REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 1991 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Casnigo dall'ambito
territoriale  n.  13  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale  10  dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una
linea elettrica a 15 Kv,  da  parte  dell'ENEL  -  zona  di  Bergamo.
(Deliberazione n. V/6372).
(GU n.150 del 28-6-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dall'ENEL  -  zona  di  Bergamo, per la
realizzazione di elettrodotto 15 Kv su area  ubicata  nel  comune  di
Casnigo   (Bergamo),  mappali  6202,  4774,  4745,  1147,  foglio  5,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera  g),
della  legge  8  agosto  1985,  n. 431, nonche' gravata da vincolo di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui  all'articolo
1-  ter  della  legge  8  agosto  1985,  n. 431, in quanto ricompresa
nell'ambito territoriale n.  13,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento,
diretta al soddisfacimento di  interessi  pubblici,  consistenti  nel
dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici ad  essa  sottesi,  i  quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
 Verificato,  in  ordine  all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico-sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 13,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Casnigo (Bergamo), mappali  6202,  4774,  4745,
1147,  foglio  5,  dall'ambito  territoriale  n.  13  individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di  Casnigo  (Bergamo),  copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune  stesso
dovra'  tenere  a disposizione degli interessati copia della Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 5 marzo 1991
                                               Il presidente: COLUCCI
Il segretario: DI GIUGNO