N. 288 ORDINANZA 5 - 18 giugno 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Edilizia - Abusivismo - Opere non ultimate - Amnistia - Esclusione - Erronea interpretazione della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Manifesta infondatezza. (D.P.R., 12 aprile 1990, n. 75, art. 3, primo comma, lett. e), n. 1). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 26-6-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. e, n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con l'ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Pretore di Velletri - Sezione distaccata di Genzano di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicotra Concetta ed altro, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1991, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui, a suo avviso, non consente di includere le opere edilizie abusive di limitata volumetria, ma rimaste incompiute, tra quelle cui e' applicabile il beneficio dell'amnistia, in quanto "non essendo stata terminata l'opera non e' possibile determinarne il volume"; il che comporterebbe una illegittima disparita' di trattamento nei confronti di ipotesi piu' gravi (opere edilizie compiute) che godrebbero invece di un piu' favorevole trattamento; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita', o comunque per l'infondatezza della sollevata questione. Considerato che detta interpretazione della norma impugnata, sulla quale il giudice remittente fonda la questione, e' da ritenersi manifestamente erronea in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (resa in occasione dei precedenti provvedimenti di amnistia, identici sul punto in esame) e' unanime nel ritenere che nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati" rientri anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di elevazione, o in altra struttura muraria, giacche' anche dette opere sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente a fini edilizi (cfr. tra le altre: Cass., sez. 3a, n. 7871 del 5 ottobre 1983; sez. 3a, n. 4178 del 6 maggio 1985); che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0797