N. 280 SENTENZA 23 maggio - 18 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e  assistenza-  Impiegati  degli  enti  locali-  Pensioni-
 Educatori  professionali- Riscatto dei periodi di durata legale degli
 studi per il conseguimento dell'attestato  abilitante  all'attivita'-
 Mancata   previsione  -  Titolo  indispensabile  per  l'accesso  alle
 inerenti mansioni- Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza
 n.  133/1991)-  Norma  irrazionalmente  discriminante  della   tutela
 lavorativa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (R.D.-L.  3  marzo  1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in
 legge 9 gennaio 1939, n. 41).
 
 Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali -  Liquidazione
 indennita'  premio  di  servizio - Educatori professionali - Riscatto
 dei periodi di studio - Estensione della declaratoria ad  ogni  altro
 generale  periodo  di studi finalizzato al conseguimento del titolo -
 Estraneita' ai termini
 della causa - Inammissibilita'.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).
 
 (Cost. artt. 3 e 35).
(GU n.25 del 26-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69,  primo
 comma,  del  regio  decreto-legge  3  marzo 1938, n. 680 (Ordinamento
 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati  degli  enti
 locali),  convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 e dell'art. 12,
 primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
 previdenziale per il  personale  degli  Enti  locali),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  27  dicembre  1990  dal  Pretore di Modena nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Zini  Daniele  ed  I.N.A.D.E.L.,
 iscritta  al  n.  96  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  9,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Udito l'avv. Felice Assennato per Zini Daniele;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa  il  27  dicembre  1990  il  Pretore  di
 Modena,   nel   procedimento  civile  vertente  tra  Daniele  Zini  e
 I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 96 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3 e 35 della Costituzione:
      - questione di legittimita' costituzionale dell'art.  69,  primo
 comma,  del  regio  decreto-legge  3  marzo 1938, n. 680 (Ordinamento
 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati  degli  enti
 locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, "nella parte in
 cui  e  perche'  non  attribuisce agli impiegati degli enti locali la
 facolta' di chiedere il riscatto degli anni di studio  corrispondente
 alla   durata   legale  dei  corsi  per  educatore  professionale  di
 istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti  dalla
 Regione  Emilia-Romagna)  ed ai quali siano ammessi i diplomati della
 scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo  conseguito  al
 termine  di  detti  corsi  sia prescritto per l'ammissione ad uno dei
 posti occupati durante la carriera";
      - questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  12  della
 legge  8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per
 il personale degli Enti  locali),  "nella  parte  in  cui  e  perche'
 consente  il  riscatto,  ai  fini  della liquidazione dell'indennita'
 premio di servizio, dei soli periodi di studio  universitario  e  dei
 corsi  speciali  di perfezionamento e non invece, indistintamente, di
 ogni e qualsiasi periodo di studio che sia  valutabile  ai  fini  del
 trattamento  di  quiescenza  ai  sensi  delle  norme  vigenti per gli
 istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".
    Premette l'ordinanza che il ricorrente Daniele Zini ha chiesto  il
 riconoscimento   del  diritto  al  riscatto  del  periodo  del  corso
 triennale di studi per il conseguimento dell'attestato  di  educatore
 professionale,  titolo  indispensabile  per  accedere al posto da lui
 occupato presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia. E cio' ai  fini  sia
 dell'acquisizione  del  diritto all'indennita' premio di servizio che
 della misura della prestazione previdenziale. A tali fini ha proposto
 questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli  artt.
 3  e 35 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.
 152 e dell'art. 69, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.
    Rileva il remittente che l'art. 69 cit.  del  r.d.l.  n.  680  del
 1938,  consente  il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla
 durata  legale  dei  rispettivi  corsi  universitari  od  equiparati,
 purche'  la  laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad
 uno dei posti occupati durante la carriera.
    Il corso per educatore professionale non e' un corso universitario
 previsto dalle norme sull'istruzione superiore e non  e'  neppure  un
 corso   speciale   di  perfezionamento  post-universitario.  Osserva,
 peraltro, l'ordinanza che la  legislazione  in  tema  di  riscatti  e
 l'interpretazione   seguitane  nella  giurisprudenza  costituzionale,
 tendono a concedere ogni migliore  considerazione  alla  preparazione
 professionale acquisita.
    Pertanto, va sollevata questione di legittimita' costituzionale in
 riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 69, primo
 comma,  del  regio  decreto-legge  n.  680 del 1938, convertito nella
 legge 9 gennaio 1939, n. 41.
    Con riferimento agli stessi  parametri  costituzionali  e  per  le
 medesime   considerazioni,   non   manifestamente  infondata  appare,
 inoltre, la questione concernente l'art. 12 della legge 8 marzo 1968,
 n. 152, in quanto non considera riscattabili, ai fini dell'indennita'
 premio di servizio, tutti i periodi di studio dei quali  sia  ammesso
 il  riscatto  ai  sensi  delle  norme  vigenti  per  gli  istituti di
 previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
    2. - Si e' costituito lo Zini, rappresentato e difeso  dall'avv.to
 Franco  Agostini: e' stata depositata memoria nella quale, richiamate
 le  precedenti  sentenze  della  Corte  costituzionale   nonche'   le
 argomentazioni  dell'ordinanza  di  rimessione,  si  insiste  per  la
 dichiarazione di illegittimita' delle norme denunciate.
                        Considerato in diritto
    1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme  in
 materia previdenziale per il personale degli Enti locali) consente la
 facolta'  di  riscatto dei periodi di studio universitario valutabili
 ai fini del trattamento di quiescenza.
    Alla  presente fattispecie risulta applicabile, percio', l'art. 69
 del  r.d.l.  3  marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli enti locali) il
 quale, peraltro, circoscrive il riscatto ai soli anni di  studio  per
 il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.
    1.2.  -  Il  remittente  dubita  della legittimita' costituzionale
 della normativa, ravvisandola (artt. 3 e  35  Cost.)  irrazionalmente
 discriminante della tutela lavorativa. Infatti, chi abbia conseguito,
 secondo  la disciplina dettata con il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
 e il conseguente decreto  del  Ministro  della  Sanita'  in  data  10
 febbraio  1984,  il  titolo  di educatore professionale, a seguito di
 attestato abilitativo al termine  di  corso  almeno  biennale  svolto
 presso  strutture  universitarie  ovvero  presso presidi del Servizio
 sanitario nazionale, cui  si  acceda  previo  diploma  di  istruzione
 secondaria  di  secondo  grado, risulterebbe privo di siffatta tutela
 quando, per contro, il titolo  si  determini  indispensabile  per  la
 carriera intrapresa.
    2. - La questione e' fondata.
    La  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  reiteratamente posto in
 rilievo che la legislazione in tema  di  riscatto  e'  tendenziale  a
 concedere    ogni    migliore    considerazione   alla   progressione
 professionale acquisita a termini di quanto qui sopra  descritto  (n.
 1.2),   quando   ed   in   ogni   caso   ne   sussista   la  rilevata
 indispensabilita' per i fini di accesso all'impiego (cfr. in  termini
 pressoche'  analoghi, sentenza n. 426 del 1990 in ordine al titolo di
 assistente sociale; sent. n. 133 del 1991 per il diploma di  tecnico-
 fisioterapista e della riabilitazione).
    L'evoluzione positiva in tali sensi seguita, della quale partecipa
 la  presente  vicenda,  si  radica  ovviamente  nella  necessita'  di
 consentire l'immissione in  carriera,  segnatamente  per  profili  di
 compiti  e  di  attivita'  emergenti ex novo nella complessa societa'
 odierna, di personale idoneo per cultura  e  specifica  preparazione,
 tra  l'altro  soggettivamente  svantaggiato,  per  i periodi di corso
 seguiti,   rispetto   al   momento    d'impiego    nelle    pubbliche
 amministrazioni.
    Talche'  la norma impugnata e' indubbiamente, anche nella puntuale
 vicenda odierna, affetta da irrazionalita'
  ex  art.  3  della  Costituzione,  restando  assorbita  ogni   altra
 prospettazione:  conseguentementeillegittima  nella  parte in cui non
 soddisfa gli enunciati principi.
    3. - Il remittente, per gli scopi assentiti  nell'art.  12,  primo
 comma,  della  legge  8  marzo  1968,  n. 152 (Nuove norme in materia
 previdenziale per il personale degli Enti locali) vorrebbe estesa  la
 declaratoria  a  ogni  altro generale periodo di studi finalizzato al
 conseguimento del titolo. Ma cio' esula palesemente dai termini della
 causa  odierna:  va,  dunque,  pronunciata  l'inammissibilita'  della
 relativa questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma,
 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
 di  previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati degli enti locali)
 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui  non
 prevede  la  facolta'  di  riscattare  i  periodi corrispondenti alla
 durata  legale  degli  studi  per  il  conseguimento   dell'attestato
 abilitante  all'attivita'  di  educatore professionale, rilasciato da
 presi'di  del  Servizio  sanitario  nazionale  ovvero  da   strutture
 universitarie,  quando  il  detto titolo siasi reso indipensabile per
 l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
 previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in  cui
 non  stabilisce onnicomprensivamente la facolta' di riscatto, ai fini
 della liquidazione dell'indennita' premio  di  servizio,  di  ogni  e
 qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
 35  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Modena con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0789