MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1991 

  Approvazione  di  condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe
approvate  per  le  assicurazioni   individuali   sulla   vita   alle
assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da
La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.
(GU n.150 del 28-6-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata da La  Previdente
assicurazioni   S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  intesa  ad  ottenere
l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione  delle  tariffe
approvate   per   le   assicurazioni   individuali  sulla  vita  alle
assicurazioni  collettive  sulla  vita  non  di  puro   rischio,   in
sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  122315  del  20  maggio  1991  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti  condizioni  regolanti  l'applicazione  delle
tariffe  approvate  per  le assicurazioni individuali sulla vita alle
assicurazioni  collettive  sulla  vita  non  di  puro   rischio,   in
sostituzione  delle  analoghe  in vigore, presentate da La Previdente
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1)  condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi   contrattuali
inerenti  le  assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio e le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
   2) condizioni di polizza da applicare ai contratti  collettivi  di
cui  al  precedente  punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al  variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   3)  condizioni  di polizza da applicare ai contratti collettivi di
cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate
ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per  contratti
individuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO