N. 296 SENTENZA 17 - 26 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Concessione  -  Ampliamento - Esenzione dal contributo -
 Mancata  previsione  per  l'integrale  ricostruzione  di   fabbricato
 demolito ad uso di abitazione familiare su area adiacente a quella di
 immobile ristrutturato - Ragionevolezza - Non fondatezza.
 
 (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett.  D)).
 
 (Cost., artt. 3 e 23).
(GU n.26 del 3-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9, lett. d),
 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la  edificabilita'  dei
 suoli),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  14  novembre  1990 dal
 Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  sui
 ricorsi riuniti proposti da Maria De Col ed altra contro il Comune di
 Azzano  Decimo  ed  altra,  iscritta al n. 170 del registro ordinanze
 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  22  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
 Giulia - nel corso di piu' giudizi  riuniti,  aventi  ad  oggetto  la
 richiesta di pagamento, in relazione ad una concessione edilizia, del
 contributo  ex  art.  3  della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10 - ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, lett.
 d), della suddetta legge, nella parte in  cui  non  comprende,  nella
 previsione  di esenzione dal suddetto contributo, accanto all'ipotesi
 di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del  venti  per  cento,
 anche  quella  dell'integrale  ricostruzione del fabbricato demolito,
 adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente.
    Nell'ordinanza di remissione si espone che le parti ricorrenti nel
 giudizio a quo avevano ottenuto una concessione edilizia in relazione
 alla demolizione di un loro  fabbricato  -  vetusto  e  bisognoso  di
 ristrutturazione - ed alla sua ricostruzione su di un suolo contiguo,
 con  cubatura  identica  a quella preesistente. Il comune concedente,
 pero', pretendeva il pagamento, per tale concessione, del  contributo
 ex  art  3  della  l.  n.  10  del  1977,  mentre  le  concessionarie
 sostenevano - con i ricorsi proposti - che esso  non  era  dovuto  in
 base  all'art.  9,  lett.  d) della stessa legge, il quale esenta dal
 contributo "gli interventi di restauro, di risanamento  conservativo,
 di  ristrutturazione  e  di  ampliamento,  in misura non superiore al
 venti per cento,  di  edifici  unifamiliari".  Tale  norma,  infatti,
 andrebbe  interpretata  estensivamente,  tenendo  conto  che la ratio
 dell'art. 3 della l.  n.  10  del  1977,  e'  quella  di  imporre  il
 contributo  in relazione al maggior "carico urbanistico" provocato da
 ogni singola nuova costruzione: maggior carico inesistente  nel  caso
 di  specie,  insistendo  la nuova costruzione su un suolo adiacente a
 quello sul quale sorgeva la costruzione demolita e non essendo  stata
 immutata la preesistente cubatura edificata.
    Il  giudice  a  quo, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto che
 l'art. 9, lett. d),  pur  potendo  essere  interpretato  in  modo  da
 ricomprendervi  talune  ipotesi  di  ricostruzione,  riconducibili al
 concetto di ristrutturazione, non si presta  ad  una  interpretazione
 cosi' estensiva da consentire di esentare dal contributo in questione
 le  ricostruzioni su area diversa da quella ove sorgeva il fabbricato
 da "ristrutturare". Ha dedotto, pero', che in  tale  ultima  ipotesi,
 ove  la  ricostruzione  avvenga  con la stessa cubatura dell'edificio
 preesistente, su area adiacente, non c'e' una mutazione  dello  stato
 del territorio che comporti nuovi carichi urbanistici.
    L'imposizione  del contributo ex art. 3 della l. n. 10 del 1977 si
 appaleserebbe, pertanto, irragionevole e la mancata esenzione da esso
 priva di giustificazione, cosi' da porsi in contrasto con gli artt. 3
 e 23 Cost..
    2.  -  Davanti  a  questa  Corte  e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 inammissibile o, comunque, infondata.
    In proposito ha sottolineato che l'art. 9, lett. d) della l. n. 10
 del 1977 esenta dal contributo ex art. 3 gl'interventi  di  restauro,
 ristrutturazione ed ampliamento di edifici unifamiliari, cosicche' la
 pronuncia   additiva   richiesta   verrebbe   ad   estendere   l'area
 dell'esenzione ricomprendendovi un'ipotesi di ricostruzione del tutto
 estranea al testo legislativo e, comunque, non omogenea rispetto alle
 ipotesi ivi previste.
                        Considerato in diritto
    1. - Il giudice a  quo  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, lett. d) della l. 28 gennaio 1977, n. 10,
 nella  parte  in  cui non comprende nella previsione di esenzione dal
 contributo per il rilascio della concessione, accanto all'ipotesi  di
 ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche
 quella della integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito
 ad  abitazione  unifamiliare,  su area adiacente. Ha dedotto che tale
 esclusione contrasta con gli artt. 3 e 23 Cost., tenuto conto che  la
 giurisprudenza  ha  ampliato  il  concetto di ristrutturazione fino a
 ricomprendervi ipotesi di ricostruzione del fabbricato  sul  medesimo
 suolo.  Sarebbe  irragionevole  e priva di giustificazione la mancata
 estensione  della  gratuita'   della   concessione   all'ipotesi   di
 ricostruzione   del   fabbricato   demolito,  adibito  ad  abitazione
 unifamiliare, su area  immediatamente  adiacente.  La  ricostruzione,
 infatti,  non  muterebbe  lo stato del territorio e non comporterebbe
 nuovi carichi urbanistici sullo stesso.
    2. - La questione e' infondata.
    In materia di concessioni edilizie, l'art. 3 della l.  28  gennaio
 1977,  n.  10  ha  stabilito  la  regola  generale  della onerosita',
 statuendo  che  la  concessione  comporta  la  corresponsione  di  un
 contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed
 al  costo  di  costruzione. Tale contributo, a norma dell'art. 12, e'
 devoluto al comune ed e' destinato alla realizzazione delle opere  di
 urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  al risanamento di complessi
 edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle  aree  da
 espropriare  per  l'attuazione  dei  programmi  pluriennali  previsti
 dall'art.  13,  nonche'  a  spese  di  manutenzione   ordinaria   del
 patrimonio comunale.
    L'art.  9  della  l.  n.  10  del  1977  prevede talune ipotesi di
 concessione  gratuita,  stabilendo  una  serie  di  esenzioni   dalla
 corresponsione    del   contributo,   avuto   riguardo   allo   scopo
 dell'attivita'  consentita   o   al   carattere   dell'opera   ovvero
 all'occasione dalla quale essa e' stata determinata.
    Si  tratta di rationes particolari, devolute all'apprezzamento del
 legislatore circa il contenuto e le finalita' delle ipotesi esentate.
    Tali ipotesi, che si presentano tutte  come  deroghe  alla  regola
 della  onerosita',  sono state modificate e integrate dall'art. 7 del
 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. nella l. 25 marzo 1982, n. 94),  il
 quale  -  fra  l'altro - ha assoggettato ad autorizzazione anziche' a
 concessione, gl'interventi di manutenzione straordinaria e quelli  di
 restauro  e di risanamento conservativo di edifici abitativi, mutando
 cosi' il carattere dell'atto di legittimazione.
    L'art.  9,  lett. d) della l. n. 10 del 1977 - prevedendo (nel suo
 testo originario)  la  concessione  gratuita  "per  gl'interventi  di
 restauro,  di  risanamento  conservativo,  di  ristrutturazione  e di
 ampliamento, in misura non superiore al venti per cento,  di  edifici
 unifamiliari"  - ha introdotto un beneficio del tutto particolare che
 si pone come deroga non  soltanto  alla  regola  dell'onerosita',  ma
 anche  a  quella  dell'agevolazione  posta  dall'art.  9,  lett.  b).
 Infatti, con tale disposizione  era  stata  prevista  la  concessione
 gratuita  "per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo
 e di  ristrutturazione",  purche'  non  comportassero  aumento  delle
 superfici  utili  di calpestio e mutamento della destinazione d'uso e
 il concessionario s'impegnasse a praticare prezzi di vendita e canoni
 di locazione degli alloggi, concordati con il comune e  a  concorrere
 negli oneri di urbanizzazione.
    Per  gli  edifici  unifamiliari  il  legislatore,  con la lett. d)
 dell'art. 9, facendo uso della sua discrezionalita', ha  emanato  una
 norma  di  maggior  favore,  estendendo  l'agevolazione ad ipotesi di
 ampliamento  (entro  certi  limiti)  dell'edificio  preesistente   ed
 esonerando il concessionario dagl'impegni previsti alla lett. b).
    Da  tale  ipotesi  si differenzia nettamente quella, alla quale il
 giudice  a  quo  ritiene  debba   estendersi   la   gratuita'   della
 concessione.
    Invero,  ai  fini dell'agevolazione prevista dall'art. 9, lett. d)
 della l. n. 10 del 1977, il concetto  di  "ristrutturazione"  mal  si
 presta  a  comprendere  la fattispecie della demolizione accompagnata
 dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo.
    La demolizione, poi, dell'edificio con la ricostruzione  su  suolo
 contiguo    e'    sicuramente   ipotesi   normativa   diversa   dalla
 "ristrutturazione", essendo caratterizzata da elementi  (territoriali
 e costruttivi) e da risultato che le conferiscono fisionomia autonoma
 e differenziata.
    Appare  pertanto  pienamente giustificato il riferimento normativo
 dell'esonero soltanto alla prima e non alla seconda della previsioni.
    Ne consegue l'infondatezza della censura di incostituzionalita'.
    3. - Parimenti infondata e' la  dedotta  violazione  dell'art.  23
 Cost.  -  il  quale  statuisce  che  nessuna prestazione, personale o
 patrimoniale, puo' essere imposta se non in base alla legge - essendo
 l'onerosita' della concessione edilizia stabilita con legge.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la edificabilita' dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
 23 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per  il
 Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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