N. 286 SENTENZA 23 maggio - 18 giugno 1991
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Energia elettrica - Regione Sardegna - Tariffe - Modifiche CIP - Mancata consultazione nell'emanazione della delibera - Rilievi astratti e di merito - Considerazioni non incidenti nel procedimento relativo alle tariffe - Richiamo alle sentenze nn. 627/1988 e 544/1989 della Corte - Spettanza allo Stato (Delib. C.I.P. 19 dicembre 1990) (Cost., art. 3, Stat. spec. Sardegna, artt. 47, secondo comma e 53).(GU n.25 del 26-6-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 25 febbraio 1991, depositato in Cancelleria il 1 marzo successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del C.I.P. 19 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990) recante "Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica Provv.to 45/90)" ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1991; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 1991 e depositato il 1 marzo successivo la Regione Sardegna ha sollevato conflitto d'attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi in data 19 dicembre 1990 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990), recante "Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica". Secondo la Regione, il provvedimento impugnato, con il quale si sarebbe determinato un rilevante aggravio delle tariffe di energia elettrica, modificando altresi' le condizioni di fornitura, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni costituzionali della Regione, essendo stato emanato senza alcuna considerazione della sua peculiare posizione. Questa consisterebbe nel fatto di essere la Sardegna l'unica regione italiana in cui non e' stato neppure avviato il processo di metanizzazione. Da cio' l'esclusivo utilizzo, da parte dei cittadini e delle aziende, di energia elettrica fornita solo in base a tariffe obbligatorie. Sarebbe quindi stato violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo stata considerata, in maniera identica alle altre Regioni, una situazione oggettivamente diversificata. In secondo luogo, viene invocato il "principio generale, che impone la partecipazione della Regione nella elaborazione di tariffe che la interessano in modo specifico e peculiare". Pur dando atto che l'art. 53 dello Statuto di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3) prevede la rappresentanza della Regione, nella elaborazione delle tariffe, soltanto per quelle ferroviarie, nonche' per la regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporti marittimi ed aerei, si osserva tuttavia che la norma statutaria non poteva tener conto, al tempo della sua emanazione (1948), della particolare situazione delle tariffe elettriche, poiche' in quell'epoca ne' si parlava di metanizzazione (con le relative conseguenze sulla produzione e sul costo dell'energia), ne' si poteva prevedere la nazionalizzazione dell'energia. Per le stesse considerazioni, si invoca altresi' l'art. 47, secondo comma, dello Statuto speciale, secondo il quale il Presidente della Giunta Regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione. La norma sarebbe infatti applicabile per analogia, in relazione al generale principio in base al quale la Regione Sardegna ha titolo ad essere consultata allorquando da parte statale si intendano assumere determinazioni con effetti incisivi sull'assetto degli interessi regionali. 2. - Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la Regione addurrebbe considerazioni che attengono essenzialmente al "merito" amministrativo ed alla politica economica. Palesemente inammissibile sarebbe il primo motivo (contrasto con l'art. 3 Cost.) non essendo stata con esso prospettata alcuna "invasione" nell'ambito delle competenze regionali (deducendosi oltretutto un vizio di "merito" non sindacabile neppure come eccesso di potere, per disparita', nel giudizio amministativo "comune"). Quanto alla censurata omissione di ogni forma di consultazione con la Regione, si osserva come la stessa Regione riconosca che nessuna disposizione statutaria pone un tale obbligo in materia di tariffe elettriche. In sostanza, percio', si chiederebbe alla Corte di "aggiungere allo Statuto speciale una disposizione che in esso non esiste; una sorta di pronuncia "additiva" ma.. .. .. a livello di legislazione costituzionale". In ordine all'invocato parametro di cui all'art. 53 dello Statuto speciale, si osserva, poi, come tale norma, riferita alle tariffe ferroviarie e dei trasporti, conterrebbe una disposizione certamente "speciale", e non un principio (comunque non riferibile ai provvedimenti di carattere generale, quale e' quello, invece, che ha occasionato il presente conflitto). Del pari palesamente infondata sarebbe la domanda di applicazione "per analogia" dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale, in ordine alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale al Consiglio dei Ministri. Si rileva, infine, come il C.I.P. sia organo diverso dal Consiglio dei Ministri, senza che vi sia doglianza inerente, in punto, alla sua legale composizione. Considerato in diritto 1. - La Regione Sardegna si duole, sollevando conflitto di attribuzione, per non essere stata preventivamente consultata dallo Stato nella emanazione della delibera del Comitato interministeriale dei prezzi indicata in narrativa e recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, valevoli per tutto il territorio nazionale. 2.1 - Tali doglianze si sostanziano, intanto, nell'asserita violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Il territorio regionale difetta di processi tecnici, in sito, di metanizzazione con conseguente necessita' di utilizzo, percio', soltanto dell'energia elettrica fornita dall'ENEL: con tali premesse si e' assegnata eguale disciplina procedimentale a una situazione di fatto (qui prospettata) oggettivamente diversa rispetto al restante territorio nazionale. L'obiezione non ha pregio: trattasi, come osserva l'Avvocatura dello Stato, di rilievi, comunque astratti e di merito, sui processi di metanizzazione ed i relativi costi; cio' costituisce elemento tecnico, peraltro allo stato inattuale per una sua legale concreta comparabilita' con i servizi offerti all'utenza attraverso le odierne tariffe elettriche. Esso, peraltro inesistente, non puo' porsi e non si pone in alcun modo indice rivelatore, in punto di legittimita' costituzionale, di presunte violazioni, per giunta in negativo in un procedimento posto in via generale, del principio di eguaglianza. 2.2 - La Regione allega ulteriormente e nell'ordine nell'ambito delle proprie competenze: a) lesione dell'art. 53 dello Statuto speciale, la' dove e' prevista la propria presenza per la elaborazione delle tariffe ferroviarie (e dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei) che possano direttamente interessarla; b) violazione dell'art. 47 dello stesso Statuto, la' dove e' previsto l'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri del Presidente della Regione, allorche' vengano in trattazione questioni riguardanti particolarmente la Regione medesima. Entrambi tali considerazioni non incidono nell'area del procedimento seguito per l'approvazione delle tariffe elettriche di cui trattasi. Non la prima - contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa regionale - poiche' la norma relativa (art. 53) concerne specificamente un oggetto (tariffe di trasporto) che esula dalla materia su cui si controverte ed e' insuscettibile d'assurgere, nella sua circoscritta e puntuale delimitazione, a principio generale. D'altronde, anche in tema stesso di trasporti cui la norma statutaria si riferisce, la Corte ha avuto modo di affermare che la partecipazione della Regione interessata alla confezione dell'atto e' prevista solo per le tariffe che la riguardino in modo specificamente differenziato, non gia' nel caso di formazione tariffaria valida per l'intero territorio nazionale (sentenza n. 627 del 1988). Ma anche il secondo rilievo della Regione non appare suscettibile di favorevole apprezzamento: si verte su un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi sulla cui legale composizione la ricorrente nulla interpone e, d'altra parte, la Corte ha altre volte precisato che la partecipazione in parola postula, comunque, la sussistenza di concreti interessi in atto, dotati di una particolare intensita' e sui quali la disciplina statale venga direttamente a incidere, con specifica ed attuale pregnanza, cioe', in ordine ai deliberati da assumere (sent. n. 544 del 1989).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato, senza obbligo di preventiva consultazione della Regione Sardegna, la competenza esercitata con la deliberazione emessa il 19 dicembre 1990 dal Comitato interministeriale dei prezzi (Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica), impugnata dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0795