N. 287 SENTENZA 3 - 18 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento  -  Ripartizione dell'attivo - Crediti ipotecari e crediti
 di retribuzione dei dipendenti dell'impresa  fallita  -  Collocazione
 preferenziale  anche  sugli immobili dei crediti muniti di privilegio
 generale sui mobili - Richiesta di sentenza
 additiva - Inammissibilita'.
 
 (C.D., artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 del codice civile).
 
 (Cost., art. 36).
(GU n.25 del 26-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,
    prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2748, comma
 secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza  emessa
 il  30  settembre  1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia
 nella  procedura  di  fallimento  nei  confronti  della  S.p.a.  FEDI
 Fonderie  iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10/1  serie  speciale
 dell'anno 1991.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Mediocredito Toscano, nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito  Toscano  e
 l'Avvocato   dello  Stato  Giorgio  D'Amato  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - In sede di esame del progetto di ripartizione  presentato  dal
 curatore  del  fallimento  della  s.p.a.  FEDI  Fonderie,  il Giudice
 delegato del Tribunale di Pistoia, con  ordinanza  del  30  settembre
 1990,  ha  sollevato  "questione  di  legittimita' costituzionale del
 combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777  cod.
 civ.,  nella  parte  in  cui  non prevedono la preferenza del credito
 garantito dal privilegio attribuito dall'art. 2751- bis, nn. 1  e  2,
 rispetto al credito assistito da prelazione ipotecaria, per contrasto
 con l'art. 36 della Costituzione".
    Premesso  che  nella  specie  l'attivo  immobiliare e' interamente
 assorbito dal credito dell'Istituto Mediocredito  Toscano,  insinuato
 al  passivo  con prelazione ipotecaria, onde infruttuosa risulterebbe
 la  collocazione  sussidiaria   sugli   immobili   dei   crediti   di
 retribuzione  dei dipendenti dell'impresa fallita e del credito di un
 professionista, il giudice remittente ritiene che la collocazione dei
 crediti di cui all'art. 2751- bis, n. 1, sul  prezzo  degli  immobili
 subordinatamente  ai  crediti  assistiti  da privilegio speciale o da
 ipoteca sui medesimi  contrasti  con  la  funzione  alimentare  della
 retribuzione garantita ai prestatori di lavoro dall'art. 36 Cost., la
 quale,   essendo   destinata  ad  assicurare  un'esistenza  libera  e
 dignitosa, rientra  tra  i  diritti  inviolabili  dell'uomo  tutelati
 dall'art. 2.
    Ne'  la  diversita'  dell'oggetto potrebbe essere di ostacolo alla
 possibilita'  di  graduazione  tra  cause  diverse   di   prelazione,
 considerato  che,  secondo il giudice a quo, dall'art. 2777 cod. civ.
 si argomenterebbe che le spese di giustizia per atti  conservativi  o
 l'espropriazione  di  beni  mobili,  nella  misura  in  cui non hanno
 trovato capienza sulle somme ricavate dalla vendita di  questi  beni,
 devono essere soddisfatte per prime sul prezzo degli immobili.
   Analoghe considerazioni varrebbero per i crediti dei professionisti
 e  degli altri prestatori d'opera intellettuale di cui all'art. 2751-
 bis, n. 2, perche' pure ad  essi  "deve  essere  riconosciuta  natura
 alimentare   desumibile   anche   dalla   limitazione  temporale  del
 privilegio".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 Mediocredito Toscano concludendo per l'infondatezza della questione.
    La parte privata osserva che la questione attiene a valutazioni di
 adeguatezza  della tutela dei crediti di lavoro che appartengono alla
 discrezionalita' del legislatore. Il  bilanciamento  degli  interessi
 attuato  dalla normativa denunciata e' razionale, tenuto conto che un
 depotenziamento della garanzia ipotecaria delle banche sugli immobili
 renderebbe   difficile   alle   imprese   l'accesso  al  credito  con
 ripercussioni, tra l'altro, sui livelli occupazionali.
    3. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
    Inammissibile,   perche'  mira  a  una  riforma  del  sistema  dei
 privilegi comportante l'introduzione di un privilegio generale  sugli
 immobili,  in contrasto col principio dell'art. 2746 (non impugnato),
 secondo cui gli immobili possono essere oggetto soltanto di  garanzie
 specifiche.  Infondata,  perche'  la  garanzia  di  realizzazione del
 credito retributivo rimane  estranea  all'art.  36  Cost.,  il  quale
 comunque   riguarda   soltanto   le   retribuzioni   dei   lavoratori
 subordinati, non anche i corrispettivi dovuti ai lavoratori autonomi.
                        Considerato in diritto
   1. - Il giudice delegato in una procedura di fallimento  presso  il
 Tribunale  di  Pistoia  contesta  la  legittimita' costituzionale del
 combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777  cod.
 civ.,  nella  parte  in  cui  non  attribuiscono  ai crediti previsti
 dall'art. 2751- bis,  nn.  1  e  2,  una  collocazione  preferenziale
 rispetto  ai  crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei
 beni immobili del debitore.
    2. - La questione e' inammissibile.
    In favore dei crediti dei prestatori di lavoro per  le  indennita'
 di  fine  rapporto e, in subordine, degli altri crediti garantiti dal
 privilegio generale di cui all'art. 2751- bis cod.  civ.,l'art.  2776
 prevede,  in  caso  di  esecuzione  infruttuosa  sui beni mobili, una
 collocazione sussidiaria sul prezzo degli  immobili,  con  preferenza
 rispetto  ai  crediti  chirografari.  Questa  norma non crea un nuovo
 privilegio,  ma  soltanto  deroga  alla  regola  della  par  condicio
 creditorum  (art.  2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto
 eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei
 creditori privilegiati e ipotecari.
    Poiche'  una  collocazione  preferenziale  rispetto   ai   crediti
 assistiti  da  ipoteca  non puo' avere titolo se non in un privilegio
 (arg. art. 2748, secondo comma), l'ordinanza di rimessione  prospetta
 una  sentenza  che  ai  crediti di cui all'art. 2751- bis, nn. 1 e 2,
 muniti di  privilegio  generale  sui  mobili,  attribuisca  anche  un
 privilegio   generale   sugli   immobili.   Una   simile  innovazione
 eccederebbe largamente i poteri di questa Corte,  tanto  piu'  se  si
 considera  che  lascerebbe  imprecisati  i rapporti - di precedenza o
 postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio  con  i  privilegi
 speciali  costituiti su determinati immobili e, d'altro lato, sarebbe
 incompatibile col requisito della previa esecuzione  infruttuosa  sui
 mobili previsto dall'art. 2776.
    3.  -  Oltre  a  tutto  l'innovazione  contraddirebbe il principio
 dell'art. 2746 cod. civ. (non compreso tra le  norme  impugnate),  il
 quale   esclude  la  possibilita'  di  privilegi  generali  sui  beni
 immobili.
    A questo principio non porta eccezione l'art. 2777,  primo  comma,
 non bene interpretato dal giudice a quo, probabilmente a causa di una
 confusione  tra  i  crediti  ivi  considerati e le spese di giustizia
 inerenti alla procedura fallimentare in corso. Queste ultime sono si'
 soddisfatte   per  prime  sulle  somme  ricavate  dalla  liquidazione
 dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale  su  tutti  i
 beni  del fallito, ma in quanto debiti della massa pagabili in via di
 prededuzione (art. 111, primo comma, n. 1 l. fall.).  I  crediti  per
 spese  di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ.
 si   riferiscono   a   procedimenti    conservativi    o    esecutivi
 precedentemente  esperiti  contro il debitore. Essi sono garantiti da
 un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto  di  tali
 procedimenti, e solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni
 il  privilegio  di  cui agli artt. 2755 e 2770 e' collocato dall'art.
 2777 con un grado poziore anche rispetto ai  crediti  pignoratizi  o,
 rispettivamente, ipotecari.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776  e  2777
 cod.  civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
 dal  giudice  delegato  in  una  procedura  fallimentare  presso   il
 Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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