deliberazione 5 giugno 1990, n. 354 con cui il comitato di gestione ha respinto la sua domanda 10 maggio 1990 volta ad ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta' allo scopo di conseguire il massimo della pensione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37. Contestualmente il ricorrente ha impugnato, occorrendo, anche la deliberazione 20 febbraio 1990, n. 82, con cui lo stesso comitato di gestione aveva disposto il suo collocamento a riposo (per compimento del sessantacinquesimo anno di eta') a decorrere dal 26 agosto 1990. A sostegno del gravare sono stati dedotti: 1) violazione e mancata applicazione della legge 28 febbraio 1990, n. 37, in relazione all'art. 47 della legge n. 833/1978 ed agli artt. 53 e 83 del d.P.R. n. 761/1979. Il ricorrente sostiene, in sintesi, che non puo' essere esclusa l'applicabilita' in proprio favore della sopravvenuta legge n. 37/1990, sia perche' l'art. 47 citato estende al personale del servizio sanitario nazionale i principi generali e comuni del pubblico impiego, sia perche' lo stesso art. 53 citato, facendo salve le vigenti deroghe in materia di limite massimo d'eta', non pone un tassativo principio di collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno d'eta' per tutto il personale delle uu.ss.ll.; 2) in subordine, questione di legittimita' costituzionale della legge n. 37/1990, ove questa non venga ritenuta direttamente applicabile ai dipendenti del servizio sanitario nazionale, alla stregua delle gia' esistenti ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione; 3) violazione dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, poiche' il provvedimento di collocamento in pensione di esso ricorrente avrebbe dovuto decorrere non prima del 1º settembre 1990 (primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite d'eta'); 4) ulteriori questioni di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, all'art. 6 della legge n. 336/1964, alla legge 3 settembre 1982, n. 627, alla legge 7 maggio 1965, n. 459, alla legge 2 aprile 1968, n. 517, ed all'art. 53, ultimo comma, del d.P.R. n. 761/1979. Il ricorrente espone, ampiamente, le proprie argomentazioni in ordine alle varie questioni di costituzionalita' prospettate, che non sarebbero state ancora affrontate e decise dalla Corte costituzionale e tutte comunque coinvolgenti il diritto alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno d'eta' per i sanitari in posizione apicale. Con memoria dopositata in data 17 novembre 1990, la resistente u.s.l. n. 21 di Fermo ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione. Con memoria depositata in data 22 novembre 1990, il ricorrente ha ulteriormente insistito per l'accogliemento del gravame. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 1990 entrambi i ricorsi sono stati posti in decisione. D I R I T T O I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti, ai fini della decisione con unica pronuncia, prospettando entrambi, sia pure con argomentazioni in parte diverse, l'illegittimita' del collocamento a riposo dei loro proponenti al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' senza aver conseguito il diritto al massimo della pensione, riservato a coloro che abbiano maturato l'anzianita' di quaranta anni di servizio. Comune ai diversi gravami e' la censura di incostituzionalita' dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella misura in cui esso effettivamente precluda l'applicazione della diversa normativa che consente ad altre categorie di dipendenti pubblici il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e, comunque, non oltre il settantesimo, ai fini del conseguimento del menzionato diritto. Cio' comporta che, sebbene con i predetti ricorsi si chieda, in principalita', l'annullamento dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per violazione di legge, assume assorbente rilevanza la censura di illegittimita' costituzionale riferita al citato art. 53 e/o alle diverse norme che tale accoglimento precludono, stante l'inestensibilita', ad avviso del collegio, in via interpretativa del loro contenuto precettivo ai ricorrenti, dipendenti di unita' sanitarie locali con qualifica apicale. Il collegio rileva, peraltro, che il quadro legislativo nel quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni e' radicalmente mutato, come e' stato posto in luce dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e da quello per la Campania, con le ordinanze, rispettivamente, n. 510 del 27 aprile 1990 e n. 708 del 17 luglio 1990. Al mutamento di tale quadro ha concorso da ultimo, l'art. 1, comma 4-quinquies, introdotto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in sede di conversione del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, il quale ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 "sono estese ai dipendenti civili dello Stato". Come e' stato posto in evidenza, in particolare, nella citata ordinanza dal tribunale amministrativo per la Campania, con tale ultimo ampliamento della sfera dei destinatari del beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', ai fini sopra ricordati, sono venute meno quelle ragioni equitative (assicurare un regime transitorio nel passaggio da un regime piu' favorevole ad uno meno favorevole) che erano state evidenziate, per il personale della scuola in servizio alla data del 1º ottobre 1974, dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 207 del 9-24 luglio 1986 e n. 461 del 19-27 luglio 1989. Senza riproporre in questa sede le argomentazioni gia' svolte nelle recenti richiamate ordinanze del giudice amministrativo, sembra soltanto opportuno ribadire che la logica delle deroghe, di cui un lungo elenco (di tipo esemplificativo) si rinviene nella sentenza della Corte costituzionale n. 134/1986 e nelle stesse ordinanze dei tribunali amministrativi regionali per la Lombardia e per la Campania, ancorata a principi di salvaguardia di posizioni acquisite (come e' stato detto a proposito del personale del comparto della scuola), ha ceduto il passo a diverse esigenze, tra cui quella, di valenza costituzionale, evidenziata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 444 del 12 ottobre 1990, della piu' compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione auspicata dal giudice delle leggi in precedenti occasioni (n. 461/1989). Il medesimo giudice, nella piu' recente pronuncia sopra richiamata, ha rilevato, per un verso, come sia "meritevole di considerazione" l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario "al conseguimento della pensione normale.. .. ...", tenuto conto che "la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga a una diminuita disponibilita' di energie incompatibile con la prosecuzione del rapporto e' destinata ad essere vieppiu' inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di sa- lute dei lavoratori sulla capacita' di lavoro", e, per altro verso, proprio riferendosi all'intervenuta legislazione di estensione ai dirigenti civili dello Stato della legislazione gia' in vigore in favore del personale della scuola in servizio alla data del 1º ottobre 1974, che tale legislazione "mira ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie dettate per il personale scolastico", nella ricordata ottica della piu' compiuta attuazione del diritto garantito dall'art. 38 della Costituzione. Con quest'ultima pronuncia la Corte ha riconosciuto che l'esclusione del personale ultrasessantacinquenne, assunto dopo la ripetuta data del 1º ottobre 1974, dal trattenimento in servizio, sia pure fino al conseguimento del diritto alla pensione minima (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta') "non risponde, nell'attuale quadro normativo, al precetto contenuto nel parametro costituzionale dianzi citato", quadro che, viceversa, si considerava di realizzazione dell'equilibrio faticosamente raggiunto allorche' la ripetuta Corte venne investita della questione di legittimita' costituzionale della legge 3 settembre 1982, n. 627 (sentenza 4 giugno 1986, n. 134). In tale rinnovato contesto di valutazioni a fondamento della deroga al pensionamento dei pubblici dipendenti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' non sembra manifestamente infondato al collegio il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 e/o dell'art. 1, comma 4-quinquies, della legge n. 413/1989, che priva i dipendenti delle unita' sanitarie locali con funzioni primariali, in servizio al 1º ottobre 1974, della possibilita' di permanere in servizio fino al conseguimento del diritto al massimo della pensione, come e', invece, consentito, ora, a tutti i dirigenti delle amministrazioni statali. Ne' per questi ultimi, in difetto di qualsiasi ausilio ermeneutico desumibile dagli atti parlamentari, e' dato rintracciare una ratio legis diversa da quella della considerazione del normale ritardo dell'ingresso in carriera, dipendente dal completamento di un piu' ampio ciclo di studi, tanto piu' verificabile per il personale sanitario di qualifica apicale, attesa la lunghezza della durata del corso di laurea in medicina e la necessita' di specializzazione. Conclusivamente sembra al collegio che il piu' volte citato art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 ovvero l'art. 1, comma 4-quinquies del d.-l. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 37/1990, nella parte in cui non estende al personale medico o veterinario in posizione apicale il beneficio ivi previsto, contrasti: con l'art. 3 della Costituzione, poiche' il deteriore trattamento per il personale di che trattasi con qualifica dirigenziale non si dimostra ne' logico ne' razionale a confronto della situazione del personale dirigente dello Stato; con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, poiche' in tal modo la pubblica amministrazione viene a privarsi di esperienza e professionalita' di personale qualificato, la cui formazione ha richiesto ingenti costi per la collettivita'; con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata estensione al personale sanitario dirigente delle unita' sanitarie locali dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973, la cui finalita' e' anche quella di incrementare la base stipendiale pensionabile, rappresenta una minore garanzia del diritto alla pensione sotto forma del diritto alla giusta retribuzione differita, riconosciuto a tutti i lavoratori (Corte costituzionale n. 238/1988).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, come convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche al personale medico veterinario delle unita' sanitarie locali in posizione apicale; Sospende il giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 e 19 dicembre 1990. Il presidente: GRASSI Il consigliere estensore: DI GIUSEPPE Il consigliere: RAVALLI 91C0749