N. 286 SENTENZA 23 maggio - 18 giugno 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Energia elettrica - Regione Sardegna - Tariffe - Modifiche CIP -
 Mancata  consultazione  nell'emanazione  della  delibera  -  Rilievi
 astratti  e di merito - Considerazioni non incidenti nel procedimento
 relativo alle tariffe -  Richiamo  alle  sentenze  nn.    627/1988  e
 544/1989 della Corte - Spettanza allo Stato
 
 (Delib. C.I.P. 19 dicembre 1990)
 
 (Cost., art. 3, Stat. spec. Sardegna, artt. 47, secondo comma e 53).
(GU n.25 del 26-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione  Sardegna  notificato
 il   25   febbraio  1991,  depositato  in  Cancelleria  il  1›  marzo
 successivo, per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della
 deliberazione  del C.I.P. 19 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 302 del 29  dicembre  1990)  recante  "Modificazioni  ai
 provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
 per  l'energia  elettrica  Provv.to  45/90)" ed iscritto al n. 13 del
 registro conflitti 1991;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e  l'Avvocato
 dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 1991 e depositato il 1›
 marzo  successivo  la  Regione  Sardegna   ha   sollevato   conflitto
 d'attribuzione   nei   confronti   dello  Stato,  in  relazione  alla
 deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi  in  data  19
 dicembre  1990  (pubblicata  sul  Supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale n. 302 del 29 dicembre  1990),  recante  "Modificazioni  ai
 provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
 per l'energia elettrica".
    Secondo  la  Regione,  il provvedimento impugnato, con il quale si
 sarebbe determinato un rilevante aggravio delle  tariffe  di  energia
 elettrica,  modificando  altresi'  le  condizioni  di  fornitura,  si
 porrebbe  in  contrasto  con  le  attribuzioni  costituzionali  della
 Regione,  essendo stato emanato senza alcuna considerazione della sua
 peculiare posizione.
    Questa consisterebbe nel  fatto  di  essere  la  Sardegna  l'unica
 regione  italiana  in cui non e' stato neppure avviato il processo di
 metanizzazione. Da cio' l'esclusivo utilizzo, da parte dei  cittadini
 e  delle aziende, di energia elettrica fornita solo in base a tariffe
 obbligatorie.
    Sarebbe quindi stato violato il principio di eguaglianza  (art.  3
 Cost.),  essendo  stata  considerata,  in maniera identica alle altre
 Regioni, una situazione oggettivamente diversificata.
    In secondo luogo,  viene  invocato  il  "principio  generale,  che
 impone  la partecipazione della Regione nella elaborazione di tariffe
 che la interessano in modo specifico e peculiare". Pur dando atto che
 l'art. 53 dello Statuto di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3)
 prevede la rappresentanza della  Regione,  nella  elaborazione  delle
 tariffe,   soltanto   per   quelle   ferroviarie,   nonche'   per  la
 regolamentazione dei servizi di comunicazione e  trasporti  marittimi
 ed  aerei,  si  osserva  tuttavia  che la norma statutaria non poteva
 tener conto, al tempo della sua emanazione (1948), della  particolare
 situazione  delle  tariffe  elettriche, poiche' in quell'epoca ne' si
 parlava  di  metanizzazione  (con  le  relative   conseguenze   sulla
 produzione  e  sul  costo  dell'energia),  ne' si poteva prevedere la
 nazionalizzazione dell'energia.
    Per le  stesse  considerazioni,  si  invoca  altresi'  l'art.  47,
 secondo comma, dello Statuto speciale, secondo il quale il Presidente
 della  Giunta  Regionale  interviene  alle  sedute  del Consiglio dei
 Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
 la Regione. La norma sarebbe infatti  applicabile  per  analogia,  in
 relazione  al generale principio in base al quale la Regione Sardegna
 ha titolo ad  essere  consultata  allorquando  da  parte  statale  si
 intendano  assumere  determinazioni con effetti incisivi sull'assetto
 degli interessi regionali.
     2.  -  Secondo  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la  Regione
 addurrebbe considerazioni che attengono  essenzialmente  al  "merito"
 amministrativo ed alla politica economica.
     Palesemente  inammissibile sarebbe il primo motivo (contrasto con
 l'art. 3  Cost.)  non  essendo  stata  con  esso  prospettata  alcuna
 "invasione"   nell'ambito  delle  competenze  regionali  (deducendosi
 oltretutto un vizio di "merito" non sindacabile neppure come  eccesso
 di potere, per disparita', nel giudizio amministativo "comune").
     Quanto  alla  censurata  omissione di ogni forma di consultazione
 con la Regione, si osserva  come  la  stessa  Regione  riconosca  che
 nessuna  disposizione  statutaria  pone un tale obbligo in materia di
 tariffe elettriche.
     In sostanza, percio', si chiederebbe alla  Corte  di  "aggiungere
 allo  Statuto  speciale  una disposizione che in esso non esiste; una
 sorta di pronuncia "additiva" ma.. .. .. a  livello  di  legislazione
 costituzionale".
     In ordine all'invocato parametro di cui all'art. 53 dello Statuto
 speciale,  si  osserva,  poi,  come tale norma, riferita alle tariffe
 ferroviarie e dei trasporti, conterrebbe una disposizione  certamente
 "speciale",   e   non   un  principio  (comunque  non  riferibile  ai
 provvedimenti di carattere generale, quale e' quello, invece, che  ha
 occasionato il presente conflitto).
    Del  pari palesamente infondata sarebbe la domanda di applicazione
 "per analogia" dell'art. 47, comma secondo, dello  Statuto  speciale,
 in  ordine  alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale
 al Consiglio dei Ministri. Si rileva,  infine,  come  il  C.I.P.  sia
 organo diverso dal Consiglio dei Ministri, senza che vi sia doglianza
 inerente, in punto, alla sua legale composizione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Sardegna  si  duole,  sollevando  conflitto di
 attribuzione, per non essere stata preventivamente  consultata  dallo
 Stato  nella emanazione della delibera del Comitato interministeriale
 dei  prezzi  indicata  in  narrativa  e  recante   modificazioni   ai
 provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
 per l'energia elettrica, valevoli per tutto il territorio nazionale.
    2.1  -  Tali  doglianze  si  sostanziano,  intanto,  nell'asserita
 violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Il territorio
 regionale difetta di processi tecnici, in sito, di metanizzazione con
 conseguente necessita' di utilizzo,  percio',  soltanto  dell'energia
 elettrica fornita dall'ENEL: con tali premesse si e' assegnata eguale
 disciplina procedimentale a una situazione di fatto (qui prospettata)
 oggettivamente diversa rispetto al restante territorio nazionale.
     L'obiezione  non  ha  pregio: trattasi, come osserva l'Avvocatura
 dello Stato, di rilievi, comunque astratti e di merito, sui  processi
 di  metanizzazione  ed  i  relativi  costi; cio' costituisce elemento
 tecnico, peraltro allo stato inattuale per una  sua  legale  concreta
 comparabilita' con i servizi offerti all'utenza attraverso le odierne
 tariffe  elettriche. Esso, peraltro inesistente, non puo' porsi e non
 si pone in alcun modo indice rivelatore,  in  punto  di  legittimita'
 costituzionale,  di presunte violazioni, per giunta in negativo in un
 procedimento posto in via generale, del principio di eguaglianza.
     2.2 - La Regione allega ulteriormente e  nell'ordine  nell'ambito
 delle proprie competenze:
       a)  lesione  dell'art.  53  dello Statuto speciale, la' dove e'
 prevista la  propria  presenza  per  la  elaborazione  delle  tariffe
 ferroviarie  (e  dei  servizi  nazionali di comunicazione e trasporti
 terrestri, marittimi ed aerei) che possano direttamente interessarla;
       b) violazione dell'art. 47 dello stesso Statuto,  la'  dove  e'
 previsto  l'intervento  alle  sedute  del  Consiglio dei ministri del
 Presidente della Regione, allorche' vengano in trattazione  questioni
 riguardanti particolarmente la Regione medesima.
     Entrambi   tali   considerazioni   non   incidono  nell'area  del
 procedimento seguito per l'approvazione delle tariffe  elettriche  di
 cui trattasi.
    Non  la  prima  -  contrariamente  a  quanto mostra di ritenere la
 difesa regionale - poiche'  la  norma  relativa  (art.  53)  concerne
 specificamente  un  oggetto  (tariffe  di  trasporto) che esula dalla
 materia su cui si controverte ed e' insuscettibile d'assurgere, nella
 sua circoscritta e puntuale delimitazione, a principio generale.
     D'altronde,  anche  in  tema  stesso  di  trasporti  cui la norma
 statutaria si riferisce, la Corte ha avuto modo di affermare  che  la
 partecipazione della Regione interessata alla confezione dell'atto e'
 prevista solo per le tariffe che la riguardino in modo specificamente
 differenziato,  non gia' nel caso di formazione tariffaria valida per
 l'intero territorio nazionale (sentenza n. 627 del 1988).
    Ma anche il secondo rilievo della Regione non appare  suscettibile
 di  favorevole  apprezzamento:  si  verte  su  un  provvedimento  del
 Comitato interministeriale prezzi sulla cui  legale  composizione  la
 ricorrente  nulla interpone e, d'altra parte, la Corte ha altre volte
 precisato che la  partecipazione  in  parola  postula,  comunque,  la
 sussistenza  di concreti interessi in atto, dotati di una particolare
 intensita' e sui quali la disciplina  statale  venga  direttamente  a
 incidere,  con  specifica  ed  attuale pregnanza, cioe', in ordine ai
 deliberati da assumere (sent. n. 544 del 1989).
                            PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  senza  obbligo  di  preventiva
 consultazione della Regione Sardegna, la competenza esercitata con la
 deliberazione    emessa    il   19   dicembre   1990   dal   Comitato
 interministeriale dei prezzi (Modificazioni ai provvedimenti  vigenti
 in  materia  di  tariffe  e  condizioni  di  fornitura  per l'energia
 elettrica), impugnata  dalla  Regione  Sardegna  con  il  ricorso  in
 epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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