N. 273 ORDINANZA 23 maggio - 12 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - Nuovo codice - Presunto potere del p.m. di scelta
 degli atti da trasmettere al g.i.p. - Questione gia'  dichiarata  non
 fondata  (sentenza  n.  145/1991)  -  Obbligo di trasmettere l'intera
 documentazione - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 416, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 24, 101 e 102).
(GU n.24 del 19-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  416,  comma
 secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
 l'8  gennaio  1991  dal Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Bergamo nel procedimento  penale  a  carico  di  Codazzi
 Giovanni  Paolo  iscritta  al  n.  99  del  registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
 le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo  dubita  della
 legittimita'  costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice
 di procedura penale, sostenendo che tale  disposizione  -  ove  venga
 interpretata  nel  senso che dalla stessa non discende un obbligo per
 il pubblico ministero di mettere a disposizione del  giudice  per  le
 indagini   preliminari,   ai   fini  dello  svolgimento  dell'udienza
 preliminare,  l'intero  fascicolo  processuale  -  darebbe  luogo   a
 violazione:  a)  dell'art.  24  Cost.,  in  quanto  consentirebbe  al
 pubblico ministero di sottrarre al contraddittorio atti  utilizzabili
 dalla  difesa  anche  ai fini della scelta di un rito alternativo; b)
 degli artt. 101 e  102  della  Costituzione,  in  quanto  limiterebbe
 indebitamente   le   attribuzioni  spettanti  all'organo  giudicante,
 costringendo  il  giudice  all'udienza  preliminare  ad  assumere  le
 proprie determinazioni senza la certezza della conoscenza di tutto il
 materiale raccolto, utile ai fini della decisione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  la  questione  -  gia'  sollevata  dal  predetto
 Tribunale con altra ordinanza identica (r.o. n. 727/90) emessa in una
 precedente udienza preliminare dello stesso procedimento -  e'  stata
 dichiarata  non fondata con la sentenza n. 145 del 1991, in quanto la
 disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura,  con  conferisce
 al  p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per
 le  indagini  preliminari  insieme  con  la  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio,   imponendo  allo  stesso  p.m.  l'obbligo  di  trasmettere
 l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini";
      che di conseguenza la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura
 penale, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102  della  Costituzione,
 sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
 di Bergamo con ordinanza dell'8 gennaio 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0773